Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 settembre 2005.

Priimta 2005-09-15 · ECLI:EU:C:2005:552 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-495/03
Teismas
Court of Justice
Data
2005-09-15
ECLI
ECLI:EU:C:2005:552
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasP. JannTeisėjasK. LenaertsTeisėjas · pranešėjasK. SchiemannTeisėjasE. JuhászTeisėjasM. IlešičGeneralinis advokatasC. Stix‑HacklKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑495/03,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con ordinanza 21 novembre 2003, pervenuta in cancelleria il 24 novembre 2003, nella causa

Intermodal Transports BV

contro

Staatssecretaris van Financiën,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, K. Lenaerts, K. Schiemann (relatore), E. Juhász e M. Ilešič, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix‑Hackl

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

viste le osservazioni scritte presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La nomenclatura combinata

«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole.

(…)»

«Sono da considerare trattori, ai sensi di questa voce, i veicoli motori a ruote od a cingoli costruiti esclusivamente o essenzialmente per tirare o spingere altri congegni, veicoli o carichi. (…)

Ad eccezione dei carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni della voce n. 87.07, questa voce comprende i trattori di ogni tipo e per qualsiasi uso (trattori agricoli, trattori forestali, trattori stradali, trattori per lavori pubblici, trattori-verricello, ecc.), qualunque sia la forma di energia che li aziona (motore a scoppio, a combustione interna, a vapore, elettrico, ecc.) (…).

I veicoli compresi in questa voce (…) possono essere provvisti (…) di un dispositivo di traino per rimorchi o semirimorchi (specialmente su trattori e congegni simili) (…)».

«Questa voce comprende un insieme di autoveicoli utilizzati nelle officine, nei magazzini, nei porti, negli aeroporti per il trasporto su brevi distanze di carichi diversi (merci o containers) o per la trazione di piccoli rimorchi nelle stazioni.

(…)

Le caratteristiche essenziali comuni ai carrelli di questa voce, che permettono generalmente di distinguerli dai veicoli delle voci nn. 8701, 8703 o 8704, possono essere riassunte come segue:

1) Essi non possono a motivo della loro struttura e della sistemazione particolare di cui sono abitualmente forniti, essere utilizzati né per il trasporto di persone, né per il trasporto di merci su strada o su altre pubbliche vie.

2) La loro velocità massima d’impiego non supera generalmente i 30-35 chilometri orari.

3) Il loro raggio di sterzata è approssimativamente uguale alla lunghezza del carrello stesso. I carrelli di piccole dimensioni non hanno normalmente una cabina di guida chiusa, riducendosi perfino lo spazio riservato al conduttore talvolta ad una piattaforma dove lo stesso sta in piedi per guidare il veicolo. Un dispositivo di protezione, a guisa di una armatura o un traliccio metallico, è disposto talvolta al di sopra del sedile del conduttore.

Restano ugualmente compresi in questa voce i carrelli della specie di quelli la cui guida è assicurata da un conducente a piedi.

(…)

I carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni sono essenzialmente costruiti per trainare o spingere altri veicoli, segnatamente piccoli rimorchi. Non trasportano essi stessi le merci. Consistono generalmente in dispositivi più leggeri e meno potenti dei trattori della voce n. 8701. Veicoli di questo tipo possono essere ugualmente utilizzati nelle banchine dei porti, nei depositi, ecc.

(…)».

Le informazioni tariffarie

«Ai fini del presente codice, s’intende per:

(...)

5) Decisione: qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili; con questo termine si intende, tra l’altro, un’informazione vincolante a norma dell’articolo 12; (...)».

«Una decisione favorevole all’interessato è revocata o modificata quando (…) non ricorrevano o non ricorrono più uno o più presupposti per la sua adozione».

«(…)

(...)

a) in materia tariffaria:

i) quando, in seguito all’adozione di un regolamento, non sia conforme al diritto che ne deriva; ii) quando non sia più compatibile con l’interpretazione di una delle nomenclature di cui all’articolo 20, paragrafo 6:

iii) quando venga revocata o modificata a norma dell’articolo 9, a condizione che tale revoca o modifica sia notificata al titolare.

