Sentenza della Corte (grande sezione) del 15 febbraio 2005.

Priimta 2005-02-15 · ECLI:EU:C:2005:87 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-12/03
Teismas
Court of Justice
Data
2005-02-15
ECLI
ECLI:EU:C:2005:87
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjas · pranešėjasA. RosasTeisėjasC. GulmannTeisėjasJ.-P. PuissochetTeisėjasR. SchintgenTeisėjasN. ColnericTeisėjasS. von BahrTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasA. TizzanoKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-12/03 P,

avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ex art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, proposto l'

8 gennaio 2003

,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Petite, A. Whelan e P. Hellström, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

Tetra Laval BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti A. Vandencasteele, D. Waelbroeck e M. Johnsson nonché dai sigg. A.Weitbrecht e S. Völcker, Rechtsanwälte,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente della Prima Sezione, facente funzioni di presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans e A. Rosas (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cuhna Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del

27 gennaio 2004,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del

25 maggio 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Il regolamento (CEE) n. 4064/89

«1. Le operazioni di concentrazione di cui al presente regolamento sono valutate in relazione alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.

In tale valutazione la Commissione tiene conto:

a) della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce segnatamente della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza reale o potenziale di imprese situate all’interno o esterno della Comunità;

b) della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell’esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all’entrata, dell’andamento dell’offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonché dell’evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non ostacoli la concorrenza.

(...)».

La decisione controversa

La sentenza impugnata

L’impugnazione

Sul primo motivo

«Si deve anzitutto rilevare che le norme sostanziali del regolamento, in particolare l’art. 2, attribuiscono alla Commissione un certo potere discrezionale, in particolare per quanto concerne le valutazioni di ordine economico. Di conseguenza, il controllo da parte del giudice comunitario sull’esercizio di tale potere, che è essenziale per la determinazione delle regole in materia di concentrazioni, dev’essere effettuato tenendo conto del margine discrezionale che è implicito nelle regole di carattere economico facenti parte del regime delle concentrazioni (sentenza della Corte 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C‑30/95, Francia e a./Commissione, detta «Kali & Salz», Racc. pag. I-1375, punti 223 e 224; sentenze del Tribunale 25 marzo 1999, causa T-102/96, Gencor/Commissione, Racc. pag. II-753, punti 164 e 165, e 6 giugno 2002, causa T-342/99, Airtours/Commissione, Racc. pag. II-2585, punto 64)».
«Va parimenti rilevato che, ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso. Viceversa, la Commissione è tenuta a dichiarare compatibile con il mercato comune qualsiasi operazione di concentrazione notificata che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento ogniqualvolta non ricorrano i due presupposti elencati dalla detta disposizione (sentenza del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-2/93, Air France/Commissione, Racc. pag. II-323, punto 79; in tal senso, v. parimenti sentenze Gencor/Commissione, cit., punto 170, e Airtours/Commissione, cit., punti 58 e 82). In mancanza di creazione o di rafforzamento di una posizione dominante, l’operazione dev’essere quindi autorizzata senza che sia necessario esaminare gli effetti dell’operazione sulla concorrenza effettiva (sentenza Air France/Commissione, cit., punto 79)».
«Occorre, innanzi tutto, osservare che il regolamento, in particolare all’art. 2, nn. 2 e 3, non effettua alcuna distinzione fra operazioni di concentrazione con effetti orizzontali e verticali, da un lato, e quelle con un effetto di conglomerato, dall’altro. Ne consegue che, senza distinzione fra tali tipi di operazione, una concentrazione può essere vietata solo qualora ricorrano i due presupposti previsti dall’art. 2, n. 3 (v. supra, punto 120). Pertanto, una concentrazione avente effetto di conglomerato deve, come qualsiasi altra concentrazione (v. supra, punto 120), essere autorizzata dalla Commissione se non è dimostrato che essa crea o rafforza una posizione dominante nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso e che ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva».
«148 Occorre esaminare, innanzi tutto, se un’operazione di concentrazione che crea una struttura concorrenziale che non conduca nell’immediato a una posizione dominante dell’entità risultante dall’operazione possa essere vietata sulla base dell’art. 2, n. 3, del regolamento, qualora, con tutta probabilità, essa consenta a tale entità, mediante la pratica da parte dell’acquirente dell’effetto leva a partire dal mercato sul quale è già dominante, di acquisire, in un futuro relativamente prossimo, una posizione dominante su un altro mercato sul quale la parte acquisita detiene attualmente una posizione preminente, e qualora l’acquisizione in parola abbia effetti anticoncorrenziali significativi sui mercati interessati.

(…)

150 Il Tribunale rileva che, a priori, una concentrazione tra imprese attive su mercati distinti normalmente non è tale da comportare, una volta realizzata, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante per effetto di un cumulo delle quote di mercati detenute dai partecipanti alla fusione. Infatti, gli elementi significativi delle posizioni relative dei concorrenti su un dato mercato di solito insistono sul medesimo mercato, ovvero trattandosi segnatamente delle quote di mercato detenute dai concorrenti e delle condizioni di concorrenza sul detto mercato. Ciò non significa tuttavia che le condizioni di concorrenza su un mercato non possano mai essere influenzate da fattori ad esso esterni.

