Sentenza della Corte (grande sezione) del 14 dicembre 2004.

Priimta 2004-12-14 · ECLI:EU:C:2004:799 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-309/02
Teismas
Court of Justice
Data
2004-12-14
ECLI
ECLI:EU:C:2004:799
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjas · pranešėjasK. LenaertsTeisėjasC. GulmannTeisėjasJ.-P. PuissochetTeisėjasR. SchintgenTeisėjasN. ColnericTeisėjasS. von BahrTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasD. Ruiz-Jarabo ColomerKanclerisM.-F. Contet
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-309/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania) con decisione

21 agosto 2002

, pervenuta in cancelleria il

29 agosto 2002

, nella causa

Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co.,

S. Spitz KG

contro

Land Baden-Württemberg ,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann e K. Lenaerts (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J. N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza del

2 marzo 2004,

viste le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La direttiva 94/62

«Gli Stati membri possono favorire sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il Trattato».
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi di:

a) restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;

b) reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti, al fine di conformarsi agli obiettivi definiti nella presente direttiva.

Questi sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche. Essi si applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, incluso quanto attiene alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza in conformità con il Trattato.

«Gli Stati membri non possono ostacolare l’immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva».

La normativa nazionale

«1. Il distributore deve ritirare gratuitamente presso il punto vendita o nelle sue immediate vicinanze gli imballaggi di vendita vuoti utilizzati dal consumatore finale, recuperarli, conformemente al punto 1 dell’allegato I, e soddisfare i criteri definiti al punto 2 dell’allegato I. Gli obblighi di recupero possono essere soddisfatti anche mediante il reimpiego o il rinvio degli imballaggi al distributore o al produttore, in applicazione del paragrafo 2. Il distributore deve attirare l’attenzione del consumatore privato sulla possibilità di restituzione, prevista alla prima frase, mediante cartelli chiaramente visibili e leggibili. L’obbligo imposto dalla prima frase è limitato ai tipi, alle forme e alle dimensioni degli imballaggi nonché agli imballaggi di prodotti che compongono l’assortimento del distributore. Per i distributori che dispongono di superfici di vendita inferiori a 200 m 2 , l’obbligo di ritiro è limitato agli imballaggi dei marchi commercializzati dal distributore. Nella vendita per corrispondenza, tale ritiro deve essere garantito mediante adeguati punti di restituzione sufficientemente vicini al consumatore finale. La possibilità di restituzione deve essere indicata all’atto della spedizione delle merci e nei cataloghi. Se gli imballaggi per la vendita non provengono da consumatori privati, possono essere conclusi accordi in deroga riguardo al luogo di ritiro e al regime delle spese. Ove i distributori non ottemperino agli obblighi imposti dalla prima frase, ritirando gli imballaggi nel punto di consegna, essi devono garantirne l’osservanza mediante un sistema come quello previsto al paragrafo 3. Ai distributori di imballaggi per i quali è esclusa la partecipazione ad un sistema come quello stabilito al paragrafo 3 si applicano, mutatis mutandis, in deroga alla prima frase, gli obblighi di recupero previsti all’art. 4, n. 2.
«Allorché, nel territorio in cui si applica il presente regolamento, la percentuale di bevande confezionate in imballaggi riutilizzabili, che si tratti di birra, di acque minerali (ivi comprese le acque di fonte, le acque da tavola e le acque curative), di bibite analcoliche gassate, di succhi di frutta (...) o di vino (...), scenda globalmente al di sotto del 72% nel corso dell’anno civile, si deve procedere ad una nuova valutazione dei tassi pertinenti di imballaggi riutilizzabili per il periodo di dodici mesi che segue l’annuncio che la percentuale [prescritta] di imballaggi riutilizzabili non è stata raggiunta. Qualora sul territorio federale la percentuale degli imballaggi riutilizzabili sia inferiore alla percentuale menzionata alla prima frase, si considera revocata in tutto il territorio nazionale la decisione a norma dell’art. 6, n. 3, con decorrenza dal primo giorno del sesto mese civile che segue la pubblicazione di cui al n. 3, per le bevande per le quali la percentuale di imballaggi riutilizzabili fissata nel 1991 (...) non sia stata raggiunta».

