Sentenza della Corte (grande sezione) del 31 maggio 2005.

Priimta 2005-05-31 · ECLI:EU:C:2005:333 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-53/03
Teismas
Court of Justice
Data
2005-05-31
ECLI
ECLI:EU:C:2005:333
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjas · pranešėjasC. GulmannTeisėjasR. SchintgenTeisėjasN. ColnericTeisėjasS. von BahrTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasF.G. JacobsKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-53/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Epitropi Antagonismou (Grecia) con decisione 22 gennaio 2003, pervenuta in cancelleria il 5 febbraio 2003, nella causa tra

Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) e altri,

Panellinios syllogos farmakapothikarion,

Interfarm – A. Agelakos & Sia OE e altri,

K. P. Marinopoulos Anonymos Etairia emporias kai dianomis farmakeftikon proïonton e altri

e

GlaxoSmithKline plc,

GlaxoSmithKline AEVE, già Glaxowellcome AEVE,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore) e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 maggio 2004,

viste le osservazioni scritte presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi».

La normativa nazionale

La controversia principale e le questioni pregiudiziali

«1) Se il rifiuto di un’impresa in posizione dominante di soddisfare integralmente gli ordinativi che le vengono inoltrati dai grossisti di medicinali, quando è diretto a restringere le attività di esportazione di questi ultimi e a limitare in tal modo il danno causato dal commercio parallelo, costituisca di per sé un comportamento abusivo ai sensi dell’art. 82 CE. Se sulla soluzione di tale questione influisca il fatto che il commercio parallelo è molto proficuo per i grossisti in ragione delle differenze di prezzo esistenti nell’ambito dell’Unione europea a causa dell’intervento statale, cioè in ragione del fatto che il mercato dei prodotti farmaceutici non presenta condizioni di concorrenza assolute, essendo invece caratterizzato da un grado elevato di intervento da parte dello Stato. Infine, se sia compito di un’autorità nazionale competente in materia di concorrenza applicare le regole comunitarie di concorrenza in modo indifferenziato ai mercati che funzionano in modo concorrenziale e a quelli in cui la concorrenza viene falsata dall’intervento statale.

2) Come si debba valutare l’eventuale carattere abusivo nel caso in cui la Corte giudichi che la restrizione del commercio parallelo, per le ragioni precedentemente esposte, non costituisce sempre una pratica abusiva, quando è posta in essere da un’impresa in posizione dominante. In particolare:

a) Se sia appropriato usare il criterio della percentuale di superamento del normale consumo nazionale e/o quello del danno che l’impresa in posizione dominante ha subìto in termini di fatturato complessivo e di profitto complessivo. In caso di soluzione affermativa, come si debba determinare il livello della percentuale di superamento e del danno subìto – consistendo quest’ultimo in una percentuale del fatturato e del profitto complessivo – al di sopra del quale il comportamento in esame è considerato abusivo.

b) Se debba essere seguita un’impostazione fondata sulla ponderazione degli interessi e, in caso di risposta affermativa, quali siano gli interessi che devono rientrare in tale ponderazione. Più specificamente:

i) se in proposito rilevi il fatto che il paziente‑consumatore finale riceve un vantaggio economico limitato dal commercio parallelo; e ii) se debbano essere presi in considerazione, e in quale misura, gli interessi degli organismi previdenziali ad ottenere farmaci meno cari.

c) Quali altri criteri e impostazioni possano essere considerati appropriati nel caso di specie».

Sulla competenza della Corte

La normativa nazionale relativa all’Epitropi Antagonismou

«È istituita un’Epitropi Antagonismou che funziona come un’autorità indipendente. Ai suoi membri viene garantita un’indipendenza dal punto di vista personale e funzionale e, nell’esercizio delle loro funzioni, sono sottoposti solo alla legge e alla loro coscienza. L’Epitropi Antagonismou dispone di un’autonomia amministrativa ed economica. Essa è sottoposta al controllo del Ministro per lo (…) [Sviluppo]».
«Il presidente dell’Epitropi Antagonismou e il suo supplente sono designati dal Ministro per lo [Sviluppo], tra i membri dell’[Epitropi Antagonismou]. (…) Il presidente dell’Epitropi Antagonismou è un dipendente dello Stato; egli esercita tale funzione in maniera esclusiva per tutta la durata del suo mandato (…)».
«Per la durata del loro mandato, il presidente ed i membri non esercitano, con o senza retribuzione, nessun’altra funzione pubblica o un’attività professionale privata, di impresa o meno, che sia incompatibile con la qualità e i doveri di membro dell’Epitropi Antagonismou».
«Il presidente coordina e dirige il segretariato dell’[Epitropi Antagonismou]».
«Il presidente è il superiore gerarchico del personale del segretariato dell’Epitropi Antagonismou ed esercita sullo stesso il potere disciplinare».

Giudizio della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

La Corte di giustizia delle Comunità europee non è competente a risolvere le questioni sottopostele dall’Epitropi Antagonismou con decisione 22 gennaio 2003.

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