Sentenza della Corte (grande sezione) del 13 dicembre 2005.

Priimta 2005-12-13 · ECLI:EU:C:2005:763 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-446/03
Teismas
Court of Justice
Data
2005-12-13
ECLI
ECLI:EU:C:2005:763
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjas · pranešėjasC. GulmannTeisėjasA. La PergolaTeisėjasJ.‑P. PuissochetTeisėjasR. SchintgenTeisėjasN. ColnericTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasU. LõhmusTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. ÓcaoimhGeneralinis advokatasM. Poiares MaduroKanclerisK. Sztranc
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-446/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con decisione 16 luglio 2003, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2003, nella causa

Marks & Spencer plc

contro

David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), A. La Pergola, J.‑P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, e dai sigg. J. Klučka, U. Lõhmus, E. Levits e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1° febbraio 2005,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo nazionale

Soggetti passivi dell’imposta sulle società

Regime speciale delle perdite nell’ambito dei gruppi di società (sgravio di gruppo)

«1. Salve le disposizioni del presente titolo e dell’art. 492, n. 8, gli sgravi per perdite commerciali ed altri importi detraibili dall’imposta sulle società possono essere ceduti, nei casi precisati ai nn. 2 e 3 […], da una società (denominata “società cedente”) che fa parte di un gruppo di società ed essere attribuita, su domanda di un’altra società (denominata “società richiedente”) facente parte dello stesso gruppo, alla società richiedente sotto forma di uno sgravio detto “di gruppo”, accordato nell’ambito dell’imposta sulle società.
«1. Se, durante un esercizio contabile (l’“esercizio di riferimento”), la società cedente subisce:

a) perdite d’esercizio […], l’importo della perdita può essere dedotto ai fini dell’imposta sulle società dai profitti totali della società richiedente per il suo periodo contabile corrispondente, salve le disposizioni del presente titolo».

«Nel presente titolo, il vocabolo “società” designa solo le persone giuridiche registrate nel Regno Unito […]».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se sussista una restrizione ai sensi dell’art. 43 CE, in combinato disposto con l’art. 48 CE e, in caso affermativo, se essa sia giustificata ai sensi del diritto comunitario, laddove, in una situazione in cui

2) a) Se la soluzione della questione sub 1) possa eventualmente essere diversa qualora, sulla base dell’ordinamento dello Stato membro della controllata, sia possibile, in certe circostanze, ottenere uno sgravio per talune o tutte le perdite occorse alla controllata nei confronti dei profitti imponibili nello Stato della controllata.

b) Se possa modificare la soluzione l’importanza eventualmente da ricollegare al fatto che:

c) Se la soluzione sia diversa qualora risulti che lo sgravio è stato ottenuto per le perdite nello Stato membro in cui la controllata è registrata e, in questo caso, se rilevi il fatto che lo sgravio è stato ottenuto da un gruppo non collegato di società al quale è stata venduta la controllata».

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezio ne) dichiara:

Gli artt. 43 CE e 48 CE non ostano, allo stadio attuale del diritto comunitario, alla normativa di uno Stato membro che esclude in modo generalizzato la possibilità, per una controllante residente, di dedurre dal suo reddito imponibile perdite subite in un altro Stato membro da una controllata registrata sul territorio di quest’ultimo, mentre riconosce tale possibilità per le perdite subite da una controllata residente. Tuttavia, è contrario agli artt. 43 CE e 48 CE escludere una siffatta possibilità per la controllante residente in una situazione in cui, da un lato, la controllata non residente abbia esaurito le possibilità di presa in considerazione delle perdite esistenti nel suo Stato di residenza per l’esercizio fiscale considerato nella domanda di sgravio, nonché degli esercizi fiscali precedenti ed in cui, dall’altro, tali perdite non possano essere prese in considerazione nel suo Stato di residenza per gli esercizi fiscali futuri né da essa stessa, né da un terzo, in particolare in caso di cessione della controllata a quest’ultimo.

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