151 Così, a titolo esemplificativo, in presenza di circostanze in cui i mercati in parola sono vicini e in cui uno dei partecipanti a un’operazione di concentrazione occupa già una posizione dominante su uno dei due, può accadere che i mezzi e le capacità riuniti per tale operazione creino immediatamente delle condizioni che consentono alla nuova entità, sfruttando un effetto leva, d’impadronirsi, in un futuro relativamente vicino, di una posizione dominante sull’altro mercato. In particolare, ciò si potrebbe verificare laddove i mercati interessati tendano a convergere e qualora, in aggiunta a una posizione dominante occupata da uno dei partecipanti all’operazione, l’altro, o uno degli altri partecipanti all’operazione, occupi una posizione preminente sul secondo mercato.

152 Qualsiasi altra interpretazione dell’art. 2, n. 3, del regolamento rischierebbe di privare la Commissione della possibilità di esercitare un controllo sulle operazioni di concentrazione che hanno unicamente o principalmente un effetto di conglomerato.

153 Di conseguenza, nell’ambito di un’analisi di previsione degli effetti di un’operazione di concentrazione di tipo conglomerato, qualora la Commissione sia in grado di concludere, in ragione degli effetti di conglomerato da essa constatati, che una posizione dominante sia, con tutta probabilità, creata o rafforzata in un futuro relativamente vicino ostacolando in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato interessato, essa ha il dovere di vietarla (v., in tal senso, sentenze Kali & Salz, cit., punto 221; Gencor/Commissione, cit., punto 162, e Airtours/Commissione, cit., punto 63).

(…)

154 In tale contesto si deve altresì distinguere tra, da un lato, una situazione in cui una concentrazione avente effetto di conglomerato modifica immediatamente le condizioni di concorrenza sul secondo mercato e comporta la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante sul medesimo per effetto della posizione dominante già occupata sul primo mercato e, dall’altro lato, una situazione in cui la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante sul secondo mercato non sia conseguenza immediata della concentrazione ma si produrrà, in tale ipotesi, solamente dopo qualche tempo e sarà il prodotto dei comportamenti adottati dalla nuova entità sul primo mercato, in cui essa occupa già una posizione dominante. In quest’ultimo caso, non sarà la struttura risultante dall’operazione di concentrazione stessa a creare o rafforzare una posizione dominante, ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento, ma i comportamenti futuri in parola.

155 L’analisi della Commissione in merito a una concentrazione dagli effetti di conglomerato è condizionata da esigenze analoghe a quelle definite dalla giurisprudenza in materia di creazione di una situazione di posizione dominante collettiva (sentenze Kali & Salz, cit., punto 222, e Airtours/Commissione, cit., punto 63). Così, l’analisi della Commissione in merito a un’operazione di concentrazione di cui si prevede l’effetto di conglomerato anticoncorrenziale richiede un esame particolarmente attento delle circostanze che si rivelano pertinenti per valutare tale effetto sul gioco della concorrenza nel mercato rilevante. Come già confermato dal Tribunale, qualora la Commissione ritenga che un’operazione del genere debba essere vietata perché crea o rafforza, in un termine prevedibile, una posizione dominante, essa deve fornire elementi di prova solidi a sostegno di tale conclusione (sentenza Airtours/Commissione, cit., punto 63). Poiché gli effetti di una concentrazione di tipo conglomerato spesso sono stati considerati neutri, o addirittura benefici, riguardo alla concorrenza sui mercati colpiti, come riconosciuto, nella specie, dalla dottrina economica citata nelle analisi allegate alle memorie delle parti, la dimostrazione di effetti di conglomerato anticoncorrenziali di una concentrazione del genere necessita un esame puntuale, corroborato da solidi elementi di prova, delle circostanze che si asserisce producano i detti effetti (v., per analogia, sentenza Airtours/Commissione, cit., punto 63)».

Argomenti delle parti

«220 Così come precedentemente indicato, ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento, le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva è ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.

221 Nei confronti di una prospettata posizione dominante collettiva, la Commissione è dunque tenuta a valutare se, in prospettiva, l’operazione di concentrazione sottoposta al suo vaglio dia origine a una situazione nella quale una concorrenza effettiva nel mercato rilevante venga ostacolata in modo significativo da parte delle imprese partecipanti alla concentrazione e da una o più imprese terze che insieme hanno, in particolare a causa dei fattori di correlazione tra esse esistenti, il potere di adottare sul mercato una medesima linea d’azione e di agire in gran parte indipendentemente dagli altri concorrenti, dalla loro clientela e, infine, dai consumatori.

222 Tale impostazione richiede un attento esame in particolare delle circostanze che, a seconda di ciascun caso, si rivelano pertinenti per valutare gli effetti dell’operazione di concentrazione sul gioco della concorrenza nel mercato rilevante.

223 A tal riguardo si deve però rilevare che le norme sostanziali del regolamento, in particolare l’art. 2, attribuiscono alla Commissione un certo potere discrezionale, in particolare per quanto concerne le valutazioni di ordine economico.

224 Di conseguenza, il controllo da parte del giudice comunitario sull’esercizio di tale potere, che è essenziale per la determinazione delle norme in materia di concentrazioni, deve essere effettuato tenendo conto del margine discrezionale che è implicito nelle norme di carattere economico facenti parte del regime delle concentrazioni».

«210 All’udienza la Commissione ha precisato che il proprio ragionamento non si basa sull’esatta precisione delle sue previsioni, per quanto sia riconosciuto che ci sarà una significativa crescita futura. Essa ha del pari ammesso che, considerate le rimanenti incertezze circa l’applicabilità commerciale delle tecniche di trattamento barriera necessarie, essa non può insistere su una crescita significativa del PET per il mercato del latte [non aromatizzato] UHT e che la stessa moderata crescita prevista nella decisione impugnata potrebbe rivelarsi esagerata. Tuttavia, essa ha messo in evidenza il carattere del tutto plausibile delle sue previsioni circa una notevole crescita probabile nell’impiego di tale materiale entro il 2005 per i segmenti del latte fresco, dei succhi, delle BAF e, in particolare, per quelli delle bevande al tè e al caffè.

