Sentenza della Corte (grande sezione) del 21 febbraio 2006.

Priimta 2006-02-21 · ECLI:EU:C:2006:121 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-255/02
Teismas
Court of Justice
Data
2006-02-21
ECLI
ECLI:EU:C:2006:121
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. SchiemannTeisėjasJ. MakarczykTeisėjas · pranešėjasS. von BahrTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasK. LenaertsTeisėjasP. KūrisTeisėjasE. JuhászTeisėjasG. ArestisGeneralinis advokatasM. Poiares MaduroKanclerisK. Sztranc
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑255/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito), con decisione 27 giugno 2002, pervenuta in cancelleria l’11 luglio 2002, nella causa

Halifax plc ,

Leeds Permanent Development Services Ltd ,

County Wide Property Investments Ltd

contro

Commissioners of Customs & Excise,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann, J. Makarczyk, presidenti di sezione, dai sigg. S. von Bahr (relatore), J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász e G. Arestis, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro,

cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 novembre 2004,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a [detrarre] dall’imposta di cui è debitore:

a) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo».

Il procedimento principale e le questioni pregiudiziali

«1) a) Se, nelle circostanze rilevanti, le operazioni

i) che sono state realizzate da ciascuna delle partecipanti al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale e ii) che sono prive di un autonomo obiettivo economico

siano qualificabili, ai fini dell’IVA, come cessioni o prestazioni effettuate dalle partecipanti o in favore delle stesse nell’ambito delle rispettive attività economiche.

b) Nelle circostanze rilevanti, quali elementi debbano essere considerati al fine di determinare l’identità dei beneficiari delle prestazioni svolte dai costruttori indipendenti.

2) Se, ai sensi della dottrina relativa all’abuso del diritto, come sviluppata dalla Corte, debbano essere respinte le domande formulate dalle appellanti per il recupero o la detrazione dell’imposta assolta a monte, derivanti dall’esecuzione delle operazioni rilevanti». Quanto alla prima questione, lett. a)

Osservazioni presentate alla Corte

Giudizio della Corte

Quanto alla seconda questione

Osservazioni presentate alla Corte

Giudizio della Corte

Quanto alla prima questione, lett. b)

Osservazioni presentate alla Corte

a) Halifax era la mente delle operazioni;

b) Halifax si è preoccupata di finanziare le operazioni senza interessi;

c) Halifax è sempre rimasta in possesso dei siti di modo che ha tratto dai lavori edili beneficio diretto;

d) Halifax aveva rapporti contrattuali diretti con i costruttori indipendenti in forma di garanzie; e

e) né County, né Leeds Development avevano acquisito diritti significativi. Questi elementi condurrebbero alla conclusione che Halifax è la destinataria delle prestazioni fornite dai costruttori indipendenti, dunque condurrebbero ad un risultato conforme alle finalità della sesta direttiva.

Giudizio della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) Operazioni come quelle oggetto del procedimento principale costituiscono cessioni di beni o prestazioni di servizi e un’attività economica ai sensi dell’art. 2, punto 1, dell’art. 4, nn. 1 e 2, dell’art. 5, n. 1, e dell’art. 6, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, poiché soddisfano i criteri oggettivi sui quali sono fondate le dette nozioni, per quanto siano state effettuate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale, senza altro obiettivo economico.

2) La sesta direttiva dev’essere interpretata come contraria al diritto del soggetto passivo di detrarre l’IVA assolta a monte allorché le operazioni che fondano tale diritto integrano un comportamento abusivo. Perché possa parlarsi di comportamento abusivo, le operazioni controverse devono, nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta direttiva e della legislazione nazionale che la traspone, procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni. Non solo. Deve altresì risultare da un insieme di elementi obiettivi che le dette operazioni hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale.

3) Ove si constati un comportamento abusivo, le operazioni implicate devono essere ridefinite in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel comportamento hanno fondato.

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