Sentenza della Corte in seduta plenaria del 12 ottobre 2004.

Priimta 2004-10-12 · ECLI:EU:C:2004:606 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-222/02
Teismas
Court of Justice
Data
2004-10-12
ECLI
ECLI:EU:C:2004:606
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjas · pranešėjasC. GulmannTeisėjasJ.-P. PuissochetTeisėjasR. SchintgenTeisėjasF. MackenTeisėjasN. ColnericTeisėjasS. von BahrTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasC. Stix-HacklKanclerisM.-F. Contet
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-222/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE,

dal Bundesgerichtshof (Germania) con decisione

16 maggio 2002

, pervenuta in cancelleria il

17 giugno 2002

, nella causa

Peter Paul ,

Cornelia Sonnen-Lütte ,

Christel Mörkens

contro

Bundesrepublik Deutschland,

LA CORTE (seduta plenaria),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, presidenti di sezione, C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr e N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 30 settembre 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del

25 novembre 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Ambito normativo

La normativa comunitaria

«(…) la presente direttiva non può comportare la responsabilità degli Stati membri o delle loro autorità competenti nei confronti dei depositanti, dato che essi hanno vigilato affinché fosse istituito o riconosciuto ufficialmente uno o più sistemi di garanzia dei depositi o degli stessi enti creditizi, capace di assicurare l’indennizzo o la tutela dei depositanti alle condizioni definite dalla presente direttiva».
«1. Ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio vengano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi di garanzia dei depositi.

(…)

«1. I sistemi di garanzia dei depositi prevedono che il totale dei depositi del medesimo depositante sia coperto fino ad un importo di 20 000 ECU, in caso di indisponibilità di depositi.

(…)

(…)

La normativa nazionale

«3. Il Bundesaufsichtsamt, nell’ambito dei compiti affidatigli, può impartire, nei confronti dell’ente e dei suoi dirigenti, le disposizioni opportune e necessarie per prevenire o eliminare nell’ente abusi che possano mettere in pericolo la sicurezza dei valori patrimoniali affidati all’ente o che intralcino l’ordinato svolgimento delle attività bancarie o dei servizi finanziari.
«Il pubblico funzionario che, con dolo o con colpa, violi gli obblighi imposti nel proprio ufficio nei confronti di un terzo, è tenuto a risarcire al terzo il danno che ne deriva».
«Se un pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, viola gli obblighi impostigli dal proprio ufficio nei confronti di un terzo, la responsabilità ricade in via di principio sullo Stato o sull’ente presso il quale egli presta servizio».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1. a) Se le disposizioni di cui agli artt. 3 e 7 della direttiva (…) 94/19 conferiscano al depositante:

b) Qualora si accerti che al depositante spetti siffatto diritto, se esso comprenda anche il diritto al risarcimento del danno dovuto all’inadempimento delle autorità competenti in misura superiore all’importo menzionato all’art. 7, n. 1, della direttiva [94/19].

2) a) Se le disposizioni qui di seguito specificate delle direttive sull’armonizzazione della normativa in materia di vigilanza creditizia – da sole o congiuntamente, ed eventualmente da quale data – conferiscano ai risparmiatori e agli investitori diritti tali per cui le autorità competenti degli Stati membri abbiano il dovere di attuare nell’interesse dei predetti soggetti le misure di vigilanza loro attribuite dalle summenzionate direttive, e siano tenute a rispondere in caso di loro inadempimento; ovvero se la direttiva [94/19] contenga una disciplina speciale che regola in via tassativa tutte le ipotesi di indisponibilità dei depositi:

b) Se le direttive

offrano un ausilio interpretativo per risolvere la questione sopra esposta, prescindendo dal problema se per il resto esse contengano norme applicabili al caso in esame.

3) Nel caso in cui la Corte dovesse riconoscere che dalle direttive sopra richiamate o da alcune di esse venga conferito ai risparmiatori o agli investitori il diritto a che le autorità competenti abbiano il dovere di attuare misure di vigilanza nel loro interesse, si pongono anche le seguenti questioni:

a) se, nell’ambito di un procedimento a carico dello Stato membro, il diritto dei risparmiatori o degli investitori all’attuazione nel loro interesse di misure di vigilanza sia direttamente produttivo di effetti, motivo per cui le disposizioni nazionali contrarie debbano essere disapplicate; o

b) se lo Stato membro, che non abbia rispettato tale diritto dei risparmiatori o degli investitori in occasione dell’attuazione di direttive, risponda solo secondo i principi dell’ordinamento comunitario relativi alla responsabilità degli Stati;

c) se, in quest’ultimo caso, lo Stato membro, non avendo riconosciuto il conferimento del diritto all’attuazione delle misure di vigilanza, abbia violato in modo sufficientemente grave e manifesto il diritto comunitario».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (seduta plenaria) dichiara:

1) Se ed in quanto è assicurato l’indennizzo dei depositanti previsto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 1994, 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, l’art. 3, nn. 2-5, di quest’ultima non può essere interpretato nel senso che si oppone ad una norma nazionale secondo cui i compiti dell’autorità nazionale di vigilanza sugli enti creditizi sono svolti solo nell’interesse pubblico, cosa che esclude secondo il diritto nazionale che i singoli possano chiedere il risarcimento dei danni causati da una vigilanza carente da parte di tale autorità.

2) La prima direttiva del Consiglio 12 dicembre 1977, 77/780/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’accesso alle attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, la direttiva del Consiglio 17 aprile 1989, 89/299/CEE, concernente i fondi propri degli enti creditizi, nonché la direttiva del Consiglio 15 dicembre 1989, 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780, non si oppongono ad una norma nazionale secondo la quale i compiti dell’autorità nazionale di vigilanza sugli enti creditizi sono svolti solo nell’interesse pubblico, cosa che esclude secondo il diritto nazionale che i singoli possano chiedere il risarcimento dei danni causati da una vigilanza carente da parte di tale autorità.

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