211 Il Tribunale constata di non poter accogliere l’affermazione secondo la quale l’impiego del PET registrerà una crescita effettiva per il latte UHT e, di conseguenza, per circa la metà del mercato dei DLL.

212 Per quanto riguarda il resto del mercato dei DLL, si deve constatare che la relazione PCI [intitolata “Il potenziale del PET per l’imballaggio dei derivati liquidi del latte – 2001” (“The Potential for PET in the Packaging of Liquid Dairy Products – 2001”),], l’unico studio indipendente che si concentra sul mercato dei DLL, prevede una crescita a seguito della quale l’impiego del PET raggiungerà il 9,2% del mercato per il latte fresco non aromatizzato nel 2005 (PCI, pag, 64). A ciò si aggiunga il fatto che, per quanto concerne l’imballaggio asettico, la relazione Warrick [, intitolata “Relazione della Warrick sui mercati dell’imballaggio – Mercati dell’imballaggio asettico nel mondo e nell’Europa occidentale – 2000” (“Warrick Research Report Packaging Markets – Aseptic Packaging Markets World and Western Europe – 2000”),] calcola che ci sarà solo una crescita minima per il latte aromatizzato, ovvero pari all’1%, e una lieve flessione per le altre bevande a base di latte, mentre la relazione Pictet [, intitolata “Relazione d’analisi Pictet – Le macchine da imballaggio in Europa, il passaggio al PET – settembre 2000” (“Analysts Report Pictet – European Packaging Machinery, Move into PET”),] non effettua previsioni specifiche relative ai DLL. In base a tali elementi, è giocoforza concludere che la Commissione non ha dimostrato, quando l’ha fatto valere nel controricorso, che le sue previsioni relative ai DLL si fondano su un’analisi prudente degli studi indipendenti o su un insieme solido e coerente di prove da essa ottenute mediante la sua indagine sul mercato. Le stime di crescita da essa effettuate (supra, punto 209) non sono, infatti, molto convincenti. Per contro, la relazione PCI è l’unico elemento che possa eventualmente corroborare la previsione di una quota di mercato per il PET pari al 25% per le altre bevande a base di latte (cioè il latte aromatizzato, le bevande al latte e allo yogurt) entro il 2005 (PCI, pagg. 63 e 64). Se tale crescita si avverasse, tuttavia, il volume interessato aumenterebbe solo di 62 000 tonnellate nel 2000, raggiungendo 92 800 tonnellate nel 2005, un aumento non significativo rispetto ai 120 milioni di tonnellate, circa, di latte prodotto nella Comunità ogni anno (PCI, pag. 9). In via più generale, la decisione [controversa] non spiega adeguatamente in che modo il PET potrebbe oltrepassare, entro il 2005, lo HDPE come principale materiale concorrente per il cartone, soprattutto nell’importante settore dell’imballaggio di latte fresco. A tale proposito occorre osservare che la Commissione non contesta né la cifra globale relativa all’uso dello HDPE pari al 17,3% per i DLL, fornita dal[l’istituto di ricerca] Canadean relativamente al 2000 (v. tabella 3, punto 66 della decisione [controversa]) né la previsione secondo la quale tale cifra potrebbe raggiungere il 19,5% entro il 2005 (v. tabella 5, punto 105 della decisione [controversa]).

213 Per quanto riguarda i succhi, la previsione della Commissione è ancor meno convincente. Dal momento che essa stessa ha ammesso che la crescita di cui trattasi riguarderebbe principalmente il passaggio dal vetro al PET, la detta istituzione non effettua alcuna analisi del mercato del vetro. Poiché manca un’analisi di tale tipo, il Tribunale non è in grado di confermare le previsioni della Commissione per quanto riguarda i succhi. Una siffatta analisi sarebbe stata indispensabile per consentire al Tribunale di verificare il grado di probabilità del passaggio dal vetro, in particolare, al cartone, al PET e allo HDPE. Tale analisi risultava ancor più indispensabile viste le differenze, riguardo al livello di crescita e ai periodi di analisi considerati, fra le previsioni pertinenti effettuate negli studi Canadean e Warrick, da un lato, e quelle dello studio Pictet, dall’altro.

214 Ne consegue che le previsioni di crescita annunciate dalla Commissione nella decisione [controversa] per quanto concerne i DLL e i succhi non sono state pienamente provate. Di sicuro, una certa crescita in tali segmenti è probabile, soprattutto per i prodotti di qualità, ma mancano prove convincenti dell’importanza di tale crescita.

215 Per contro, emerge dagli studi indipendenti che entro il 2005 si verificherà, molto probabilmente, un aumento di non poco conto dell’impiego del PET nel confezionamento delle BAF e delle bevande al tè o al caffè, comprese le bevande isotoniche. Poiché il livello di crescita previsto nella decisione [controversa] non è stato seriamente contestato all’udienza da parte della ricorrente e non è stato altrettanto sopravvalutato rispetto a quello annunciato nei detti studi, si deve concludere che la Commissione non ha commesso errori in merito».