Per i casi di cui ai punti i) e ii), la data in cui l’informazione vincolante cessa di essere valida è la data di pubblicazione delle misure suddette ovvero, per quanto riguarda le misure internazionali, la data di una comunicazione della Commissione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ;

(…)».

«1. Fatti salvi gli articoli 5 e 64 del [CDC], l’informazione vincolante può essere invocata soltanto dal titolare.

(…)

a) in materia tariffaria: con soddisfazione dell’autorità doganale, l’esatta corrispondenza tra la merce suddetta e quella descritta nell’informazione presentata; (…)»

«L’informazione tariffaria vincolante fornita dall’autorità doganale di uno Stato membro a partire dal 1° gennaio 1991 impegna le autorità competenti di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni».

La controversia principale e le questioni pregiudiziali

«1) Se, nel caso in cui un interessato, nell’ambito di una controversia pendente dinanzi a un giudice nazionale e vertente sulla classificazione di una determinata merce nella NC, si richiami alla valutazione espressa da un’autorità doganale nell’ambito di un’[ITV] rilasciata ad un terzo per una merce analoga, e il giudice sia del parere che questa [ITV] non sia conforme alla NC, tale giudice nazionale debba sollevare, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, una questione vertente sull’interpretazione della detta NC.

2) Se la voce 8709 della NC debba essere interpretata nel senso che comprende veicoli quali quelli controversi nel caso di specie».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Il giudice le cui decisioni non possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno è tuttavia tenuto, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad esso, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi; la configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto comunitario, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all’interno della Comunità. A tal riguardo, l’esistenza dell’ITV sopra menzionata, in particolare, deve indurre il detto giudice ad essere particolarmente attento nella sua valutazione relativa ad un’eventuale assenza di ragionevole dubbio in merito alla corretta applicazione della NC, tenendo conto, segnatamente, dei tre elementi di valutazione sopra menzionati.

Sulla seconda questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) L’art. 234 CE deve essere interpretato nel senso che, qualora, nell’ambito di una controversia relativa alla classificazione tariffaria di una determinata merce pendente dinanzi ad un giudice nazionale, venga prodotta un’informazione tariffaria vincolante relativa ad una merce analoga e rilasciata ad un terzo rispetto alla detta controversia dalle autorità doganali di un altro Stato membro, e il detto giudice ritenga erronea la classificazione tariffaria operata con tale informazione, queste due circostanze:

Il giudice le cui decisioni non possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno è tuttavia tenuto, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad esso, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi; la configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto comunitario, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all’interno della Comunità. A tal riguardo, l’esistenza dell’informazione tariffaria vincolante sopra menzionata, in particolare, deve indurre il detto giudice ad essere particolarmente attento nella sua valutazione relativa ad un’eventuale assenza di ragionevole dubbio in merito alla corretta applicazione della nomenclatura combinata, riportata all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 26 ottobre 1998, n. 2261, tenendo conto, segnatamente, dei tre elementi di valutazione sopra menzionati.

2) La voce 8709 della nomenclatura combinata dev’essere interpretata nel senso che essa non comprende un veicolo equipaggiato di un motore diesel di potenza pari a kW 132, per 2500 giri al minuto, e di un cambio automatico a quatto marce ed una retromarcia, munito di una cabina chiusa, nonché di una piattaforma di sollevamento, che può raggiungere un’altezza massima di cm 60, ed ha una capacità massima di kg 32 000, un raggio di sterzata molto limitato ed è concepito per garantire lo spostamento di semirimorchi su terreni ed edifici industriali. Un veicolo siffatto non costituisce infatti né un’autocarrello utilizzato per il trasporto di merci, né un carrello-trattore dei tipi utilizzati nelle stazioni, ai sensi della detta voce.

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