Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 giugno 2006.

Priimta 2006-06-22 · ECLI:EU:C:2006:416 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-182/03
Teismas
Court of Justice
Data
2006-06-22
ECLI
ECLI:EU:C:2006:416
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasC.W.A. TimmermansTeisėjasJ. MakarczykTeisėjasR. SchintgenTeisėjas · pranešėjasP. KūrisTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasP. LégerKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nelle cause riunite C-182/03 e C-217/03,

aventi ad oggetto i ricorsi di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, proposti il 25 e il 28 aprile 2003,

Regno del Belgio, rappresentato inizialmente dalla sig.ra A. Snoecx, successivamente dalla sig.ra E. Dominkovits, in qualità di agenti, assistite dagli avv.ti B. van de Walle de Ghelcke, J. Wouters e P. Kelley, avocats,

ricorrente nella causa C-182/03,

Forum 187 ASBL, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dai sigg. A. Sutton e J. Killick, barristers,

ricorrente nella causa C-217/03,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Rozet, R. Lyal e V. Di Bucci, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, R. Schintgen, P. Kūris (relatore) e J. Klučka, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 settembre 2005,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 febbraio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il controllo dei regimi di aiuti esistenti nel diritto comunitario

«1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
«Se la Commissione ritiene che un regime di aiuti non sia, o non sia più, compatibile con il mercato comune, informa lo Stato membro interessato della sua posizione preliminare, dandogli l’opportunità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine».

Il regime fiscale belga dei centri di coordinamento

I lavori del Consiglio dell’Unione europea in materia di concorrenza fiscale dannosa

Fatti precedenti alla decisione impugnata

La decisione impugnata

«(117) La Commissione riconosce che esiste un legittimo affidamento da parte dei beneficiari del regime. Per questo motivo è giusto che la Commissione consenta ai centri autorizzati alla data del 31 dicembre 2000 di continuare a beneficiare del regime fino alla scadenza del rispettivo periodo di autorizzazione in vigore al momento della presente decisione, e al più tardi fino al 31 dicembre 2010. Questa posizione si basa sugli elementi qui di seguito riportati.

(118) (...) [Gli] accordi [concessi dall’amministrazione fiscale] riguardano solo i fatti e non il regime da applicare. Essi non possono quindi offrire alcuna garanzia che il regime, così come risulta alla data dell’autorizzazione, sarà mantenuto tale per i successivi dieci anni. (...)

(119) (...) Sebbene l’autorizzazione non garantisca la continuazione o il carattere favorevole del regime, la Commissione ammette che i centri creati, gli investimenti effettuati e gli impegni assunti sono giustificati dall’aspettativa ragionevole e legittima di una certa continuità delle condizioni economiche, compreso il regime fiscale. La Commissione ha quindi deciso di concedere un periodo transitorio [in] modo da consentire di eliminare gradualmente il regime “cost plus” per quanto riguarda gli attuali beneficiari.

(120) Poiché le autorizzazioni non comportano il diritto alla continuazione del regime né al suo carattere vantaggioso, anche durante il periodo di validità dell’autorizzazione, la Commissione è dell’avviso che non possano in alcun caso dare diritto al rinnovo del regime successivamente alla data di scadenza. Vista l’esplicita limitazione dell’autorizzazione a dieci anni, è impossibile che si sia venuto a formare un legittimo affidamento ad un rinnovo automatico, che avrebbe significato in teoria un’autorizzazione permanente».

«(121) La Commissione conclude che il regime fiscale applicato dal Belgio a favore dei centri di coordinamento è incompatibile con il mercato comune e che deve essere posta fine all’incompatibilità dei suoi vari elementi mediante revoca o modifica. Dalla data di notifica della presente decisione i vantaggi di detto regime o di suoi elementi non possono più essere concessi a nuovi beneficiari, né essere mantenuti mediante rinnovo delle autorizzazioni esistenti. La Commissione prende atto che i centri autorizzati nel 2001 non beneficiano del regime a partire dal 31 dicembre 2002.

(122) Per quanto riguarda i centri attualmente coperti dal regime, la Commissione riconosce che la decisione del 1984 di approvazione del regio decreto n. 187, nonché la risposta fornita dal commissario competente per la Concorrenza ad una interrogazione parlamentare hanno dato luogo al legittimo affidamento che il regime non costituisse violazione delle regole del trattato in materia di aiuti di Stato.

(123) In considerazione dei considerevoli investimenti effettuati su questa base, nonché della necessità di rispettare il legittimo affidamento e la certezza del diritto dei beneficiari, è giustificato concedere un termine ragionevole ai fini dell’eliminazione degli effetti del regime sui centri già autorizzati. La Commissione considera che detto termine ragionevole si concluda il 31 dicembre 2010. I centri la cui autorizzazione scada prima di tale data dopo tale scadenza non possono più beneficiare del suddetto regime. Successivamente alla data di scadenza dell’autorizzazione, e in ogni caso dopo il 31 dicembre 2010, il rinnovo o il mantenimento dei vantaggi fiscali in questione saranno illegittimi».

« Articolo 1

Il regime fiscale attualmente applicato in Belgio a favore dei centri di coordinamento riconosciuti ai sensi del regio decreto n. 187 costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

Il Belgio è tenuto a ritirare il regime di aiuti di cui al[l’articolo] 1 ovvero a modificarlo in modo da renderlo compatibile con il mercato comune.

Dalla data di notificazione della presente decisione, i vantaggi di detto regime o di suoi elementi non possono più essere concessi a nuovi beneficiari, né essere mantenuti mediante rinnovo degli accordi esistenti.

Per quanto riguarda i centri autorizzati prima del 31 dicembre 2000, il regime può essere mantenuto fino alla scadenza dell’autorizzazione individuale in vigore alla data di notifica della presente decisione e al più tardi al 31 dicembre 2010. Conformemente al [comma] 2, in caso di rinnovo dell’autorizzazione prima di quella data, il beneficio del regime oggetto della presente decisione non può più essere concesso, nemmeno a titolo temporaneo».

Fatti successivi alla decisione impugnata

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

Sulla ricevibilità

Sulla fondatezza dei ricorsi

Sulla domanda della Forum 187 con cui si chiede l’annullamento della decisione impugnata in quanto la stessa giudica i provvedimenti controversi aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune

Sul motivo in cui si lamenta l’assenza di fondamento normativo

Sul motivo in cui si lamenta la violazione dell’art. 87, n. 1, CE

i) Sull’esistenza di un vantaggio a favore di talune imprese

ii) Sulla selettività

iii) Sul requisito secondo il quale l’aiuto dev’essere concesso mediante risorse statali e dev’essere imputabile allo Stato

iv) Sul requisito secondo il quale il regime di aiuti deve incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza

Sulle conclusioni del Regno del Belgio e della Forum 187 con cui si chiede l’annullamento parziale della decisione impugnata

Sulla violazione del principio del legittimo affidamento

Sulla violazione del principio di uguaglianza

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1) La decisione della Commissione 17 febbraio 2003, 2003/757/CE, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio, è annullata nella parte in cui essa non prevede misure transitorie per i centri di coordinamento con domanda di rinnovo dell’autorizzazione pendente alla data di notifica della decisione impugnata, o con autorizzazione in scadenza contemporaneamente o poco dopo la notifica di tale decisione.

2) Per il resto, il ricorso della Forum 187 ASBL è respinto.

3) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese nella causa C‑182/03 e alla metà delle spese della Forum 187 ASBL nella causa C‑217/03.

4) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese nelle cause C‑182/03 R e C‑217/03 R.

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