Giudizio della Corte sul primo motivo

Sul secondo motivo

«Sfruttando in svariati modi [tale posizione], la Tetra/Sidel avrebbe la possibilità di legare le vendite di attrezzature e di prodotti consumabili per l’imballaggio in cartone alle vendite di attrezzature per l’imballaggio in PET ed eventualmente anche di preforme (in particolare le preforme trattate con la tecnologia "barriera"). La Tetra/Sidel potrebbe anche ricorrere a pressioni o a misure d’incentivazione (come i prezzi d’estromissione o la guerra dei prezzi e gli sconti fedeltà) affinché i suoi clienti del cartone acquistino attrezzature per l’imballaggio in PET e, eventualmente, preforme dalla Tetra/Sidel e non da altre aziende concorrenti o dai terzisti».
«429 L’impegno di ordine comportamentale, ovvero la separazione di Sidel da Tetra Pak, unitamente alla conferma degli impegni preesistenti ai sensi dell’articolo 82 sono presentati con particolare riguardo alle preoccupazioni sulla possibilità che l’entità risultante dalla fusione possa sfruttare la propria posizione dominante nel settore dell’imballaggio in cartone per conseguire una posizione dominante negli impianti di imballaggio nel PET. Tale impegno, e gli impegni preesistenti ai sensi dell’articolo 82, sono tuttavia di ordine puramente comportamentale. Come tali, essi non sono idonei a ripristinare condizioni di effettiva concorrenza su base permanente (…), poiché non trattano la variazione permanente della struttura del mercato creata dall’operazione notificata che causa tali preoccupazioni.

430 La “separazione” di Sidel dalle società Tetra Pak non modifica il fatto che, come espressamente riconosciuto nell’impegno stesso, il consiglio di amministrazione Sidel sarà “ritenuto direttamente responsabile dal consiglio di amministrazione del gruppo Tetra Laval”. Non è possibile aspettarsi che tale separazione impedisca a Sidel di implementare la strategia commerciale del gruppo Tetra Laval. Inoltre, lo stato giuridico di Sidel potrebbe essere modificato, ovvero Sidel potrebbe essere trasformata in una società privata come Tetra Laval, il che renderebbe il monitoraggio delle misure di esclusione virtualmente impossibile.

431 L’impegno di non proporre “offerte cumulative” nonché la conferma degli impegni preesistenti ai sensi dell’articolo 82 costituiscono pure promesse di non agire in un determinato [modo], precisamente di non agire in contravvenzione del diritto comunitario. Tali promesse di ordine comportamentale sono in contrasto con la politica sulle misure correttive indicata dalla Commissione e con le finalità dello stesso regolamento sulle concentrazioni (…) e sono estremamente difficili se non impossibili da monitorare.

432 Nel complesso, oltre a presentare difficoltà di implementazione e monitoraggio, tali impegni non possono essere considerati in grado di rimuovere efficacemente i problemi di concorrenza identificati».

«156 Nel caso di specie, l’effetto leva esercitato a partire dai mercati del cartone asettico, descritto nella decisione [controversa], si tradurrebbe, al di là della possibilità per la nuova entità di ricorrere a varie pratiche che associano le vendite di attrezzature e di prodotti consumabili per l’imballaggio in cartone a quelle delle attrezzature per l’imballaggio in PET, ivi compreso il ricorso alle vendite forzate (punti 345 e 365 della decisione [controversa]), in primo luogo, nella probabile fissazione da parte di tale entità di prezzi di estromissione («predatory pricing», punto 364 della decisione [controversa], cit. supra, punto 49), in secondo luogo, nel ricorso a una guerra dei prezzi e, in terzo luogo, nella concessione di sconti fedeltà. Il ricorso all’uso di tali pratiche consentirebbe alla nuova entità di assicurarsi che i propri clienti dei mercati del cartone si riforniscano il più possibile, per il loro eventuale fabbisogno di attrezzature per l’imballaggio in PET, presso la Sidel. A tale proposito si deve osservare che la decisione [controversa] constata l’esistenza di una posizione dominante della Tetra sui mercati del cartone asettico, ovvero i mercati dei sistemi d’imballaggio in cartone asettico e dei cartoni asettici (punto 231 della decisione [controversa], v. supra, punto 40), e che la detta constatazione non è contestata dalla ricorrente.

157 Va rilevato che, secondo una costante giurisprudenza, dal momento in cui un’impresa si trovi in posizione dominante, essa è tenuta, se del caso, ad adeguare il proprio comportamento al fine di non compromettere una concorrenza effettiva nel mercato, indipendentemente dall’eventuale adozione da parte della Commissione di una decisione a tal fine (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 57; sentenze del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-51/89, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II-309, punto 23, e 22 marzo 2000, cause riunite T-125/97 e T-127/97, Coca-Cola/Commissione, Racc. pag. II‑1733, punto 80).

158 Occorre rilevare, inoltre, che, in risposta ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza, la Commissione non ha negato che l’esercizio da parte della Tetra di un effetto leva mediante i comportamenti sopra descritti in via principale potrebbe costituire abuso della preesistente posizione dominante occupata dalla Tetra sui mercati del cartone asettico. Ciò potrebbe essere anche il caso, secondo i timori espressi dalla Commissione nel suo controricorso, nell’ipotesi in cui la nuova entità si rifiutasse eventualmente di partecipare all’installazione e all’eventuale trasformazione delle macchine SBM della Sidel, di fornire un servizio post vendita e di rispettare le garanzie relative a tali macchine quando sono vendute dai terzisti. Tuttavia, secondo la Commissione, il fatto che un comportamento possa costituire una violazione autonoma dell’art. 82 CE non le impedisce di tenerne conto quando essa valuta tutte le modalità di esercizio di un effetto leva rese possibili da un’operazione di concentrazione.

