Sentenza della Corte (grande sezione) del 30 maggio 2006.

Priimta 2006-05-30 · ECLI:EU:C:2006:345 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-459/03
Teismas
Court of Justice
Data
2006-05-30
ECLI
ECLI:EU:C:2006:345
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjas · pranešėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasJ.‑P. PuissochetTeisėjasR. SchintgenTeisėjasN. ColnericTeisėjasS. von BahrTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasU. LõhmusTeisėjasE. LevitsTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasM. Poiares MaduroKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-459/03,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi degli artt. 226 CE e 141 EA, presentato il 30 ottobre 2003,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P.J. Kuijper e M.B. Martenczuk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalle sig.re C. Jackson e C. Gibbs, in qualità di agenti, assistite dal sig. R. Plender, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

contro

Irlanda, rappresentata dai sigg. R. Brady e D. O’Hagan, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. P. Sreenan ed E. Fitzsimons, SC, dal sig. P. Sands, QC, e dalla sig.ra N. Hyland, BL, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da:

Regno di Svezia, rappresentato dalla sig.ra K. Wistrand, in qualità di agente,

interveniente,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore) e J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič, J. Klučka, U. Lõhmus ed E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’8 novembre 2005,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 gennaio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«L’Irlanda ricorda di aver trasferito alla Comunità, in quanto membro della Comunità europea, le sue competenze relative a determinate questioni disciplinate dalla Convenzione. A tempo debito sarà effettuata una dichiarazione dettagliata sulla natura e la portata delle competenze trasferite alla Comunità europea in conformità dell’allegato IX della Convenzione».
«visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43, 113 e 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, secondo comma».
«considerando che sono riunite le condizioni che permettono il deposito da parte della Comunità dello strumento di conferma formale previsto dall’articolo 3 dell’allegato IX della convenzione e al quale l’articolo 4, paragrafo 4 dell’accordo fa riferimento;

(...)

considerando che è opportuno approvare la convenzione (...) per permettere alla Comunità di diventare parte contraente, nei limiti della sua competenza;

considerando che la Comunità deve accompagnare il deposito dello strumento di conferma formale con il deposito di una dichiarazione che specifichi le materie disciplinate dalla convenzione e (...) per le quali le competenze le sono state trasferite dagli Stati membri (...)».

«1. La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l’accordo relativo all’attuazione della parte XI della convenzione sono approvati a nome della Comunità europea.
«Dichiarazione sulle competenze della Comunità europea per quanto riguarda le materie che rientrano nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e l’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione

(Dichiarazione in virtù dell’articolo 5, paragrafo 1 dell’allegato IX della convenzione e dell’articolo 4, paragrafo 4 dell’accordo)

L’articolo 5, paragrafo 1 dell’allegato IX della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare stabilisce che lo strumento di conferma ufficiale di un’organizzazione internazionale deve contenere una dichiarazione che specifichi le materie relative alla convenzione per le quali le competenze sono state trasferite dagli Stati membri parti contraenti della convenzione (...)

(...)

Le Comunità europee sono state istituite con i Trattati di Parigi (CECA) e di Roma (CEE e Euratom), firmati rispettivamente il 18 aprile 1951 ed il 25 marzo 1957. [Tali Trattati] sono entrati in vigore il 25 luglio 1952 ed il 1° gennaio 1958 e sono stati modificati dal Trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 (...).

(...)

In conformità delle disposizioni menzionate nei paragrafi precedenti, la presente dichiarazione precisa le competenze trasferite dagli Stati membri alla Comunità in virtù dei trattati per quanto riguarda le materie oggetto della convenzione (...).

(...)

La Comunità dispone in alcuni settori di una competenza esclusiva mentre in altri essa condivide la responsabilità con gli Stati membri.

L’appendice riporta un elenco degli atti comunitari pertinenti. L’entità delle competenze comunitarie derivante dai testi citati deve essere valutata rispetto alle disposizioni precise del contenuto e, in particolare, alla misura in cui queste disposizioni stabiliscono norme comuni.

