Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Per un verso, una domanda di parziale annullamento della decisione del Consiglio 12 dicembre 2002, 2002/974/CE che attua l’art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/848/CE (GU L 337, pag. 85) e, per altro verso, una domanda di risarcimento
Dispositivo
Dispositivo
1) La decisione del Consiglio 12 dicembre 2002, 2002/974/CE che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/848/CE è annullata per la parte riguardante il ricorrente.
2) La domanda di risarcimento è respinta.
3) Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese del ricorrente, ivi comprese quelle relative al procedimento d’urgenza, nonché le spese del Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines, dei sigg. Luis G. Jalandoni e Fidel V. Agcaoili e della sig.ra Maria Consuelo K. Ledesma.
4) Il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.
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