Sentenza della Corte in seduta plenaria del 19 ottobre 2004.

Priimta 2004-10-19 · ECLI:EU:C:2004:639 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-200/02
Teismas
Court of Justice
Data
2004-10-19
ECLI
ECLI:EU:C:2004:639
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasK. LenaertsTeisėjasC. GulmannTeisėjasR. SchintgenTeisėjasN. ColnericTeisėjasS. von BahrTeisėjas · pranešėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasA. TizzanoKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-200/02,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Immigration Appellate Authority (Regno Unito) con ordinanza

27 maggio 2002

, pervenuta in cancelleria il

30 maggio 2002

, nella causa

Kunqian Catherine Zhu ,

Man Lavette Chen

contro

Secretary of State for the Home Department ,

LA CORTE (seduta plenaria),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Ambito normativo

Normativa comunitaria

«1. Gli Stati membri sopprimono, alle condizioni previste dalla presente direttiva, le restrizioni al trasferimento e al soggiorno:

a) dei cittadini di uno Stato membro che si siano stabiliti o che desiderino stabilirsi in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività indipendente, o che desiderino effettuarvi una prestazione di servizi;

b) dei cittadini degli Stati membri che desiderino recarsi in un altro Stato membro in qualità di destinatari di una prestazione di servizi;

c) del coniuge e dei figli d’età inferiore a 21 anni dei cittadini suddetti, qualunque sia la loro cittadinanza;

d) degli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico, qualunque sia la loro cittadinanza.

«Per i prestatori e per i destinatari di servizi il diritto di soggiorno corrisponde alla durata della prestazione.

Se la prestazione ha durata superiore a tre mesi, lo Stato membro in cui tale prestazione è effettuata rilascia un permesso di soggiorno per comprovare tale diritto.

Se la prestazione ha durata inferiore o uguale a tre mesi, la carta d’identità o il passaporto in virtù del quale l’interessato è entrato nel territorio dello Stato membro equivale a un documento di soggiorno. Tuttavia lo Stato membro può imporre all’interessato di notificare la sua presenza nel territorio».

«1. Gli Stati membri accordano il diritto di soggiorno ai cittadini degli Stati membri che non beneficiano di questo diritto in virtù di altre disposizioni del diritto comunitario nonché ai loro familiari quali sono definiti nel paragrafo 2, a condizione che essi dispongano per sé e per i propri familiari di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti per evitare che essi diventino durante il soggiorno un onere per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

Le risorse di cui al primo comma sono sufficienti quando sono superiori al livello di risorse al di sotto del quale un aiuto sociale può essere accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini, tenendo conto della situazione personale del richiedente ed eventualmente di quella delle persone ammesse in conformità del paragrafo 2.

Se il secondo comma non può essere applicato in uno Stato membro, le risorse del richiedente vengono considerate sufficienti quando sono superiori al livello della pensione minima di sicurezza sociale versata dallo Stato membro ospitante.

a) il coniuge ed i loro discendenti a carico;

b) gli ascendenti del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge che sono a carico».

Normativa del Regno Unito

«1. Ai fini della presente disciplina, l’espressione ‘persona che può soggiornare nel Regno Unito’ riguarda tutti i cittadini del SEE residenti nel Regno Unito in qualità di: a) lavoratore dipendente; b) lavoratore autonomo; c) prestatore di servizi; d) destinatario di una prestazione di servizi; e) persona autosufficiente; f) pensionato; g) studente, ovvero, h) lavoratore autonomo che ha cessato le sue attività o qualsiasi persona a cui si applica il n. 4.

(…)».

Controversia principale e questioni pregiudiziali

«1) Se, alla luce dei fatti della causa in esame, l’art. 1 della direttiva del Consiglio 73/148/CEE o, in alternativa, l’art. 1 della direttiva del Consiglio 90/364/CEE:

a) conferisca alla prima ricorrente, che è minorenne e cittadina dell’Unione, il diritto di entrare in un altro Stato membro e di soggiornarvi;

b) in caso affermativo, se, conseguentemente, esso conferisca alla seconda ricorrente, cittadina di uno Stato terzo che è anche madre e responsabile principale dell’assistenza della prima ricorrente, il diritto di risiedere con la prima ricorrente

i) in quanto familiare a carico, o ii) per il fatto di aver vissuto con la prima ricorrente nel paese d’origine di questa, ovvero

iii) per un altro motivo speciale.

2) Ove la prima ricorrente non sia una “cittadina di uno Stato membro” ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dall’ordine giuridico comunitario ai sensi della direttiva del Consiglio 73/148/CEE o dell’art. 1 della direttiva del Consiglio 90/364/CEE, quali siano i criteri rilevanti per stabilire se un bambino, che è cittadino dell’Unione, sia cittadino di uno Stato membro ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario.

3) Se, date le circostanze della causa in esame, i servizi di puericultura di cui è beneficiaria la prima ricorrente costituiscano servizi ai sensi della direttiva del Consiglio 73/148/CEE.

4) Se, date le circostanze della causa in esame, alla prima ricorrente sia precluso il soggiorno nello Stato ospitante ai sensi dell’art. 1 della direttiva del Consiglio 90/364/CEE in quanto le sue risorse provengono esclusivamente dal genitore che l’accompagna, che è cittadino di uno Stato terzo.

5) Se, sulla base dei fatti particolari della causa in esame, l’art. 18, n. 1, CE conferisca alla prima ricorrente il diritto di entrare nello Stato membro ospitante e di soggiornarvi benché essa non abbia i requisiti per soggiornare nello Stato membro ospitante in base ad altre disposizioni del diritto comunitario.

6) Se, in caso affermativo, la seconda ricorrente abbia conseguentemente il diritto di rimanere con la prima ricorrente durante tale periodo nello Stato membro ospitante.

7) In tale contesto, quale sia l’effetto del principio del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo nell’ordinamento comunitario, invocati dalle ricorrenti, considerato, in particolare, che esse si fondano sull’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in virtù del quale ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare e del suo domicilio, in combinato disposto con l’art. 14 della stessa Convenzione, dal momento che la prima ricorrente non può vivere in Cina con la seconda ricorrente, il padre e il fratello».

Sulle questioni pregiudiziali

Sul diritto di soggiorno di una persona nella situazione di Catherine

Considerazioni preliminari

La direttiva 73/148

L’art. 18 CE e la direttiva 90/364

Sul diritto di soggiorno di una persona nella situazione della sig.ra Chen

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (seduta plenaria) dichiara:

In circostanze come quelle della causa principale, l’art. 18 CE e la direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno, conferiscono al cittadino minorenne in tenera età di uno Stato membro, coperto da un’adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore, egli stesso cittadino di uno Stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinché il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio di quest’ultimo Stato. In un caso siffatto, le stesse disposizioni consentono al genitore che ha effettivamente la custodia di tale cittadino di soggiornare con quest’ultimo nello Stato membro ospitante.

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