(...)

Appendice

Atti comunitari relativi a materie oggetto della convenzione e dell’accordo

Direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19).

(...)

Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

(...)

Convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino di origine tellurica, Parigi, 4 giugno 1974 (decisione 75/437/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1975, pubblicata nella GU L 194 del 25.7.1975, pag. 5).

Protocollo che modifica la convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino di origine tellurica, Parigi, 26 marzo 1986 (decisione 87/57/CEE del Consiglio, del 28 dicembre 1986, pubblicata nella GU L 24 del 27.1.1987, pag. 47).

(...)».

«Articolo 122

Definizione

Ai fini della presente convenzione si intende per “mare chiuso o semichiuso” un golfo, un bacino o un mare circondato da due o più Stati e comunicante con un altro mare o con un oceano per mezzo di un passaggio stretto, o costituito, interamente o principalmente, dai mari territoriali e dalle zone economiche esclusive di due o più Stati costieri.

Articolo 123

Cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi o semichiusi

Gli Stati costieri di un mare chiuso o semichiuso dovrebbero cooperare fra loro nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente convenzione. A tal fine essi si impegnano, direttamente o per mezzo di una organizzazione regionale appropriata, a:

(...)

b) coordinare l’esercizio dei loro diritti e l’adempimento dei loro obblighi relativi alla protezione ed alla preservazione dell’ambiente marino; (...)».

«Articolo 192

Obbligo generale

Gli Stati hanno l’obbligo di proteggere e preservare l’ambiente marino.

Articolo 193

Diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse naturali

Gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse naturali secondo le proprie politiche in ambito ambientale e nel rispetto del proprio obbligo di proteggere e preservare l’ambiente marino.

Articolo 194

Misure atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino

a) il versamento di sostanze tossiche, dannose o nocive e in particolare quelle non degradabili provenienti da fonti terrestri o dall’atmosfera, o da immissione;

b) l’inquinamento da parte di navi, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti, e a fronteggiare le emergenze, garantendo la sicurezza delle operazioni in mare, prevenendo scarichi intenzionali o accidentali, e regolamentando la progettazione, la costruzione, l’armamento, le operazioni e la condotta delle navi;

c) l’inquinamento prodotto da installazioni e macchinari utilizzati per l’esplorazione o lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti e a fronteggiare le emergenze, garantendo la sicurezza delle operazioni in mare, e regolamentando la progettazione, la costruzione, l’armamento, le operazioni e la conduzione di tali installazioni e macchinari;

d) l’inquinamento prodotto da altre installazioni o apparecchiature che operano nell’ambiente marino, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti e a fronteggiare le emergenze garantendo la sicurezza delle operazioni in mare e regolamentando la progettazione, la costruzione, l’armamento, le operazioni e la condotta di tali installazioni o apparecchiature.

«Articolo 204

Monitoraggio dei rischi o degli effetti dell’inquinamento

Articolo 205

Pubblicazione di rapporti

Gli Stati pubblicano rapporti dei risultati ottenuti, conformemente all’articolo 204, oppure li inviano periodicamente alle competenti organizzazioni internazionali, che li dovrebbero rendere disponibili a tutti gli Stati.

Articolo 206

Accertamento degli effetti potenziali delle attività

Quando gli Stati hanno motivi fondati per temere che attività programmate nell’ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo possano provocare inquinamento grave o cambiamenti significativi e nocivi nell’ambiente marino, essi debbono valutare, per quanto possibile, gli effetti potenziali di tali attività sull’ambiente marino, e comunicare i rapporti dei risultati di tali accertamenti, come indicato all’articolo 205».

«Articolo 207

Inquinamento da fonti terrestri

(...)

Articolo 211

Inquinamento provocato da navi

(...)».

«Applicazione della normativa relativa all’inquinamento di origine terrestre

Gli Stati assicurano l’applicazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente all’articolo 207, e adottano leggi, regolamenti e altre misure necessarie al fine di dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino di origine terrestre».

