Sentenza della Corte (grande sezione) del 1 marzo 2005.

Priimta 2005-03-01 · ECLI:EU:C:2005:120 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-281/02
Teismas
Court of Justice
Data
2005-03-01
ECLI
ECLI:EU:C:2005:120
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasC. GulmannTeisėjasJ.-P. PuissochetTeisėjas · pranešėjasR. SchintgenTeisėjasN. ColnericTeisėjasS. von BahrTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasP. LégerKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-281/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, proposta dalla Court of Appeal (England and Wales) Civil Division (Regno Unito) con decisione

5 luglio 2002

, pervenuta in cancelleria il

31 luglio 2002

, nella causa

Andrew Owusu

contro

N. B. Jackson, che opera con il nome commerciale «Villa Holidays Bal-Inn Villas» ,

Mammee Bay Resorts Ltd ,

Mammee Bay Club Ltd ,

The Enchanted Garden Resorts & Spa Ltd ,

Consulting Services Ltd ,

Town & Country Resorts Ltd,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del

4 maggio 2004,

viste le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La Convenzione di Bruxelles

«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.

Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini».

«Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

Se la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito».

«Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande.

Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».

La normativa nazionale

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se, quando l’attore sostiene che la giurisdizione è fondata sull’art. 2 della Convenzione di Bruxelles (…), l’esercizio del potere discrezionale di un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, consentito dalla sua legge nazionale, di declinare la giurisdizione in un procedimento intentato nei confronti di una persona domiciliata in tale Stato a favore degli organi giurisdizionali di uno Stato non contraente, sia contrario alla suddetta Convenzione:

a) nel caso in cui non sia in questione la giurisdizione di nessun altro Stato contraente;

b) nel caso in cui il procedimento non abbia altri elementi di connessione con nessun altro Stato contraente.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), a), o sub 1), b), se la fattispecie configuri una violazione in ogni caso o soltanto in presenza di determinate circostanze e, in tal caso, di quali».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sull’applicabilità dell’art. 2 della Convenzione di Bruxelles

Sulla compatibilità dell’eccezione del forum non conveniens con la Convenzione di Bruxelles

Sulla seconda questione

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

La Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, nonché dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, osta a che il giudice di uno Stato contraente declini la competenza conferitagli dall’art. 2 della Convenzione medesima sulla base del rilievo che il giudice di uno Stato non contraente costituirebbe un foro maggiormente idoneo a decidere la controversia in questione, anche se non si pone la questione della competenza del giudice di un altro Stato contraente, o tale controversia non presenta alcun altro fattore di collegamento con un altro Stato contraente.

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