159 Al riguardo occorre constatare che, benché il regolamento preveda il divieto delle operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante dai significativi effetti anticoncorrenziali, tali presupposti non esigono la dimostrazione di un comportamento abusivo e, dunque, illegittimo da parte dell’entità derivante dall’operazione come risultato di tale concentrazione. Se pertanto non si può presumere che il diritto comunitario non sarà rispettato dai partecipanti a un’operazione di concentrazione di tipo conglomerato, la Commissione non può escludere una siffatta possibilità nell’esercizio del suo controllo sulle concentrazioni. Quindi, allorché la Commissione, analizzando gli effetti di tale concentrazione, si basa su comportamenti prevedibili in grado di costituire di per sé abusi di una posizione dominante esistente, essa deve valutare se, malgrado il divieto di tali comportamenti, sia nondimeno probabile che l’entità derivante dall’operazione li adotti o se, al contrario, l’illegittimità del comportamento e/o il rischio che tale condotta venga individuata renda poco probabile questo tipo di strategia. Nell’ambito di una siffatta valutazione, se è giusto tener conto delle sollecitazioni ad adottare comportamenti anticoncorrenziali, quali quelle che nella specie derivano per la Tetra dai prevedibili vantaggi commerciali sui mercati delle attrezzature per l’imballaggio in PET (punto 359 della decisione [controversa]), la Commissione è parimenti tenuta ad esaminare in che misura le dette sollecitazioni sarebbero ridotte, o addirittura eliminate, a motivo dell’illegittimità dei comportamenti in questione, dell’eventualità di individuarli, della possibilità per le autorità competenti, a livello sia comunitario sia nazionale, di perseguirli e delle sanzioni pecuniarie che potrebbero derivarne.

160 Poiché la Commissione non ha effettuato una valutazione del genere nella decisione [controversa], ne consegue che, laddove la sua valutazione si basi sulla possibilità, o addirittura la probabilità, che la Tetra adotti un comportamento del genere sui mercati dei cartoni asettici, le conclusioni al riguardo devono essere respinte.

161 Inoltre, la circostanza che la ricorrente abbia proposto, nel caso di specie, impegni relativi alla propria condotta futura è anch’essa un elemento di cui la Commissione avrebbe dovuto necessariamente tener conto per valutare se fosse probabile che la nuova entità si sarebbe comportata in maniera tale da rendere possibile la creazione di una posizione dominante su uno o più mercati delle attrezzature per l’imballaggio in PET in parola. Orbene, dalla decisione [controversa], non risulta che la Commissione abbia preso in considerazione le implicazioni dei detti impegni nella sua analisi relativa alla futura creazione di una tale posizione mediante il previsto effetto leva.

162 Risulta da quanto precede che occorre esaminare se la Commissione abbia fondato su elementi di prova sufficientemente solidi la sua analisi prospettica in merito alla probabilità di un effetto leva a partire dai mercati del cartone asettico nonché in merito alle conseguenze di un effetto del genere da parte della nuova entità. Nell’ambito del detto esame, ci si deve limitare a tener conto, nel caso di specie, dei comportamenti che, almeno verosimilmente, non sarebbero illegittimi. Inoltre, dal momento che la posizione dominante pronosticata si concretizzerebbe solo dopo un certo lasso di tempo, secondo la Commissione entro il 2005, l’analisi prospettica di quest’ultima dev’essere, fatto salvo il suo margine discrezionale, particolarmente plausibile».

«217 Le modalità di esercizio dell’effetto leva enumerate al punto 364 della decisione [controversa] (citato supra al punto 49) si basano sulla posizione dominante occupata dalla Tetra sui mercati del cartone asettico. Tenuto conto, in particolare, dell’impegno della Tetra di cedere le proprie attività nel settore delle preforme, l’effetto leva sarebbe praticato attraverso due categorie di misure: da un lato, tramite pressioni che portano a vendite di attrezzature e di consumabili per gli imballaggi in cartone collegate o abbinate con attrezzature per l’imballaggio in PET. Tali pressioni potrebbero essere esercitate sulla clientela della Tetra che ha bisogno di continuare a usare imballaggi in cartone per una parte della propria produzione e soprattutto sui clienti che hanno accordi a lungo termine con la Tetra per il loro fabbisogno di contenitori in cartone (punto 365 della decisione [controversa], citato supra al punto 50). Dall’altro lato, potrebbero essere adottate misure di incentivo, come i prezzi predatori, la guerra dei prezzi o gli sconti fedeltà.

218 Tuttavia, il ricorso a pressioni, come le vendite forzate, o a incentivi, come i prezzi predatori o gli sconti fedeltà, non oggettivamente giustificati, da parte di un’impresa che occupa una posizione dominante come quella occupata dalla Tetra sui mercati del cartone asettico costituirebbe di regola un abuso di tale posizione. Come già rilevato dal Tribunale, la Commissione non può presumere il possibile ricorso a strategie del genere, come ha fatto nella decisione [controversa], per motivare una decisione che vieta un’operazione di concentrazione notificatale conformemente al regolamento (v. supra, punti 154-162). Ne consegue che le modalità di esercizio di un effetto leva che possono essere prese in considerazione dal Tribunale si limitano a quelle che, almeno in apparenza, non costituiscono un abuso di posizione dominante sui mercati del cartone asettico.