«Obblighi risultanti da accordi generali, regionali o bilaterali

Se gli Stati contraenti, che sono parti in una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, hanno concordato, nell’ambito di un accordo generale, regionale o bilaterale o in altro modo, che tale controversia deve essere sottoposta, su istanza di una delle parti della controversia, ad una procedura sfociante in una decisione obbligatoria, tale procedura si applica in luogo delle procedure previste nella presente parte, salvo che le parti della controversia non convengano altrimenti».

«Articolo 286

Applicazione delle procedure di cui alla presente sezione

Salvo quanto previsto alla sezione 3, qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, quando non è stata raggiunta una soluzione ricorrendo alla sezione 1, è sottoposta, su istanza di ciascuna delle parti della controversia, alla corte o al tribunale competenti ai sensi della presente sezione.

Articolo 287

Scelta della procedura

a) il Tribunale internazionale per il diritto del mare costituito conformemente all’allegato VI;

b) la Corte internazionale di giustizia;

c) un tribunale arbitrale costituito conformemente all’allegato VII;

d) un tribunale arbitrale speciale costituito conformemente all’allegato VIII, per una o più delle categorie di controversie ivi specificate. (...)

Articolo 288

Competenza

(...)».

«Diritto applicabile

(...)».

«Carattere definitivo e obbligatorietà delle decisioni

«Articolo 1

Uso dei termini

Ai fini dell’articolo 305 e del presente allegato, si intende per “organizzazione internazionale” una organizzazione intergovernativa costituita da Stati alla quale gli Stati che ne sono membri hanno trasferito competenza sulle materie di cui tratta la presente convenzione, inclusa la competenza a concludere dei Trattati su tali materie.

Articolo 2

Firma

Le organizzazioni internazionali possono firmare la presente convenzione se la maggioranza dei loro Stati membri ne sono firmatari. Al momento della firma, l’organizzazione internazionale effettua una dichiarazione nella quale specifica i settori retti dalla presente convenzione rispetto ai quali la competenza è stata trasferita a tale organizzazione dai suoi Stati membri che sono firmatari della presente convenzione, e la natura e l’estensione di tale competenza.

Articolo 3

Conferma formale ed adesione

Articolo 4

Estensione della partecipazione, diritti ed obblighi

Articolo 5

Dichiarazioni, notifiche e comunicazioni

(...)».

Fatti all’origine della controversia

La controversia tra l’Irlanda e il Regno Unito relativa allo stabilimento MOX

I procedimenti di risoluzione della controversia relativa allo stabilimento MOX intentati dall’Irlanda

«1) che il Regno Unito era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù degli artt. 192 e 193 e/o dell’art. 194 e/o dell’art. 207 e/o degli artt. 211 e 213 della Convenzione per quanto riguarda l’autorizzazione dello stabilimento MOX, in particolare non prendendo le misure necessarie per prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento del Mare d’Irlanda derivante 1) dagli scarichi intenzionali di materie e/o di rifiuti radioattivi provenienti dallo stabilimento MOX, e/o 2) da emissioni accidentali di materie e/o rifiuti radioattivi provenienti dallo stabilimento MOX e/o da spedizioni internazionali connesse all’attività dello stabilimento MOX, e/o 3) dalle emissioni di materie e/o di rifiuti radioattivi provenienti dallo stabilimento MOX e/o da spedizioni internazionali connesse all’attività dello stabilimento MOX, risultanti da atti terroristici;

2) che il Regno Unito era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù degli artt. 192 e 193 e/o dell’art. 194 e/o dell’art. 207 e/o degli artt. 211 e 213 della Convenzione per quanto riguarda l’autorizzazione dello stabilimento MOX 1) non valutando in maniera adeguata o non valutando affatto il rischio che poteva derivare da un attacco terroristico contro lo stabilimento MOX e le spedizioni internazionali di materie radioattive connesse all’attività di tale stabilimento, e/o 2) non preparando adeguatamente o non preparando affatto una strategia complessiva o un piano complessivo per prevenire un attacco terroristico contro lo stabilimento MOX o contro le spedizioni internazionali di rifiuti radioattivi connesse all’attività dello stabilimento oltre che per affrontare e reagire a un simile attacco;

