Sentenza della Corte (grande sezione) del 14 dicembre 2004.

Priimta 2004-12-14 · ECLI:EU:C:2004:802 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-210/03
Teismas
Court of Justice
Data
2004-12-14
ECLI
ECLI:EU:C:2004:802
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasK. LenaertsTeisėjasC. GulmannTeisėjasJ.-P. PuissochetTeisėjasN. ColnericTeisėjasS. von BahrTeisėjas · pranešėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasL.A. GeelhoedKanclerisH. von Holstein
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-210/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), con decisione 17 aprile 2003, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2003, nella causa

The Queen , su richiesta di:

Swedish Match AB,

Swedish Match UK Ltd

contro

Secretary of State for Health,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e K. Lenaerts, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann e J.-P. Puissochet, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, successivamente sig.ra M.‑F. Contet, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza dell'

8 giugno 2004,

viste le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Ambito normativo

Disciplina comunitaria

«(...) nuovi prodotti del tabacco per uso orale immessi sul mercato di taluni Stati membri attirano in particolare i giovani e (...) gli Stati membri più esposti a questo problema hanno già vietato totalmente questi nuovi prodotti del tabacco o intendono farlo».
«(...) per quanto concerne questi prodotti, esistono divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri e (...), pertanto, è necessario che siano sottoposti a regole comuni».
«(...) esiste un rischio reale che questi nuovi prodotti per uso orale siano utilizzati soprattutto dai giovani, con il conseguente manifestarsi della dipendenza nei confronti della nicotina, ove non siano adottati in tempo utile provvedimenti restrittivi».
«(...) secondo le conclusioni degli studi del Centro internazionale di ricerca sul cancro i tabacchi per uso orale sono caratterizzati dalla presenza di quantità particolarmente elevate di sostanze cancerogene; (...) questi nuovi prodotti provocano in particolare tumori della bocca».
«(...) i divieti di immissione sul mercato già emanati da tre Stati membri per quel che riguarda questi tabacchi hanno un’incidenza diretta sull’instaurazione e sul finanziamento del mercato interno; (...) è pertanto necessario procedere al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in questa materia, prendendo come base un livello elevato di protezione della salute; (...) la sola misura appropriata è la proibizione totale; (...) tuttavia tale proibizione non riguarda i prodotti del tabacco per uso orale di lunga tradizione per i quali restano valide le disposizioni della direttiva 89/622/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva, relativa ai prodotti del tabacco senza combustione».
«Gli atti elencati nell’allegato XV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato».
«a) Il divieto di cui all’art. 8 bis della direttiva 89/622/CEE, modificata (...), per quanto riguarda l’immissione sul mercato del prodotto definito all’art. 2, paragrafo 4 della direttiva (...), non si applica [al Regno] di Svezia (…); sussiste tuttavia il divieto di commercializzare detto prodotto in forme che abbiano apparenza di prodotto alimentare.

b) [Il Regno] di Svezia [adotta] tutte le misure necessarie per far sì che il prodotto di cui alla lettera a) non sia immesso sul mercato negli Stati membri cui si applicano integralmente le direttive 89/622/CEE e 92/41/CEE. (...)».

«La direttiva 89/622/CEE ha proibito la vendita negli Stati membri di taluni tipi di tabacco per uso orale. L’art. 151 dell’atto di adesione (…) ha concesso al Regno di Svezia una deroga alle disposizioni della suddetta direttiva a questo riguardo».
«Ai fini della presente direttiva, s’intende per:

1) “prodotti del tabacco”, i prodotti destinati a essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, che siano, anche parzialmente, costituiti di tabacco, geneticamente modificato o no; (...)

4) “tabacco per uso orale”, tutti i prodotti destinati a un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere fumati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente di tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di dette forme – specialmente quelle presentate in sacchetti/porzioni o sacchetti porosi – o sotto una forma simile a un prodotto alimentare; (...)».

«I prodotti del tabacco per uso orale dei quali è autorizzata la commercializzazione a norma dell’art. 8 e i prodotti del tabacco senza combustione recano l’avvertenza seguente:
“Questo prodotto del tabacco può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza”.

(...)».

«Gli Stati membri vietano la commercializzazione dei tabacchi per uso orale, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 151 dell’atto di adesione (…)».
«Gli Stati membri non possono, per considerazioni attinenti alla limitazione del tenore in catrame, nicotina o monossido di carbonio delle sigarette, alle avvertenze per la salute e ad altre indicazioni o ad altri requisiti prescritti dalla presente direttiva, vietare o limitare l’importazione, la vendita e il consumo di prodotti del tabacco conformi alla presente direttiva, salve le misure adottate ai fini della verifica degli elementi forniti nel contesto dell’articolo 4».

Disciplina nazionale

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se gli artt. 28 CE ‑ 30 CE, applicati in conformità ai principi generali di proporzionalità, non discriminazione e tutela dei diritti fondamentali (con particolare riferimento al diritto di proprietà), debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta a chiunque di fornire, offrire o consentire che sia fornito, esporre per la fornitura o possedere al fine di fornire prodotti costituiti interamente o parzialmente da tabacco –sotto forma di polvere, o di particelle fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste due presentazioni, oppure sotto una forma che richiama un prodotto commestibile – che sia destinato ad un uso orale diverso dal fumare o dal masticare.

2) Se l’art. 8 della direttiva 2001/37/CE sia invalido, in tutto o in parte, per:

a) violazione del principio di non discriminazione;

b) violazione dell’art. 28 e/o 29 CE;

c) violazione del principio di proporzionalità;

d) inadeguatezza dell’art. 95 CE e/o dell’art. 133 CE come fondamento normativo;

e) violazione dell’art. 95, n. 3, CE;

f) sviamento di potere;

g) violazione dell’art. 253 CE e/o dell’obbligo di motivazione;

h) violazione del diritto fondamentale di proprietà.

3) In una situazione in cui:

Sulle domande volte, in via principale, al deposito di osservazioni in replica alle conclusioni dell’avvocato generale e, in via subordinata, alla riapertura della fase orale

Questioni pregiudiziali

Sulla seconda questione

Sulla scelta degli artt. 95 CE e 133 CE come fondamento normativo

Sull’art. 95, n. 3, CE e sul principio di proporzionalità

Sull’art. 28 CE e/o sull’art. 29 CE

Sull’art. 253 CE

Sul principio di non discriminazione

Sul principio di libero esercizio dell’attività professionale e sul diritto di proprietà

Sul presunto sviamento di potere

Sulla soluzione alla seconda questione, considerata nel suo complesso

Sulla prima questione

Sulla terza questione

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, 2001/37/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.

2) Quando una misura nazionale vieta la commercializzazione dei prodotti del tabacco per uso orale in conformità alle disposizioni dell’art. 8 della direttiva 2001/37, non è necessario verificare, separatamente, se tale misura nazionale sia conforme agli artt. 28 CE e 29 CE.

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