219 Si devono quindi considerare, in sintesi, le strategie relative alle vendite collegate o abbinate che non sono di per sé forzate, quelle relative agli sconti fedeltà oggettivamente giustificati sui mercati del cartone o ancora quelle relative alle offerte di prezzi vantaggiosi per le attrezzature per l’imballaggio in cartone o in PET che non sono predatori ai sensi della giurisprudenza consolidata (sentenza della Corte 3 luglio 1991, causa C-62/86, AKZO/Commissione, Racc. pag. I-3359, in particolare punti 102, 115, 156 e 157; sentenza 14 novembre 1996[, causa C-333/94 P], Tetra Pak/Commissione[, Racc. pag. I-5951], punti 41-44, che conferma la sentenza [del Tribunale] 6 ottobre 1994[, causa T-83/91], Tetra Pak/Commissione[, Racc. pag. II‑755], e conclusioni dell’avvocato generale Fennelly, presentate nelle cause riunite C-395/96 P e C-396/96 P, decise con sentenza della Corte 16 marzo 2000, Compagnie maritime belge transport e a./Commissione, Racc. pagg. I-1365, I-1371, in particolare punti 123-130). In tale contesto, bisogna esaminare se la Commissione abbia tenuto conto dell’impegno relativo alla separazione fra la Sidel e le società appartenenti alla Tetra Pak, assunto in linea di principio per un periodo di dieci anni, in base al quale non sarà proposta nessuna “[o]fferta congiunta di prodotti in cartone Tetra Pak e di macchine SBM Sidel”.

220 Inoltre, come risulta dalla decisione [controversa], la Tetra ha chiesto alla Commissione di prendere nota delle proprie obbligazioni esistenti, ai sensi dell’art. 3, n. 3, della decisione (…) 92/163 (…), il quale dispone quanto segue:

“Tetra Pak non pratica prezzi eliminatori né discriminatori e non accorda a nessun cliente, sotto qualsiasi forma, sconti sui suoi prodotti o condizioni più favorevoli di pagamento che non siano giustificati da corrispettivi obiettivi. Per i cartoni, gli sconti debbono riferirsi soltanto ai quantitativi ordinati, e non cumularsi per cartoni di tipo diverso”.

221 Ne consegue che la Tetra ha chiaramente manifestato la sua volontà di rispettare pienamente le obbligazioni specifiche impostele dall’art. 82 CE conseguentemente alla posizione dominante che essa occupa sui mercati del cartone asettico. Essa ha altresì reiterato l’accettazione di tutte le obbligazioni pertinenti impostele a seguito della constatazione, nella decisione 92/163, di una violazione dell’art. 82 CE relativa a tale mercato. Per di più essa si è impegnata, nell’ambito del presente procedimento, a non fare nessuna offerta congiunta relativa ai prodotti in cartone e alle macchine SBM della Sidel.

222 Di conseguenza, le uniche modalità di vendite collegate o abbinate realmente praticabili per la nuova entità consisterebbero in offerte della Tetra ai suoi attuali clienti dei mercati del cartone che non potrebbero essere obbligatorie o forzate e che potrebbero riguardare unicamente le attrezzature per l’imballaggio in cartone e/o i prodotti in cartone, da un lato, e le attrezzature per l’imballaggio in PET tranne le macchine SBM, dall’altro. Occorre altresì osservare, a tale riguardo, che, nonostante la Commissione abbia messo l’accento, nella decisione [controversa] (punti 177 e 369) e nelle difese scritte e orali, sull’importanza della capacità della nuova entità di offrire quasi tutte le attrezzature necessarie all’installazione di una linea integrata per l’imballaggio in PET, emerge dagli impegni che non sarebbe possibile per quest’ultima fare a un cliente un’offerta congiunta di attrezzature per l’imballaggio in cartone e di una linea integrata per l’imballaggio in PET, quantomeno ove quest’ultima comprendesse una macchina SBM della Sidel.

223 D’altronde, benché la conclusione della decisione [controversa] circa la discriminazione mediante prezzi asseritamente praticati in passato dalla Sidel non sia, sulla base delle difese scritte delle partecipanti alla concentrazione e delle difese orali della Commissione in merito all’analisi econometrica che la supporta, viziata da un errore manifesto di valutazione, essa non può costituire una prova sufficientemente solida del fatto che la nuova entità continuerà a tenere una condotta simile. Quest’ultima, a differenza della Sidel prima della concentrazione, sarebbe vincolata non solo dagli impegni, ma anche dalle varie obbligazioni che limitano la condotta della Tetra.

224 È giocoforza quindi concludere che le possibilità a disposizione della nuova entità per esercitare un effetto leva sarebbero molto circoscritte. L’esame delle conseguenze prevedibili di un suo eventuale ricorso a una condotta del genere deve tenerne conto».

