Sentenza della Corte (grande sezione) del 26 aprile 2005.

Priimta 2005-04-26 · ECLI:EU:C:2005:251 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-376/02
Teismas
Court of Justice
Data
2005-04-26
ECLI
ECLI:EU:C:2005:251
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjas · pranešėjasA. RosasTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasN. ColnericTeisėjasS. von BahrTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasP. KūrisTeisėjasE. JuhászTeisėjasG. ArestisTeisėjasM. IlešičTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasA. TizzanoKanclerisM.-F. Contet
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑376/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con decisione 18 ottobre 2002, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2002, nella causa

Stichting «Goed Wonen»

contro

Staatssecretaris van Financiën,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis e M. Ilešič, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano,

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 26 ottobre 2004,

viste le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Ambito normativo

La normativa comunitaria

«Origine e portata del diritto a deduzione

a) l’imposta sul valore aggiunto dovut[a] o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo; (…)».

«Rettifica delle deduzioni:

a) quando la deduzione è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto;

b) quando, successivamente alla dichiarazione, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle deduzione, in particolare in caso di annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo; tuttavia, la rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non retribuite, in caso di distribuzione, perdita o furto dei beni, debitamente provati e confermati, nonché in caso di prelievi effettuati per concedere omaggi di valore ridotto e campioni di cui all’articolo 5, paragrafo 6. Gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica in caso di operazioni totalmente o parzialmente non retribuite e in caso di furto.

In deroga al comma precedente, gli Stati membri possono basare la rettifica su un periodo di cinque anni interi a decorrere dalla prima utilizzazione dei beni.

Per quanto riguarda i beni d’investimento immobili, il periodo da assumere come base per il calcolo della rettifica può essere portato fino a 10 anni.

(...)

La normativa nazionale

Causa principale e questioni pregiudiziali

«L’art. 5, n. 3, lett. b), della sesta direttiva (…) deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione nazionale, quale l’art. 3, n. 2, della Wet OB 1968 (…), come modificata, che subordina la qualifica di «cessione di beni» per le operazioni di costituzione, trasferimento, modifica, rinuncia o estinzione di diritti reali su beni immobili alla condizione che l’importo pagato come corrispettivo di tali operazioni, maggiorato dell’importo dell’imposta sulla cifra d’affari, sia almeno pari al valore economico del bene immobile a cui tali diritti si riferiscono.

L’art. 13, parte B, lett. b), e parte C, lett. a), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione nazionale, quale l’art. 11, n. 1, lett. b), punto 5, della detta legge 28 giugno 1968, come modificata (…), che, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, consente di equiparare all’affitto e alla locazione di beni immobili la costituzione, per una durata convenuta e dietro corrispettivo, di un diritto reale che conferisce al suo titolare un potere d’uso su un bene immobile come il diritto di usufrutto di cui trattasi nella causa principale».

«6.3.1. Nel caso di specie l’interessata ha fatto costruire un complesso di abitazioni prima del 28 aprile 1995. Inizialmente essa intendeva locare le abitazioni dopo la consegna. Tale locazione è esente – senza possibilità di deroga – ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. b), della [Wet OB 1968] [art. 13, parte B, initio, e lett. b), della sesta direttiva]. In linea di principio, durante la durata della costruzione l’interessata aveva diritto alla detrazione dell’IVA posta a suo carico a tal riguardo. Se vi fosse stata in seguito locazione, avrebbe successivamente avuto luogo una cessione ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. h), della legge [il legislatore olandese si è infatti avvalso della possibilità, offertagli dall’art. 5, n. 7, prima frase, lett. a), della sesta direttiva, di considerare tale operazione come una cessione]. A causa di tale cessione, l’interessata sarebbe stata debitrice dell’imposta secondo la base imponibile menzionata all’art. 8, n. 3, della legge [art. 11, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva].

6.3.2. In forza di un decreto ministeriale, le società di costruzione di abitazioni hanno tuttavia la possibilità, in quanto interessate, di rinunciare all’applicazione dell’art. 3, n. 1, lett. h), della legge. Tale disposizione – come quella dell’art. 5, n. 7, lett. a), della sesta direttiva – non si applica nei loro confronti qualora esse esprimano la loro volontà al riguardo – il che esse, secondo il menzionato decreto, fanno – non detraendo, durante la costruzione delle abitazioni, l’imposta calcolata a loro carico. In forza di tale regime, l’interessata non ha effettuato una detrazione durante la costruzione delle abitazioni.