La causa principale e le questioni pregiudiziali

«1) Se l’art. 1, n. 2, della direttiva 94/62 (...) debba essere interpretato nel senso che vieta agli Stati membri di favorire sistemi di riutilizzo degli imballaggi per bevande rispetto a imballaggi monouso recuperabili, escludendo – allorché a livello federale la percentuale di imballaggi riutilizzabili scenda al di sotto del 72% – la possibilità di dispensa dal prescritto obbligo di ritiro, di gestione e di versamento di deposito cauzionale con riferimento agli imballaggi vuoti monouso per bevande, accordata per la loro partecipazione ad un sistema di ritiro e di gestione, per quanto riguarda le bevande per le quali la percentuale di imballaggi riutilizzabili sia scesa al disotto della quota constatata nel 1991.

2) Se l’art. 18 della direttiva [94/62] debba essere interpretato nel senso che vieta agli Stati membri di ostacolare la messa in circolazione di bibite confezionate in imballaggi monouso recuperabili, escludendo – allorché a livello federale la percentuale di imballaggi riutilizzabili scende al di sotto del 72% – la possibilità di dispensa dal prescritto obbligo di ritiro, di gestione e di versamento di deposito cauzionale con riferimento agli imballaggi vuoti monouso per bevande, accordata per la loro partecipazione ad un sistema di ritiro e di gestione, per quanto riguarda le bevande per le quali la percentuale di imballaggi riutilizzabili sia scesa al disotto della quota constatata nel 1991.

3) Se l’art. 7 della direttiva [94/62] debba essere interpretato nel senso che conferisce ai produttori ed ai distributori di bevande confezionate in imballaggi monouso il diritto di aderire ad un sistema di ritiro e di gestione degli imballaggi usati, già in funzione, affinché siano così soddisfatti gli obblighi di legge consistenti nel farsi versare un deposito cauzionale sugli imballaggi monouso e nel farsi carico del ritiro dei vuoti.

4) Se l’art. 28 CE debba essere interpretato nel senso che vieta agli Stati membri di adottare una normativa secondo la quale, nel caso in cui, a livello federale, la percentuale degli imballaggi scenda al di sotto del 72%, è esclusa la possibilità di dispensa dal prescritto obbligo di ritiro, di gestione e di versamento di deposito cauzionale con riferimento agli imballaggi vuoti monouso per bevande, accordata per la loro partecipazione ad un sistema di ritiro e di gestione, per quanto riguarda le bevande per le quali la percentuale di imballaggi riutilizzabili sia scesa al disotto della quota constatata nel 1991».

Le domande di riapertura del dibattimento

Questioni pregiudiziali

La ricevibilità delle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

La terza questione

La quarta questione

L’applicabilità dell’art. 28 CE

La sussistenza di un ostacolo per gli scambi

Le giustificazioni relative alla tutela ambientale

La seconda questione

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’art. 1, n. 2, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, non osta a che gli Stati membri adottino misure dirette a favorire i sistemi di reimpiego degli imballaggi.

2) L’art. 7 della direttiva 94/62, pur non conferendo ai produttori e ai distributori interessati alcun diritto di continuare a partecipare ad un determinato sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio, osta alla sostituzione di un sistema globale di raccolta di tali rifiuti con un sistema di deposito cauzionale e di ritiro individuale quando il nuovo sistema non sia parimenti idoneo a raggiungere gli obiettivi della direttiva di cui trattasi o il passaggio a questo nuovo sistema non avvenga senza soluzione di continuità e senza mettere in pericolo la possibilità per gli operatori economici dei settori interessati di partecipare effettivamente al nuovo sistema fin dall’entrata in vigore di quest’ultimo.

3) L’art. 28 CE osta ad una normativa nazionale, quale quella enunciata negli artt. 8, n. 1, e 9, n. 2, della Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen 21 agosto 1998 (regolamento relativo alla prevenzione e al recupero dei rifiuti di imballaggi), quando essa annuncia la sostituzione di un sistema globale di raccolta dei rifiuti di imballaggio con un sistema di deposito cauzionale e di ritiro individuale senza che i produttori ed i distributori interessati dispongano di un ragionevole termine transitorio per adeguarvisi e sia loro garantito che, al momento del cambiamento del sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio, essi possano effettivamente partecipare ad un sistema operativo.

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