Sentenza della Corte (grande sezione) del 15 marzo 2005.

Priimta 2005-03-15 · ECLI:EU:C:2005:169 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-209/03
Teismas
Court of Justice
Data
2005-03-15
ECLI
ECLI:EU:C:2005:169
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjas · pranešėjasK. LenaertsTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasJ.‑P. PuissochetTeisėjasR. SchintgenTeisėjasN. ColnericTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasU. LõhmusGeneralinis advokatasL.A.GeelhoedKanclerisH. von Holstein
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-209/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), con decisione

12 febbraio 2003

, pervenuta in cancelleria il

15 maggio 2003

, nella causa

The Queen, ex parte di:

Dany Bidar

contro

London Borough of Ealing,

Secretary of State for Education and Skills,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts (relatore) e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka e U. Lõhmus, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento a seguito dell'udienza del

28 settembre 2004,

viste le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto giuridico

La normativa comunitaria

«Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
«Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso».
«(...) nell’attuale situazione di diritto comunitario un aiuto accordato agli studenti ai fini del loro sostentamento non rientra, come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nel campo di applicazione del Trattato ai sensi dell’art. 7 [divenuto art. 6 del Trattato CE, esso stesso divenuto, a seguito di modifica, art. 12 CE].
«Per precisare le condizioni destinate a facilitare l’esercizio del diritto di soggiorno e per garantire l’accesso alla formazione professionale in maniera non discriminatoria ai cittadini di uno Stato membro ammessi a seguire una formazione professionale in un altro Stato membro, gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno a qualsiasi studente cittadino di uno Stato membro, nonché al coniuge ed ai figli a carico, il quale non disponga di tale diritto in base ad un’altra disposizione di diritto comunitario ed assicuri all’autorità nazionale interessata con una dichiarazione oppure, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente di disporre di risorse onde evitare che, durante il soggiorno, lo studente e la sua famiglia diventino un onere per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante e a condizione che sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e che lo studente e la sua famiglia dispongano di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante».
«La presente direttiva non costituisce per gli studenti che beneficiano del diritto di soggiorno la base per un diritto al pagamento di borse di mantenimento da parte dello Stato membro ospitante».

La normativa nazionale

a) abbia abituale dimora in Inghilterra o nel Galles il primo giorno del primo anno accademico del corso;

b) abbia avuto abituale dimora nel Regno Unito o nelle Isole nei tre anni che precedono tale giorno; e

c) mai durante tale periodo di tre anni la residenza nel Regno Unito o nelle Isole abbia avuto in tutto o in parte il fine di ricevere un’educazione a tempo pieno.

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se, alla luce delle citate sentenze della Corte di giustizia 21 giugno 1988, Lair e Brown, degli sviluppi del diritto dell’Unione europea, ivi compresa l’adozione dell’art. 18 CE, e degli sviluppi relativi alla competenza dell’Unione europea in materia di istruzione e di aiuto per le spese di mantenimento degli studenti dei corsi di insegnamento superiore, un siffatto aiuto, cioè un aiuto concesso sotto forma di a) prestiti sovvenzionati, ovvero b) borse di studio, continui a restare escluso dal campo di applicazione del Trattato, con riferimento all’art. 12 CE ed al divieto di discriminazioni in base alla nazionalità.

2) In caso di soluzione negativa dell’una o dell’altra parte della prima questione e qualora l’aiuto per le spese di mantenimento degli studenti, concesso sotto forma di borse di studio o di prestiti, dovesse d’ora in poi ricadere nel campo di applicazione dell’art. 12 CE, quali siano i criteri che il giudice nazionale deve applicare per accertare se i requisiti ai quali è subordinata la concessione di un siffatto aiuto si fondano su considerazioni obiettivamente giustificate che prescindano dalla nazionalità.

3) In caso di soluzione negativa dell’una o dell’altra parte della prima questione, se sia consentito invocare l’art. 12 CE per ottenere la concessione di un aiuto per spese di mantenimento a decorrere da una data anteriore a quella della sentenza che la Corte è chiamata a pronunciare nella presente fattispecie e, in caso affermativo, se possa essere fatta un’eccezione per coloro che abbiano promosso azioni giudiziarie prima di tale data».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Sezione unica) dichiara:

1) Un aiuto concesso, sia sotto forma di prestiti sovvenzionati sia di borse, agli studenti che soggiornano legalmente nello Stato membro ospitante a copertura delle spese di mantenimento rientra nel campo di applicazione del Trattato CE ai fini del divieto di discriminazione sancito dall’art. 12, primo comma, CE.

2) L’art. 12, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che concede agli studenti il diritto ad un aiuto a copertura delle spese di mantenimento solo se sono stabiliti nello Stato membro ospitante, escludendo così che un cittadino di un altro Stato membro ottenga, in quanto studente, lo status di persona stabilita anche se detto cittadino soggiorna legalmente e ha svolto parte importante degli studi secondari nello Stato membro ospitante e ha, di conseguenza, stabilito un legame effettivo con la società di tale Stato.

3) Gli effetti nel tempo della presente sentenza non vanno limitati.

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