Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 settembre 2004.

Priimta 2004-09-16 · ECLI:EU:C:2004:532 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-329/02
Teismas
Court of Justice
Data
2004-09-16
ECLI
ECLI:EU:C:2004:532
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasC.W.A. TimmermansTeisėjas · pranešėjasJ.-P. PuissochetTeisėjasR. SchintgenTeisėjasF. MackenTeisėjasN. ColnericGeneralinis advokatasF.G. JacobsKanclerisH. von Holstein
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-329/02 P,

avente ad oggetto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia,

proposto il

12 settembre 2002

,

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH , con sede in Magonza (Germania) rappresentata dal sig. R. Schneider, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) , rappresentato dal sig. D. Schennen, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore) e R. Schintgen, e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'8 gennaio 2004,

viste le osservazioni presentate dalle parti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'

11 marzo 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Ambito normativo

«Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese».

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

a) i segni che non sono conformi all’articolo 4;

b) i marchi privi di carattere distintivo;

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio. (…)

«Il diritto conferito dal marchio comunitario non consente al titolare di impedire ai terzi l’uso in commercio:

(…)

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio; (…)

purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale».

«Se il marchio è escluso dalla registrazione a norma dell’articolo 7 per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata presentata la domanda di marchio comunitario, quest’ultima è respinta per tali prodotti o servizi».

Fatti all’origine della controversia

Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

Ricorso dinanzi alla Corte

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 luglio 2002, causa T-323/00, SAT.1/UAMI (Racc. pag. II-2839), è annullata nella parte in cui il Tribunale ha statuito che la seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rifiutandosi, con la sua decisione 2 agosto 2000 (procedimento R 312/1999-2), di registrare come marchio comunitario il sintagma «SAT.2» per i servizi che, nella domanda di registrazione, sono connessi alla diffusione via satellite, vale a dire le categorie di servizi menzionate al punto 3 della sentenza impugnata e non previste dal Tribunale al punto 42 di tale sentenza, non aveva violato l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario.

2) La decisione 2 agosto 2000 della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è annullata.

3) L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese dei due gradi di giudizio.

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