6.3.3. Il 28 aprile 1995 le abitazioni dell’interessata hanno fatto oggetto di una cessione ai sensi dell’art. 3, n. 2, della legge (secondo il testo allora vigente), disposizione basata sull’art. 5, n. 3, lett. b), della sesta direttiva. Tale cessione non era esente dall’imposta sulla cifra d’affari. Di conseguenza, l’interessata poteva, a tale momento, chiedere, in forza dell’art. 15, n. 4, della legge – disposizione basata sugli artt. 17 e 20, nn. 1, initio, e lett. a), della sesta direttiva – una rettifica al fine di tener conto della detrazione che essa non aveva effettuato precedentemente. Orbene, la stessa è stata privata di tale diritto dalla legge [di modifica, avente effetto retroattivo] ad una data precedente alla costituzione dell’usufrutto di cui trattasi».

«Nella causa Schlossstraße la modifica legislativa di cui trattasi – senza che si trattasse di un’entrata in vigore con effetto retroattivo – ha avuto la conseguenza di annullare un diritto ala detrazione già acquisito, considerato che le operazioni da cui dipendeva detta detrazione erano state effettuate successivamente all’entrata in vigore della modifica e, contrariamente alla situazione che esisteva precedentemente, erano esentate senza diritto di detrazione.

La presente fattispecie si differenzia al riguardo in quanto tanto l’acquisizione del diritto alla detrazione quanto l’operazione che legittimava tale diritto – precedentemente l’interessata non aveva in effetti alcun diritto alla detrazione – erano avvenute in pari data, e in quanto la modifica legislativa è entrata in vigore successivamente a tale data. Si deve osservare, al riguardo, che la modifica proposta è stata annunciata alla stampa precedentemente a detta data e che è stato comunicato – fornendo, in particolare, come motivazione gli effetti indesiderati che sarebbero derivati dall’annuncio di una modifica legislativa senza effetto retroattivo – che la modifica, per la parte qui rilevante, doveva entrare in vigore retroattivamente, a partire dal 31 marzo 1995, alle ore 18».

«Se (…) gli artt. 17 e 20 della sesta direttiva, ovvero i principi di diritto europeo di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, ostino a che – in una fattispecie in cui non sussistano frode o abuso, né una modifica dell’utilizzazione prevista [del bene d’investimento] – la rettifica dell’imposta non portata in deduzione da un soggetto passivo assolta da quest’ultimo per un bene (immobile) che gli è stato ceduto e che ha inizialmente destinato alla locazione (non soggetta ad IVA), ma successivamente ad una cessione soggetta ad IVA (nella fattispecie, una costituzione di un diritto di usufrutto), sia soppressa per il solo fatto che, a seguito di una modifica legislativa, non ancora intervenuta al momento in cui è stata compiuta l’operazione di cui trattasi, tale operazione sia stata considerata retroattivamente un’operazione esente priva di diritto alla deduzione».

Nel merito

«I principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto non ostano a che uno Stato membro, eccezionalmente, e allo scopo di evitare che siano utilizzate su larga scala, durante il procedimento legislativo, costruzioni finanziarie destinate a ridurre l’onere dell’IVA contro le quali una legge di modifica intende appunto lottare, dia a questa legge un effetto retroattivo, quando, nelle circostanze come quelle della causa principale, gli operatori economici che effettuano operazioni economiche come quelle considerate dalla legge siano stati avvertiti della futura adozione della detta legge e dell’effetto retroattivo previsto in modo tale che essi siano in grado di comprendere le conseguenze della modifica legislativa prevista per le operazioni da loro effettuate.

Quando tale legge esenta un’operazione economica su un bene immobile precedentemente soggetto all’IVA, essa può avere l’effetto di annullare la rettifica dell’IVA avvenuta a causa dell’esercizio, al momento della destinazione di un immobile all’operazione considerata nel detto momento come imponibile, di un diritto alla detrazione dall’IVA assolta sulla cessione di tale bene immobile».

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

I principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto non ostano a che uno Stato membro, eccezionalmente, e allo scopo di evitare che siano utilizzate su larga scala, durante il procedimento legislativo, costruzioni finanziarie destinate a ridurre l’onere dell’IVA contro le quali una legge di modifica intende appunto lottare, dia a questa legge un effetto retroattivo, quando, nelle circostanze come quella della causa principale, gli operatori economici che effettuano operazioni economiche come quelle considerate dalla legge siano stati avvertiti della futura adozione della detta legge e dell’effetto retroattivo previsto in modo tale che essi siano in grado di comprendere le conseguenze della modifica legislativa prevista per le operazioni da loro effettuate.

Quando tale legge esenta un’operazione economica su un bene immobile precedentemente soggetto all’IVA, essa può avere l’effetto di annullare la rettifica dell’IVA avvenuta a causa dell’esercizio, al momento della destinazione di un immobile all’operazione considerata nel detto momento come imponibile, di un diritto alla detrazione dall’IVA assolta sulla cessione di tale bene immobile.

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