Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 luglio 2005.

Priimta 2005-07-14 · ECLI:EU:C:2005:462 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-433/03
Teismas
Court of Justice
Data
2005-07-14
ECLI
ECLI:EU:C:2005:462
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasC.W.A. TimmermansTeisėjas · pranešėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasC. GulmannTeisėjasJ. MakarczykTeisėjasP. KūrisGeneralinis advokatasA. TizzanoKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C-433/03,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 10 ottobre 2003,

Commissione delle Comunità europee , rappresentata dalla sig.ra C. Schmidt nonché dai sigg. W. Wils e A. Manville, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania , rappresentata dal sig. W.‑D. Plessing, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Schohe, Rechtsanwalt,

convenuta,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. C. Gulmann, J. Makarczyk e P. Kūris, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig. R. Grass

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

a) avendo individualmente negoziato, concluso, ratificato e attuato:

b) rifiutandosi di denunciare gli accordi conclusi con la Romania, la Polonia e l’Ucraina così come:

è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 10 CE e del regolamento (CEE) del Consiglio 16 dicembre 1991, n. 3921, che fissa le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro (GU L 373, pag. 1), per quanto riguarda gli accordi menzionati alla lett. a), nonché del regolamento (CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1356, riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione di servizi (GU L 175, pag. 7), per quanto riguarda gli accordi menzionati alla lett. b).

Contesto normativo

La normativa comunitaria

Le norme del Trattato CE

«Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato».

«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 70 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabilisce:

a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

b) le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;

d) ogni altra utile disposizione».

Il regolamento n. 3921/91

Il regolamento n. 1356/96

Gli accordi bilaterali conclusi dalla Repubblica federale di Germania

I fatti della controversia e la fase precontenziosa

Sulla ricevibilità

Sul ricorso

Sulla prima censura relativa ad una violazione della competenza esterna esclusiva della Comunità

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla seconda censura relativa alla violazione dell’art. 10 CE

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla terza censura relativa all’incompatibilità degli accordi bilaterali con il regolamento n. 1356/96

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1) Avendo ratificato e attuato:

senza aver cooperato o essersi concertata con la Commissione delle Comunità europee, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 10 CE.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica federale di Germania sopporteranno, ciascuna, le proprie spese.

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