Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 6 luglio 2006.

Priimta 2006-07-06 · ECLI:EU:T:2006:190 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
T-391/03
Teismas
General Court
Data
2006-07-06
ECLI
ECLI:EU:T:2006:190
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. JaegerTeisėjasV. TiiliTeisėjasO. CzúczKanclerisI. Natsinas
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nelle cause riunite T‑391/03 e T‑70/04,

Yves Franchet et Daniel Byk, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, residenti in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentati dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Maidani, dai sigg. J.-F. Pasquier e P. Aalto, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

aventi ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Commissione che rifiutano ai ricorrenti l’accesso a taluni documenti relativi ad un’inchiesta concernente Eurostat,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici,

cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 settembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«1. Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.

(…)».

«1. Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

(…)

«(…)

(…)

(…)».

«Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro 15 giorni lavorativi dalla loro registrazione, l’istituzione concede l’accesso al documento richiesto e gli fornisce l’accesso ai sensi dell’articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l’istituzione è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire l’avvio di un ricorso giurisdizionale contro l’istituzione e/o la presentazione di una denuncia presso il mediatore, a norma degli articoli 230 e 195 del Trattato CE».

«Esame delle domande iniziali

(…)

Il richiedente è informato del seguito riservato alla sua domanda o dal direttore generale o dal capo servizio interessato dalla domanda o da un direttore designato a tal fine nell’ambito del Segretariato generale o da un direttore designato nell’ambito dell’OLAF [Ufficio europeo per la lotta antifrode] in caso di domanda riguardante documenti relativi alle attività dell’OLAF di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2 della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione che istituisce l’OLAF o dal funzionario designato a tal fine.

Qualsiasi risposta, anche parzialmente negativa, dovrà informare il richiedente del suo diritto di presentare, entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della risposta, una domanda di conferma presso il Segretario generale della Commissione o presso il direttore dell’OLAF, quando la domanda di conferma riguarda documenti relativi alle attività dell’OLAF di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2 della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom».

«Ai sensi dell’articolo 14 del regolamento interno della Commissione, il potere di prendere le decisioni riguardanti le domande di conferma è delegato al Segretario generale. Tuttavia, quando la domanda di conferma riguarda documenti relativi alle attività dell’OLAF di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2 della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, la decisione è delegata al direttore dell’OLAF.

La direzione generale o il servizio assistono il Segretariato generale nella preparazione della decisione.

La decisione è presa dal Segretario generale o dal direttore dell’OLAF previo accordo del Servizio giuridico.

Al richiedente è comunicata per iscritto, eventualmente con mezzi elettronici, la decisione che lo informa del suo diritto di inoltrare un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado o di depositare un reclamo presso il Mediatore europeo».

«Riservatezza e tutela dei dati

(…)

In particolare, tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni e non possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita».

«Relazione sulle indagini e provvedimenti conseguenti alle indagini
«Trasmissione di informazioni da parte dell’[OLAF]

Fatti all’origine della controversia

«– la corrispondenza inviata dall’OLAF alle autorità giudiziarie lussemburghesi per le pratiche Eurocost ed Eurogramme con i suoi allegati ed il relativo elenco;

«(…)

Le eccezioni applicabili ai documenti da Loro richiesti nella prima e nella seconda istanza sono quelle relative alla tutela dei procedimenti giudiziari e degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile. La corrispondenza sollecitata nelle due istanze costituisce una parte essenziale del fascicolo inviato dall’OLAF alle autorità giudiziarie degli Stati membri ai fini dei procedimenti giudiziari nazionali e riguarda materie ancora soggette a indagine. Essa è quindi tutelata dalle eccezioni summenzionate.

Quanto alla terza istanza la comunicazione cui si chiede l’accesso è stata effettuata dall’OLAF alla Commissione sul fondamento dell’art. 10, n. 3, del regolamento 25 maggio 1999, n. 1073, che autorizza l’OLAF ad informare l’istituzione nell’ambito della sua missione di indagine. Trattandosi di un documento trasmesso dall’OLAF nell’ambito della sua indagine, esso è coperto dall’eccezione relativa alla tutela delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile.

Per quanto riguarda la quarta istanza, la Loro domanda manca di precisazioni. Purtroppo non siamo stati in grado di individuare il o i documenti in questione. Sarei quindi Loro grato se potessero fornire informazioni complementari al fine di precisare la Loro domanda iniziale.

(…)».

«(…)

In seguito ad un esame approfondito della Loro domanda e della risposta iniziale Loro trasmessa dall’OLAF, confermo con la presente che l’OLAF non può comunicare in tale fase i documenti.

