Sentenza della Corte (grande sezione) del 6 dicembre 2005.

Priimta 2005-12-06 · ECLI:EU:C:2005:742 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-461/03
Teismas
Court of Justice
Data
2005-12-06
ECLI
ECLI:EU:C:2005:742
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjas · pranešėjasN. ColnericTeisėjasS. von BahrTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasK. LenaertsTeisėjasG. ArestisTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasM. IlešičGeneralinis advokatasD. Ruiz-Jarabo ColomerKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-461/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con decisione 24 ottobre 2003, pervenuta in cancelleria il 4 novembre 2003, nella causa

Gaston Schul Douane-expediteur BV

contro

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione, sig.ra N. Colneric (relatore), sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, sig.ra R. Silva de Lapuerta, sigg. K. Lenaerts, G. Arestis, A. Borg Barthet e M. Ilešič, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni scritte presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Quadro giuridico

«La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull’interpretazione del presente trattato,

b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE,

c) sull’interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi. Quando una questione del genere sollevata dinanzi a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia».

«1. In deroga alle disposizioni dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, qualsiasi membro può avvalersi delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo (...) se:

a) (...)

b) il prezzo al quale le importazioni del prodotto in questione possono penetrare nel territorio doganale del membro [dell’OMC] che accorda la concessione, quale determinato in base al prezzo all’importazione cif della spedizione interessata espresso in moneta nazionale, è inferiore ad un prezzo limite pari al prezzo medio di riferimento nel periodo dal 1986 al 1988 (...) per il prodotto in questione. (...)

(...)».

«1. In mancanza della domanda di cui al paragrafo 2 o quando il prezzo cif all’importazione della spedizione considerata di cui al paragrafo 2 è inferiore al prezzo rappresentativo fissato dalla Commissione, il prezzo cif all’importazione da prendere in considerazione per il calcolo del dazio addizionale è il prezzo rappresentativo di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o 3.

Il prezzo cif all’importazione della spedizione considerata è convertito in prezzo dello zucchero di qualità tipo, mediante adeguamento secondo quanto disposto dall’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 784/68.

In tal caso, l’applicazione del prezzo cif all’importazione per la spedizione considerata sulla quale è calcolato il dazio addizionale è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro, da parte dell’interessato, perlomeno delle prove seguenti:

Lo Stato membro interessato può esigere qualsiasi altra informazione e documento di sostegno della domanda.

Una volta presentata la domanda, si applica il dazio addizionale fissato dalla Commissione.

Tuttavia, la differenza tra il dazio addizionale fissato dalla Commissione e il dazio addizionale stabilito in base al prezzo cif all’importazione della spedizione in causa dà comunque luogo, su richiesta dell’interessato, al deposito di una cauzione conformemente all’articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

Tale cauzione viene svincolata subito dopo l’accettazione della domanda da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’importazione, sulla base delle prove fornite dall’interessato.

L’autorità competente dello Stato membro respinge la domanda qualora ritenga inadeguate le prove fornite.

Se la domanda non viene accettata dall’autorità competente, la cauzione è incamerata».

Le controversia di cui alla causa a qua e le questioni pregiudiziali

«1) Se un organo giurisdizionale, come inteso all’art. 234, terzo comma, CE, sia a norma di tale disposizione tenuto a rivolgersi alla Corte di giustizia con una questione pregiudiziale come quella che segue, relativa alla validità delle disposizioni di un regolamento, anche laddove l’invalidità di disposizioni corrispondenti di un altro regolamento simile sia stata dichiarata dalla Corte di giustizia, ovvero se le disposizioni sopra menzionate possano essere disapplicate, tenuto conto delle particolari analogie con le disposizioni dichiarate invalide.

2) Se l’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento (…) n. 1423, (…) sia invalido nella parte in cui stabilisce che il dazio addizionale in esso menzionato, in via di principio, viene determinato sulla base del prezzo rappresentativo di cui all’art. 1, n. 2, del regolamento (…) n. 1423/95, e che tale dazio è determinato sulla base del prezzo d’importazione cif della spedizione considerata solo nel caso in cui l’importatore ne faccia domanda».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’art. 234, terzo comma, CE fa obbligo al giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno di adire la Corte di giustizia con una questione relativa alla validità di disposizioni di un regolamento anche nel caso in cui la Corte abbia già dichiarato invalide corrispondenti disposizioni di un analogo regolamento.

2) L’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) della Commissione 23 giugno 1995, n. 1423, che stabilisce le modalità di applicazione per l’importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi, è invalido nella misura in cui dispone che il dazio addizionale ivi previsto è in linea di principio fissato sulla base del prezzo rappresentativo previsto dall’art. 1, n. 2, di detto regolamento e che tale dazio è fissato sulla base del prezzo all’importazione cif della spedizione di cui trattasi solo se l’importatore ne fa domanda.

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