Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 28 maggio 2004.

Priimta 2004-05-28 · ECLI:EU:T:2004:164 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Teismas
General Court
Data
2004-05-28
ECLI
ECLI:EU:T:2004:164
Originalas
EUR-Lex ↗
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nella causa T-253/03,

Akzo Nobel Chemicals Ltd, con sede in Surrey (Regno Unito),

Akcros Chemicals Ltd, con sede in Surrey, rappresentate dai sigg. C. Swaak e M. Mollica, avocats,

ricorrenti,

sostenute da:

Council of the Bars and Law Societies of the European Union, con sede in Bruxelles, rappresentato dal sig. J. Flynn, QC,

da

Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, con sede in L'Aia, rappresentato dal sig. O. Brouwer, avocat,

e da

European Company Lawyers Association (ECLA), con sede in Bruxelles, rappresentata dai sigg. M. Dolmans, K. Nordlander, avocats, e dal sig. J. Temple‑Lang, solicitor,

intervenienti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainwright e dalla sig.ra C. Ingen‑Housz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto l’istanza d’intervento proposta dallo European Council on Legal Affairs a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti nella presente causa, relativa ad una domanda di annullamento della decisione 8 maggio 2003, C (2003) 1533 def., con la quale si respinge una richiesta di applicazione del segreto professionale che tutela le comunicazioni con gli avvocati (legal professional privilege) a determinati documenti raccolti nell’ambito di un accertamento imposto ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del trattato (GU 1962, 13, pag. 204),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J. D. Cooke, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la presente

Ordinanza

Motivazione della sentenza

Giudizio del Tribunale

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

1) L’istanza d’intervento dello European Council on Legal Affairs è respinta.

2) Non occorre statuire sulla domanda di trattamento riservato presentata dalle ricorrenti nei confronti dello European Council on Legal Affairs.

3) Lo European Council on Legal Affairs è condannato a sostenere le spese della Commissione relative al procedimento di intervento nonché le proprie.

4) Le ricorrenti e gli intervenienti sopporteranno le proprie spese relative al procediment o di intervento.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.