3) che il Regno Unito era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù degli artt. 123 e 197 della Convenzione per quanto riguarda l’autorizzazione dello stabilimento MOX ed era venuto meno all’obbligo di cooperare con l’Irlanda per proteggere l’ambiente marino del Mare d’Irlanda, in particolare rifiutando di condividere determinate informazioni e/o rifiutando di procedere ad una valutazione ambientale adeguata degli effetti sull’ambiente marino dello stabilimento MOX e delle attività connesse a tale stabilimento e/o concedendo un’autorizzazione per lo stabilimento MOX in pendenza di un procedimento relativo alla risoluzione di una controversia sull’accesso all’informazione;

4) che il Regno Unito era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell’art. 206 della Convenzione per quanto riguarda l’autorizzazione concessa allo stabilimento MOX, in particolare

a) non procedendo, [nella relazione ambientale del 1993], ad una valutazione adeguata e completa dei potenziali effetti dello stabilimento MOX sull’ambiente marino del Mare d’Irlanda, e/o

b) non procedendo, in seguito alla pubblicazione della [relazione ambientale del 1993], alla valutazione dei potenziali effetti dello stabilimento MOX sull’ambiente marino alla luce degli sviluppi materiali e giuridici intervenuti dal 1993, soprattutto dal 1998, e/o

c) non procedendo alla valutazione dei potenziali effetti sull’ambiente marino del Mare d’Irlanda delle spedizioni internazionali di materie radioattive da e per lo stabilimento MOX, e/o

d) non procedendo alla valutazione del rischio rappresentato dai potenziali effetti sull’ambiente marino del Mare d’Irlanda di uno o più attacchi terroristici contro lo stabilimento MOX e/o le spedizioni internazionali di materie radioattive da e per lo stabilimento MOX;

5) che il Regno Unito non dovrà autorizzare o impedirà a) la gestione dello stabilimento MOX, e/o b) le spedizioni internazionali di materie radioattive da e per il Regno Unito connesse all’attività dello stabilimento MOX o a qualsiasi attività preparatoria o altra correlata allo stabilimento MOX finché 1) non si sia proceduto ad un’adeguata valutazione degli effetti sull’ambiente dello stabilimento MOX e delle spedizioni internazionali di materie radioattive connesse all’attività dello stabilimento, 2) non si sia dimostrato che lo stabilimento MOX e le spedizioni internazionali di materie radioattive ad esso connesse non comporteranno, direttamente o indirettamente, lo scarico intenzionale nell’ambiente marino del Mare d’Irlanda di materie radioattive, compresi i rifiuti radioattivi, e 3) non sia approvato e adottato congiuntamente con l’Irlanda un documento o piano strategico che permetta di prevenire un attacco terroristico contro lo stabilimento MOX e contro le spedizioni internazionali di rifiuti radioattivi connesse all’attività di tale stabilimento;

6) che le spese processuali dell’Irlanda siano addossate al Regno Unito».

«L’Irlanda e il Regno Unito devono cooperare e, a tal fine, procedere senza indugio a consultazioni al fine di:

a) scambiarsi informazioni integrative sulle possibili conseguenze, per il Mare d’Irlanda, dell’attivazione dello stabilimento MOX;

b) controllare i rischi o gli effetti che potrebbero derivare o risultare, per il Mare d’Irlanda, dalle operazioni dello stabilimento MOX;

c) adottare, ove necessario, misure volte ad evitare l’inquinamento dell’ambiente marino che possa risultare dalle operazioni dello stabilimento MOX».

Il procedimento per inadempimento

Sul ricorso

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1) Intentando un procedimento di risoluzione delle controversie contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relativamente allo stabilimento MOX ubicato nel sito di Sellafield (Regno Unito), l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 10 CE, 292 CE, 192 EA e 193 EA.

2) L’Irlanda è condannata alle spese.

3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.

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