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte sul secondo motivo

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

«178 In ogni caso, un gruppo distinto di clienti per il prodotto rilevante può costituire un mercato del prodotto più ristretto e separato quando tale gruppo può essere soggetto a una discriminazione di prezzo. Questo è generalmente il caso quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni: a) è possibile identificare con chiarezza il gruppo al quale appartiene un singolo cliente al momento dell’acquisto dei prodotti rilevanti e b) non è contemplato il negoziato tra clienti o la mediazione di terzi».
«259 La Commissione constata innanzi tutto, nella decisione [controversa], che “anche per un’apparecchiatura asserita ‘generica’ come una macchina SBM, è legittimo esaminare il mercato delle attrezzature in base ai segmenti di consumo finale”, il che è “ancor più indicato laddove si comparino sistemi di imballaggio completi al fine di stabilire se essi possano rientrare o meno nel medesimo mercato di prodotti” (punto 43 della decisione [controversa]). Essa rileva inoltre che ogni prodotto liquido destinato a essere imballato ha le sue “proprie caratteristiche che offrono o meno la possibilità di usare una data forma d’imballaggio”, prima di concludere a favore dell’impiego della segmentazione secondo l’utilizzazione finale come strumento di analisi dei mercati delle attrezzature per l’imballaggio di liquidi alimentari (punto 44 della decisione [controversa], citato supra al punto 30). Essa distingue quindi fra i prodotti sensibili appartenenti ai “segmenti dei prodotti comuni” e gli altri prodotti, in base alla capacità dei primi di essere imballati, almeno dal punto di vista tecnico, tanto in cartone che in PET, a differenza dei prodotti non sensibili come le acque minerali e le bevande gassate che non possono essere imballate nel cartone (punto 58 della decisione [controversa]). Pur ammettendo che “le macchine SBM [siano], per la maggior parte, ‘generiche’ ” (punto 177 della decisione [controversa]) la Commissione sostiene, al medesimo punto, che “una linea d’imballaggio PET, di cui le macchine SBM costituiscono solo un elemento, di solito è adattata specificamente ai prodotti confezionati dal cliente”, come è il caso, in particolare, per i prodotti sensibili, argomento reiterato nella valutazione delle conseguenze dell’effetto leva (punto 369 della decisione [controversa]). Essa cita l’esempio della “SRS G Combi” della Sidel, “concepita per il confezionamento di bevande gassate [e che] non può rappresentare per un produttore di bevande che vuole confezionare i succhi una soluzione sostitutiva” (punto 177 della decisione [controversa]), la quale richiederebbe una macchina “Combi SRA” asettica. Citando la propria comunicazione 9 dicembre 1997 sulla definizione di mercato rilevante ai fini del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372, pag. 5, punto 43), essa constata inoltre che nella presente controversia ricorrono le due condizioni solitamente richieste per constatare l’esistenza di un gruppo distinto di clienti, e quindi di un mercato di prodotti più ristretto: vale a dire la possibilità di determinare con precisione a quale gruppo appartiene un dato cliente al momento in cui acquista una macchina SBM e il fatto che non sono realizzabili gli scambi fra clienti o l’arbitraggio tramite terzi in ordine a tali macchine (punto 178 della decisione [controversa])».
«260 Il Tribunale constata, innanzi tutto, che l’accento posto nella decisione [controversa] sui prodotti sensibili appartenenti ai “segmenti di prodotti comuni” si fonda su un criterio oggettivo, vale a dire l’appartenenza di tali prodotti alla categoria dei prodotti imballati in cartone e la capacità, quantomeno tecnica, di imballarli in PET, capacità che, considerato il livello di crescita stimabile (v. supra, punti 201-216), diverrà probabilmente una realtà commerciale piuttosto diffusa entro il 2005, almeno per quanto riguarda le BAF e le bevande al tè o al caffè.

261 Tuttavia, la decisione [controversa] non fornisce elementi di prova sufficientemente solidi per dimostrare le asserite caratteristiche particolari delle macchine SBM usate per il confezionamento dei prodotti sensibili. Certamente, una macchina combinata concepita specificamente per il riempimento delle bevande gassate non può essere impiegata per i succhi. Cionondimeno, ciò è lungi dal dimostrare che macchine SBM a bassa e ad alta capacità, anche se sono state adattate prima di essere vendute in base ai bisogni di chi le compra, non rimangano, come ritiene in sostanza la ricorrente, macchine generiche, cioè adatte a imballare più varietà di prodotti.

262 Quanto all’asserita specificità degli stampi d’imballaggio in base ai prodotti previsti, addotta a questo proposito dalla Commissione, mentre la ricorrente non contesta che il numero di stampi determina la capacità della macchina, una siffatta specificità non dimostra che le macchine SBM, di cui gli stampi costituiscono solo una parte, si distinguono le une dalle altre in modo significativo. Risulta dalla notifica che la durata media di uno stampo è approssimativamente di soli tre anni, mentre la durata di vita di una macchina SBM è di quindici anni (punto 304). Sebbene la Sidel fabbrichi i propri stampi, la decisione [controversa] non contesta l’informazione fornita nella notifica in merito al mercato degli stampi, secondo la quale la Sidel non è presente in tale mercato (in quanto fornitore di stampi a terzi) e secondo la quale la concorrenza fra le imprese che vi sono attive è molto agguerrita, in particolare da parte del SIG che, sul suo sito Internet, dichiara di essere in posizione preminente (punto 309 della notifica).

263 Inoltre, la decisione [controversa] non mette in discussione neanche l’affermazione contenuta nella notifica secondo la quale un cliente può usare, in un grande impianto, più macchine SBM combinandole per poter soddisfare le sue varie esigenze di produzione. La decisione [controversa] non esamina se la flessibilità richiesta da alcuni clienti per gli stampi di macchine SBM possa spiegarsi con esigenze connesse a impieghi del genere.