Loro affermano che “i signori Franchet e Byk sono direttamente chiamati in causa in tali pratiche e quindi in prima persona interessati ad avere accesso a tali documenti”. Il diritto del pubblico di accedere ai documenti sul fondamento del regolamento n. 1049/2001 va distinto dal diritto di accesso al fascicolo per una persona interessata. Il primo è un diritto garantito a qualsiasi persona fisica o giuridica ed è applicabile a tutti i documenti conservati da un’istituzione. Tale normativa non esige che il ricorrente dimostri l’interesse ad essere autorizzato ad accedere a tali documenti. L’accesso ai documenti va accordato a meno che questi ultimi siano coperti da una tra le eccezioni elencate all’art. 4 del regolamento. Nel presente caso l’OLAF è del parere che per i motivi più sopra esposti, ai sensi del regolamento n. 1049/2001, non può divulgarsi alcuno dei documenti oggetto della Loro domanda di accesso.

Invece una persona interessata da procedimenti giudiziari nazionali e/o disciplinari comunitari ha il diritto di accedere al fascicolo che la riguarda conformemente alla normativa appropriata.

Nei limiti in cui indagini giudiziarie sono in corso in Francia ed in Lussemburgo, l’accesso al fascicolo è disciplinato delle norme processuali applicabili in tali due paesi. È Loro possibile entrare in contatto con le competenti autorità francesi e/o lussemburghesi al fine di chiedere alle medesime il diritto di accedere al fascicolo ad esse trasmesso. Spetta a loro decidere al riguardo e l’OLAF non si opporrà alla loro decisione.

Loro asseriscono che esiste un interesse pubblico superiore alla messa a disposizione dei signori Byk e Franchet dei documenti relativi alla prima ed alla seconda istanza. Consideriamo tuttavia i diritti della difesa dei signori Franchet e Byk come interessi privati piuttosto che quali interessi pubblici prevalenti. Come scritto più sopra, essi avranno il diritto di accedere all’integralità del fascicolo in tempo utile nell’ambito di eventuali procedimenti disciplinari o giudiziari.

Si è invece fatta valere tale eccezione relativamente agli specifici documenti da Loro sollecitati, più precisamente: le lettere indirizzate alle autorità francesi e lussemburghesi nonché alla Commissione. Tale corrispondenza diretta alle autorità giudiziarie nazionali contiene un riassunto dei risultati di indagini dell’OLAF. Se l’OLAF mettesse a disposizione una corrispondenza siffatta, ciò arrecherebbe pregiudizio ai procedimenti giudiziari nazionali nei limiti in cui essa è parte integrante dei fascicoli giudiziari e quindi non può essere comunicata prima del momento previsto nell’ambito dei procedimenti nazionali.

La comunicazione alla Commissione contiene anche un riassunto dei risultati di indagini che l’OLAF ha ritenuto importanti per quest’ultima affinché possa prendere tutte le misure necessarie alla tutela dei suoi interessi. Di conseguenza le ragioni per cui l’OLAF ha rifiutato la divulgazione dei documenti sono specifiche ai documenti richiesti e non costituiscono un argomento di carattere generale come Loro hanno suggerito.

(…)».

«(…)

Mi rincresce dover Loro confermare che tali documenti non possono essere comunicati. In effetti la loro divulgazione arrecherebbe pregiudizio all’obiettivo di tale indagine nel senso che perturberebbe l’attuazione delle azioni necessarie al fine di prendere i provvedimenti appropriati. Pertanto, conformemente al disposto dell’art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento (…) n. 1049/2001, va rifiutato l’accesso a tali documenti. Tenuto conto del carattere sensibile della materia in questione e della struttura dei documenti, si rivela impossibile un accesso parziale come quello previsto all’art. 4, n. 6, del citato regolamento. Non dispongo peraltro di alcun elemento che mi permetta di concludere che, in tale caso specifico, l’interesse pubblico alla divulgazione delle informazioni contenute nei documenti sollecitati prevarrebbe sulla necessità di tutelare l’obiettivo dell’indagine.

Procedimento

Conclusioni delle parti

In diritto

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul merito

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

«Nei limiti in cui indagini giudiziarie sono in corso in Francia ed in Lussemburgo, l’accesso al fascicolo è disciplinato dalla norme processuali applicabili in codesti due paesi. È Loro consentito rivolgersi alle competenti autorità francesi e/o lussemburghesi al fine di chiedere il diritto di accesso al fascicolo loro trasferito. Spetta a loro decidere in proposito e l’OLAF non solleverà obiezione alcuna alla loro decisione».

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Le domande di annullamento della decisione 18 agosto 2003 nonché della decisione implicita di rigetto delle domande 21 e 29 ottobre 2003 dei ricorrenti sono dichiarate irricevibili.

2) Sono annullate la decisione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 1° ottobre 2003 nella parte in cui vi si rifiuta l’accesso alle comunicazioni dell’OLAF alla Commissione diverse da quella di cui al comunicato stampa 19 maggio 2003 nonché la decisione della Commissione 19 dicembre 2003 nella parte in cui vi si rifiuta l’accesso agli allegati della relazione 7 luglio 2003 del servizio di revisione contabile interna.

3) I ricorsi sono dichiarati per il resto infondati.

4) La Commissione sopporterà un terzo delle spese dei ricorrenti. Le parti sopporteranno il resto delle proprie spese.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.