Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 gennaio 2006.

Priimta 2006-01-10 · ECLI:EU:C:2006:4 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-178/03
Teismas
Court of Justice
Data
2006-01-10
ECLI
ECLI:EU:C:2006:4
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasJ. MakarczykTeisėjasC. GulmannTeisėjasP. KūrisTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑178/03,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, proposto il 24 aprile 2003,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. zur Hausen nonché dalle sig.re L. Ström van Lier ed E. Righini, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato inizialmente dai sigg. C. Pennera e M. Moore, successivamente da quest’ultimo e dal sig. K. Bradley, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente dal sig. B. Hoff‑Nielsen e dalla sig.ra M. Sims‑Robertson, successivamente da quest’ultima e dalla sig.ra K. Michoel, in qualità di agenti,

convenuti,

sostenuti da:

Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues, F. Alabrune ed E. Puisais, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Repubblica di Finlandia, rappresentata dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agente, assistita dal sig. A. Dashwood, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, C. Gulmann, P. Kūris e J. Klučka, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 aprile 2005,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 maggio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:

a) attuare la Convenzione (…);

b) promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di prodotti chimici pericolosi al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente da potenziali danni; e

c) contribuire all’uso ecocompatibile di tali sostanze. Tali obiettivi sono perseguiti favorendo lo scambio di informazioni sulle caratteristiche dei prodotti chimici, definendo una procedura per l’adozione delle decisioni nell’ambito della Comunità sulle importazioni ed esportazioni e comunicando tali decisioni alle parti e, se del caso, ad altri paesi».

«a) a determinati prodotti chimici pericolosi soggetti alla procedura di previo assenso informato (PIC) [in prosieguo: la «procedura PIC»] ai sensi della Convenzione (…);

b) a determinati prodotti chimici pericolosi, vietati o soggetti a rigorose restrizioni all’interno della Comunità o di uno Stato membro; e

c) a tutti i prodotti chimici esportati, per quanto concerne la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura».

«I prodotti chimici elencati nelle parti 2 o 3 dell’allegato I possono essere esportati soltanto qualora:

a) l’esportatore abbia richiesto e ottenuto un consenso esplicito dalla propria autorità nazionale desi gnata e dall’autorità nazionale designata della parte importatrice ovvero da un’autorità competente di un altro paese importatore; oppure

b) se trattasi di un prodotto chimico elencato nella parte 3 dell’allegato I, l’ultima circolare emessa dal segretariato ai sensi del paragrafo 1 dimostri che la parte importatrice ha acconsentito all’importazione».

«I prodotti chimici sono esportati prima del periodo di sei mesi precedente la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla data di produzione, a meno che le proprietà intrinseche del prodotto non lo consentano. In particolare, gli esportatori di pesticidi ottimizzano le dimensioni e l’imballaggio dei contenitori in modo da ridurre al minimo il rischio di giacenze».
«Gli esportatori di pesticidi predispongono le etichette in modo che contengano informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni climatiche della parte importatrice o dell’altro paese importatore. Essi provvedono inoltre affinché i pesticidi esportati siano conformi alle norme in materia di purezza definite dalla legislazione comunitaria».

Conclusioni delle parti

Sul ricorso

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla limitazione degli effetti dell’annullamento

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1) Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, n. 304, sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi, è annullato.

2) Gli effetti del regolamento verranno mantenuti sino all’adozione, entro un termine ragionevole, di un nuovo regolamento basato su fondamenti normativi adeguati.

3) La Commissione delle Comunità europee, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

4) La Repubblica francese, la Repubblica di Finlandia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

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