Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 novembre 2004.

Priimta 2004-11-18 · ECLI:EU:C:2004:722 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-284/02
Teismas
Court of Justice
Data
2004-11-18
ECLI
ECLI:EU:C:2004:722
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasP. JannTeisėjasA. RosasTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasK. LenaertsTeisėjasS. von BahrTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasL.A. GeelhoedKanclerisF. Contet
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-284/02,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, presentata dal Bundesarbeitsgericht (Germania) con decisione

21 marzo 2002

, pervenuta alla Corte il

2 agosto 2002

, nella causa

Land Brandenburg

contro

Ursula Sass,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'

11 marzo 2004,

viste le osservazioni scritte presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

La normativa nazionale

«Il lavoratore (…) è promosso ad un livello retributivo superiore dopo il completamento del periodo minimo di anzianità di servizio.

Al completamento del periodo minimo si applicano le seguenti norme:

(…)

(…)

(c) periodi di astensione dal lavoro ai sensi del [MuSchG]; (…)

Tuttavia, i periodi di interruzione, ad eccezione dei seguenti:

(…)

(e) periodi di astensione dal lavoro ai sensi del [MuSchG]; non vengono computati nel periodo minimo di anzianità di servizio.

(…)».

«1. Quando tra le caratteristiche di un’attività vengono richiesti periodi minimi di anzianità nel servizio, periodi di attività, periodi di svolgimento di un’occupazione ecc., vengono presi in considerazione i periodi compiuti prima del 1° luglio 1991 e riconosciuti come periodi di impiego ai sensi dell’art. 19, nn. 1 e 2, del BAT‑O e delle relative disposizioni transitorie, che si sarebbero dovuti prendere in considerazione se la sezione VI e la griglia retributiva del BAT‑O fossero state in vigore già prima del 1° luglio 1991 (…).

Ove le caratteristiche di un’attività consentano il computo di periodi compiuti al di fuori dell’ambito di applicazione del BAT‑O, tali periodi sono presi in considerazione se essi avrebbero dovuto computarsi ai sensi del primo comma qualora fossero stati compiuti nell’ambito di applicazione del BAT‑O».

Fatti e controversia principale

«Se l’art. 119 del Trattato CE (divenuto art. 141 CE) e la direttiva 76/207/CEE ostino a che un contratto collettivo, in base al quale taluni periodi di quiescenza del rapporto di lavoro non vengono computati nel periodo minimo di anzianità di servizio, escluda dal computo anche il periodo in cui il rapporto di lavoro è rimasto quiescente in quanto la lavoratrice, allo scadere del periodo di otto settimane – valido ai fini del computo – di astensione dal lavoro ai sensi dell’art. 6 del MuSchG (…), ha usufruito del congedo di maternità fino al termine della ventesima settimana dopo il parto ai sensi dell’art. 244, n. 1, dell’AGB‑DDR (…)».

Giudizio della Corte

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

La direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, osta a che un contratto collettivo, quale il Bundes-Angestelltentarifvertrag-Ost (contratto collettivo per i dipendenti pubblici su base contrattuale della Germania Est), escluda dal computo in un periodo minimo di anzianità di servizio la parte del periodo durante il quale la lavoratrice ha usufruito, conformemente alla legislazione dell’ex Repubblica democratica tedesca, di un congedo di maternità eccedente il periodo di astensione dal lavoro, previsto dalla legislazione della Repubblica federale di Germania, di cui al detto contratto, dato che gli obiettivi e la finalità di entrambi i detti congedi rispondono agli obiettivi di tutela della donna per quanto riguarda la gravidanza e la maternità, tutela sancita dall’art. 2, n. 3, di tale direttiva. Spetta al giudice nazionale verificare se le dette condizioni siano soddisfatte.

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