264 Nel controricorso la Commissione fa riferimento a una serie di modifiche che possono essere apportate a una macchina SBM onde renderla maggiormente competitiva o utile in una linea PET integrata, come l’aggiunta di un sistema speciale di filtraggio dell’aria di soffiaggio o un trattamento con lampade a raggi ultravioletti per ridurre il rischio di contaminazione prima che le preforme vi entrino. All’udienza la Commissione ha precisato che tali modifiche dimostrano che una macchina SBM usata in una linea di riempimento PET possiede caratteristiche molto particolari, a cui fa riferimento la decisione [controversa] (punto 177 della decisione [controversa]). La Tetra, pur facendo rilevare che la Commissione attribuisce alle macchine SBM specificità di altri elementi di una catena PET, ha tuttavia osservato che tali modifiche rappresentano al massimo il 5% del costo di una macchina SBM.

265 Occorre, innanzi tutto, constatare che non è stato fatto nessun riferimento a tali informazioni nella decisione [controversa]. Se la decisione pone correttamente l’accento sull’importanza delle esigenze specifiche dei clienti che hanno bisogno, in particolare, di una linea di riempimento PET asettico, vale a dire, in sostanza, di una garanzia di sterilità, tale elemento non può giustificare la definizione di un sottomercato distinto per le macchine SBM usate in una linea di riempimento dei prodotti sensibili di cui trattasi. Infatti, la semplice circostanza che ogni macchina SBM debba essere installata in una catena PET perché il suo acquirente possa usarla convenientemente non implica che la specificità di altre attrezzature PET propria di tale catena, e in particolare quelle di riempimento PET asettico, si rifletta sulle stesse macchine SBM.

266 Il carattere generico delle macchine SBM va riconosciuto a maggior ragione per il fatto che la Commissione non è stata in grado, in sede di udienza, di ribaltare la tesi della Tetra sul costo relativamente modesto, rispetto al costo di una macchina SBM cosiddetta “standard”, in particolare quando si tratta di una macchina SBM ad alta capacità, delle eventuali modifiche auspicabili per rendere una macchina del genere più compatibile con l’impiego di macchine di riempimento in PET asettico e non asettico, e, se del caso, con macchine per il riempimento asettico in grado di passare dal PET allo HDPE.

267 Inoltre, è pacifico tra le parti che le macchine combinate, il cui impiego per il riempimento asettico resta molto limitato (v. supra, punti 248-249), non costituiscono un mercato distinto, come risulta anche dalla decisione [controversa].

268 Quanto alle possibilità di determinare con precisione a quale gruppo appartenga un dato cliente al momento dell’acquisto di una macchina SBM e alla mancanza o meno, almeno al giorno d’oggi all’interno del SEE, di possibilità per tale cliente di trovare un prezzo migliore facendo ricorso all’arbitraggio fra i fornitori sulla piazza, è evidente che tali possibilità, se esistenti, si applicherebbero tanto alle macchine SBM usate per prodotti non sensibili quanto a quelle usate per confezionare prodotti sensibili. La possibilità per la nuova entità di identificare il gruppo al quale appartiene un cliente sta nel fatto che molti clienti dei mercati del cartone che passeranno al PET saranno gli attuali clienti della Tetra. Tuttavia, questo possibile vantaggio, che deriva dal vantaggio del “pioniere” di cui prevedibilmente godrà la nuova entità, non esclude che tali clienti possano rivolgersi ad altri fornitori di macchine SBM qualora non siano più soddisfatti delle condizioni offerte dalla detta entità.

269 Sulla base degli elementi forniti nella decisione [controversa], la Commissione ha quindi commesso un errore, da un lato, constatando che le macchine SBM sono, “per la maggior parte, ‘generiche’ ” (punto 177 della decisione [controversa]), e, dall’altro, differenziandole in base alla loro utilizzazione finale. Infatti, la decisione [controversa] non fornisce sufficienti elementi per giustificare la definizione di sottomercati distinti delle macchine SBM, secondo la loro utilizzazione finale. Pertanto, gli unici sottomercati da prendere in considerazione sono quelli delle macchine a bassa e ad alta capacità».

Giudizio della Corte sul terzo motivo

Sul quarto motivo

«[...] laddove la Commissione si basa sull’eliminazione o sulla riduzione significativa di una concorrenza potenziale, anche se si tratta di una concorrenza destinata ad aumentare, onde poter giustificare il divieto di una concentrazione notificata, gli elementi propri del rafforzamento di una posizione dominante individuati devono basarsi su prove solide. La semplice circostanza che l’impresa acquirente occupi già una posizione dominante ben chiara sul mercato interessato, benché costituisca un elemento rilevante, come constatato dalla decisione [controversa], non è di per sé sufficiente a comprovare la tesi che una diminuzione della concorrenza potenziale, che tale impresa si trova a fronteggiare, rafforzi la sua posizione».
«La Commissione, quindi, non ha commesso alcun errore nell’esaminare l’importanza di una riduzione della concorrenza potenziale originata dai mercati delle attrezzature PET sui mercati del cartone. Tuttavia, ad essa spetta dimostrare che una riduzione del genere, qualora si verificasse, potrebbe rafforzare la posizione dominante della Tetra nei confronti dei suoi concorrenti sui mercati del cartone asettico».
«Ne consegue che gli elementi invocati nella decisione [controversa] non dimostrano che gli effetti della concentrazione [notificata] sulla posizione occupata dalla Tetra, principalmente sui mercati del cartone asettico, eliminando la Sidel come un potenziale concorrente, sarebbero tali da soddisfare le condizioni di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento. Dalle considerazioni che precedono risulta, infatti, che non è stato dimostrato che la posizione della nuova entità sarebbe rafforzata nei confronti dei concorrenti sui mercati del cartone».

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte sul quarto motivo

Sul quinto motivo

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte sul quinto motivo

Conclusione

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1) Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

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