Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 settembre 2004.

Priimta 2004-09-16 · ECLI:EU:C:2004:536 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-396/02
Teismas
Court of Justice
Data
2004-09-16
ECLI
ECLI:EU:C:2004:536
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasA. RosasTeisėjasR. SchintgenTeisėjas · pranešėjasK. SchiemannGeneralinis advokatasC. Stix-HacklKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-396/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE,

dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) con ordinanza

6 novembre 2002

, pervenuta in cancelleria l'

11 novembre 2002

, nella causa

DFDS BV

contro

Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Rotterdam,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dai sigg. R. Schintgen e K. Schiemann (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig. R. Grass

viste le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Ambito normativo

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«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

(…)

a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale (…)».

«1. In queste sottovoci rientrano soprattutto i veicoli dotati di cassone ribaltabile dalla parte anteriore o posteriore oppure apribile dal basso, appositamente costruiti per il trasporto di sabbia, ghiaia, terra, pietre, ecc. in cave e miniere o nei cantieri edili, [stradali], aeroportuali e portuali. Alcune illustrazioni di diversi tipi di autocarri ribaltabili sono allegate alla fine della presente nota.

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».

«Appartengono anche a questa voce:

1) gli autocarri detti “dumpers” che sono veicoli di costruzione robusta con cassone ribaltabile o col fondo apribile, costruiti per il trasporto di sterro o di materiali diversi. Tali congegni, con telaio rigido o articolato, attrezzati generalmente con un treno di ruote del tipo agrario, possono circolare su terreni mobili. Questo gruppo comprende sia i veicoli pesanti che quelli leggeri; questi ultimi presentano, talvolta, la particolarità di essere equipaggiati con sedile girevole, con sedili doppi opposti o con doppio volante di direzione che permette la guida di fronte al cassone per meglio regolare lo scarico. (…)».

«Gli autocarri a cassone ribaltabile detti “dumpers” di questa sottovoce si distinguono generalmente dagli altri veicoli destinati al trasporto delle merci (in particolare, gli autocarri a benna) perché presentano le caratteristiche seguenti:

Occorre tuttavia notare che taluni autocarri della specie sono costruiti specialmente per essere utilizzati nelle miniere o nelle gallerie, quali, per esempio, quelli aventi un cassone a fondo apribile. Essi presentano alcune delle caratteristiche enumerate nel paragrafo precedente, ma sono privi di cabine e il cassone non è prolungato da una specie di tetto protettivo».

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Causa principale e questione pregiudiziale

«I minitrac di cui trattasi sono veicoli costruiti per essere usati, soprattutto nei cantieri, per il trasporto e lo scarico di detriti, terra, ghiaia, sabbia e materiali analoghi.

Il minitrac 1005 (lunghezza cm 257, larghezza cm 112 e altezza cm 138) è provvisto di motore diesel di kw 7.

Il minitrac 1302 (lunghezza cm 264, larghezza cm 124 e altezza cm 138) dispone di un motore diesel di kw 9,5.

Entrambi i veicoli hanno quattro marce avanti e tre marce indietro e la loro velocità massima è pari a 7,3 km/h.

I veicoli sono provvisti di cingoli, di un posto di manovra (aperto) con gli strumenti di manovra e di comando nonché di un cassone che può essere ribaltato mediante un apposito meccanismo idraulico. Il cassone consiste di una struttura munita di pareti laterali, che possono essere aperte o abbassate all’atto del ribaltamento. In questa maniera è possibile scaricare il cassone da tre lati, senza modificare la posizione dell’autoveicolo. Il modello 1302 può essere provvisto, al posto del cassone ribaltabile su tre lati, di una benna ribaltabile verso la parte posteriore la quale, con l’aiuto di un cilindro idraulico supplementare e di un pistone idraulico nonché di un meccanismo rotatorio continuo, può ruotare di 180 gradi.

Il minitrac 1005 ha un peso a vuoto di kg 830 e una capacità di carico di kg 1 000.

Il minitrac 1302 ha un peso a vuoto di kg 1 060/1 200 e una capacità di carico di kg 1 300/1 500».

«Se dalla nozione di autocarro a cassone ribaltabile (cosiddetto “dumper”), di cui alla [sotto]voce 8704 10 della [Tariffa doganale comune], vadano esclusi gli autocarri progettati per essere utilizzati fuori della rete stradale, destinati al trasporto e allo scarico di materiale sfuso ed a tal fine provvisti, in particolare, di un meccanismo di ribaltamento complesso, flessibile e preciso».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni presentate alla Corte

«Gli autocarri progettati per essere utilizzati al di fuori della rete stradale e destinati al trasporto e allo scarico di materiale sfuso e a tal fine provvisti, in particolare, di un meccanismo di ribaltamento complesso, flessibile e preciso, vanno esclusi dalla nozione di autocarro a cassone ribaltabile (cosiddetto “dumper”) di cui alla sottovoce 8704 10 [della NC].

Spetta al giudice nazionale che ha proposto la questione pregiudiziale determinare la corretta classificazione alla luce di tutti gli elementi di cui dispone».

Giudizio della Corte

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Il fatto che un veicolo munito di cassone sia provvisto di un meccanismo di ribaltamento complesso, flessibile e preciso non osta alla sua classificazione quale autocarro «dumper» ai sensi della sottovoce 8704 10 della nomenclatura combinata, di cui all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti dai regolamenti (CE) della Commissione 20 dicembre 1994, n. 3115, e 22 dicembre 1995, n. 3009.

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