Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 12 dicembre 2006.

Priimta 2006-12-12 · ECLI:EU:T:2006:384 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
T-228/02
Teismas
General Court
Data
2006-12-12
ECLI
ECLI:EU:T:2006:384
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ. PirrungTeisėjasN.J. ForwoodTeisėjasS. PapasavvasKanclerisE. Coulon
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa T‑228/02,

Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran, con sede in Auvers-sur-Oise (Francia), rappresentata dall’avv. J.-P. Spitzer, dal sig. D. Vaughan, QC, e dall’avv. É. de Boissieu,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dai sigg. M. Vitsentzatos e M. Bishop, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dal sig. J.E. Collins, successivamente dalle sig.re R. Caudwell e C. Gibbs, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra S. Moore, barrister,

interveniente,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della posizione comune del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/340/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 116, pag. 75), della posizione comune del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/462/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931 e che abroga la posizione comune 2002/340 (GU L 160, pag. 32), nonché della decisione del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/460/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/334/CE (GU L 160, pag. 26), in quanto la ricorrente compare nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applicano tali disposizioni, e dall’altro una domanda di risarcimento,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 febbraio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Antefatti della controversia

«Organizzazione Mujahedin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il “Consiglio nazionale di resistenza dell’Iran” (NCRI)] [anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell’Iran (NLA, ala militare della MEK), Mujahidin del popolo dell’Iran (PMOI), Consiglio nazionale di resistenza (NCR), Società musulmana degli studenti iraniani]».

Procedimento e conclusioni delle parti

Sulle conseguenze procedurali dell’abrogazione e della sostituzione degli atti inizialmente impugnati

Sul secondo capo delle conclusioni

Sulla domanda di annullamento della posizione comune impugnata

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

«Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica relative all[e] competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ed all’esercizio di tali competenze si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente trattato:

[...]

b) disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste dall’articolo 35 [UE];

[...]

d) articolo 6, paragrafo 2 [UE], per quanto riguarda l’attività delle istituzioni, nella misura in cui la Corte sia competente a norma dei trattati che istituiscono le Comunità europee e a norma del presente trattato; [...]»

«1. La Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste dal presente articolo, è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l’interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni, sull’interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo e sulla validità e sull’interpretazione delle misure di applicazione delle stesse.

[…]

(…)».

Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Applicabilità delle garanzie relative al rispetto dei diritti della difesa, all’obbligo di motivazione e al diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale nell’ambito dell’adozione di una decisione di congelamento dei fondi ai sensi del regolamento n. 2580/2001

Oggetto e limitazioni delle garanzie relative al rispetto dei diritti della difesa, all’obbligo di motivazione e al diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale nel contesto dell’adozione di una decisione di congelamento dei fondi ai sensi del regolamento n. 2580/2001

Applicazione al caso in esame

Sulla domanda di risarcimento

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla domanda di riapertura della frase scritta

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara:

1) Il ricorso è in parte irricevibile e in par te infondato in quanto diretto all’annullamento della posizione comune del Consiglio 21 dicembre 2005, 2005/936/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC e che abroga la posizione comune 2005/847/PESC.

2) La decisione del Consiglio 21 dicembre 2005, 2005/930/CE, [che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo,] e che abroga la decisione 2005/848/CE, è annullata per la parte in cui riguarda la ricorrente.

3) La domanda di risarcimento è irricevibile.

4) Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, i quattro quinti delle spese della ricorrente.

5) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.