Sentenza della Corte (grande sezione) del 7 giugno 2005.

Priimta 2005-06-07 · ECLI:EU:C:2005:362 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-17/03
Teismas
Court of Justice
Data
2005-06-07
ECLI
ECLI:EU:C:2005:362
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjas · pranešėjasA. RosasTeisėjasJ.-P. PuissochetTeisėjasR. SchintgenTeisėjasN. ColnericTeisėjasS. von BahrTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasU. LõhmusTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasC. Stix-HacklKanclerisM.-F. Contet
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-17/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con decisione 13 novembre 2002, pervenuta in cancelleria il 16 gennaio 2003, nel procedimento

Vereniging voor Energie, Milieu en Water,

Amsterdam Power Exchange Spotmarket BV,

Eneco NV

contro

Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie ,

con l’intervento di:

Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, già Samenwerkende ElektriciteitsProduktiebedrijven NV,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, M. Ilešič, J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29 giugno 2004,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto comunitario

«1. Gli Stati membri designano, ovvero richiedono alle imprese proprietarie di reti di trasmissione di designare, per una durata che gli Stati membri determinano in funzione di considerazioni di efficienza e di equilibrio economico, un gestore della rete, responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di trasmissione in una data zona e dei relativi dispositivi di interconnessione con altre reti, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.

(…)

(…)».

«1. Gli Stati membri, in cui impegni o garanzie di gestione, accordati prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, possono non poter essere adempiuti a causa delle disposizioni della presente direttiva possono richiedere un regime transitorio, che può essere loro concesso dalla Commissione tenuto conto, tra l’altro, delle dimensioni della rete interessata, del livello d’interconnessione della rete e della struttura della sua industria elettrica. Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri di tali richieste, tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

La normativa nazionale

«Il gestore della rete nazionale ad alta tensione assegna alla società designata per il trasporto dell’energia elettrica, su richiesta, un massimo di 900 MW fino al 31 marzo 2005 e, dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2009, un massimo di 750 MW qualora tale trasporto sia diretto all’esecuzione di accordi, conclusi nel 1989 e nel 1990 tra la società designata, da un lato, e, rispettivamente, l’Electricité de France, la Preussen Elektra AG e la Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG, dall’altro, nella versione di tali accordi vigente il 1° agosto 1998 ed in quanto questi ultimi siano ancora in vigore.(…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) a) Se l’art. 86, n. 2, CE possa essere fatto valere per giustificare il fatto che ad un’impresa, in precedenza incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale e che abbia assunto determinati obblighi nell’ambito di tale gestione, venga ancora attribuito, dopo la conclusione della missione particolare ad essa affidata, un particolare diritto al fine di poter adempiere tali obblighi.

b) Ove tale questione venga risolta in senso affermativo, se poi una normativa che prevede l’assegnazione con priorità all’impresa interessata, per un periodo di dieci anni, in una misura (decrescente) che va dalla metà ad un quarto della capacità di trasmissione transfrontaliera per energia elettrica, sia nondimeno invalida poiché

2) a) Se l’art. 7, n. 5, della [direttiva] debba essere interpretato nel senso che il divieto di discriminazioni in esso contenuto è limitato all’ingiunzione nei confronti del gestore della rete di astenersi da discriminazioni, nel concedere l’accesso alla rete, attraverso norme tecniche. In caso affermativo, se un metodo di assegnazione in ordine alla capacità di trasmissione transfrontaliera di energia elettrica debba essere considerato come una norma tecnica ai sensi della menzionata disposizione.

b) Nel caso in cui il metodo di assegnazione debba essere considerato come una norma tecnica, o nel caso in cui l’art. 7, n. 5, della [direttiva] non sia limitato a norme tecniche, se una normativa in cui una capacità di trasmissione transfrontaliera venga messa a disposizione con priorità a favore di contratti conclusi nel contesto di una particolare missione pubblica sia compatibile con il divieto di discriminazioni contenuto in tale articolo».

Sulla seconda questione

«Fatta salva la fornitura di energia elettrica in base ad obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti dalle condizioni del bando di gara d’appalto, il dispacciamento degli impianti di generazione e l’impiego di dispositivi di interconnessione avviene sulla base di criteri che possono essere approvati dallo Stato membro e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica. Essi tengono conto della priorità economica dell’energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante dispositivi di interconnessione, nonché dei vincoli tecnici della rete».

Sulla prima questione pregiudiziale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) Gli artt. 7, n. 5, e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, non si limitano alle norme tecniche, ma vanno interpretati nel senso che essi si applicano a qualsiasi discriminazione.

2) I detti articoli ostano a provvedimenti nazionali che accordano a un’impresa una capacità prioritaria di trasmissione transfrontaliera di energia elettrica, a prescindere dal fatto che tali provvedimenti siano emanati dal gestore della rete o dal controllore della gestione della rete oppure dal legislatore, qualora siffatti provvedimenti non siano stati autorizzati nell’ambito del procedimento previsto all’art. 24 della direttiva 96/92.

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