Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 maggio 2005.

Priimta 2005-05-12 · ECLI:EU:C:2005:288 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-444/03
Teismas
Court of Justice
Data
2005-05-12
ECLI
ECLI:EU:C:2005:288
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasC.W.A. TimmermansTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjas · pranešėjasC. GulmannTeisėjasP. KūrisTeisėjasJ. KlučkaGeneralinis advokatasP. LégerKanclerisK. Sztranc
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-444/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) con decisione 28 agosto 2003, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2003, nella causa

Meta Fackler KG

contro

Bundesrepublik Deutschland,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. C. Gulmann (relatore), P. Kūris e J. Klučka, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’11 novembre 2004,

viste le osservazioni scritte presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

(…)

5) medicinale omeopatico : ogni medicinale ottenuto da prodotti, sostanze o composti denominati “materiali di partenza omeopatici” secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente dagli Stati membri.

Un medicinale omeopatico può contenere anche più principi.

(…)».

«1. Sono soggetti ad una procedura speciale semplificata di registrazione soltanto i medicinali omeopatici che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

Gli Stati membri stabiliscono, al momento della registrazione, la classificazione in materia di fornitura del medicinale.

«La domanda di registrazione speciale semplificata può riguardare una serie di medicinali ottenuti dagli stessi materiali di partenza omeopatici. A tale domanda sono acclusi i seguenti documenti che hanno in particolare lo scopo di dimostrare la qualità farmaceutica e l’omogeneità dei lotti di fabbricazione di tali medicinali:

La normativa nazionale

La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali

«Se la norma di cui all’art. 39, n. 2, punto 7a, dell’AMG, laddove fa divieto di registrare un medicinale costituito da diversi componenti omeopatici giustificati da una bibliografia quando il suo “uso come medicinale omeopatico (…) non è di generale conoscenza”, sia compatibile con la direttiva (…) 2001/83 (…).

In particolare:

a) Se siano soggetti alla procedura speciale semplificata di registrazione, ai sensi degli artt. 14 e segg. della direttiva 2001/83 (…), solo i medicinali omeopatici “tradizionali”.

b) In caso di soluzione affermativa di tale questione, se possa intendersi come “tradizionale” anche un medicinale prodotto utilizzando materiali di partenza omeopatici giustificati da una bibliografia, senza che prima della domanda di registrazione in tale combinazione sia stato effettivamente usato omeopaticamente, oppure,

se l’art. 15, (…) secondo trattino, della direttiva 2001/83 (…) consenta che uno Stato membro richieda per la registrazione di un medicinale omeopatico prodotto utilizzando più materiali di partenza omeopatici la presentazione di documentazione bibliografica avente ad oggetto il complesso in quanto tale».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Gli artt. 14 e 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, devono essere interpretati nel senso che non consentono che una disposizione nazionale escluda dalla procedura speciale semplificata di registrazione un medicinale composto di più sostanze omeopatiche note quando il suo uso come medicinale omeopatico non è di generale conoscenza.

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