Sentenza della Corte (grande sezione) del 7 settembre 2004.

Priimta 2004-09-07 · ECLI:EU:C:2004:482 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-127/02
Teismas
Court of Justice
Data
2004-09-07
ECLI
ECLI:EU:C:2004:482
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjas · pranešėjasC. GulmannTeisėjasJ.-P. PuissochetTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasR. SchintgenTeisėjasS. von BahrTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisM.-F. Contet
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-127/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE,

dal Raad van State (Paesi Bassi), con decisione

27 marzo 2002

, registrata in cancelleria l'

8 aprile 2002

, nella causa

Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee,

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels

contro

Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ,

Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij UA,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di sezione, dai sigg. R. Schintgen e S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 novembre 2003,

viste le osservazioni scritte presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La direttiva uccelli

«Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione».

La direttiva habitat

«1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».

Il diritto nazionale

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) a) Se le nozioni di “piano” o “progetto” di cui all’art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, debbano essere interpretate nel senso che comprendono anche un’attività esercitata già da diversi anni, per la quale, tuttavia, in linea di principio ogni anno viene rilasciata una licenza per un periodo limitato, previa valutazione – ogni volta operata ex novo – se ed eventualmente in quali aree del sito tale attività possa essere esercitata.

b) In caso di soluzione negativa della questione sub 1a), se l’attività di cui trattasi debba essere considerata quale “piano o progetto” qualora nel corso degli anni sia aumentata la sua intensità, ovvero se tale aumento sia reso possibile dalle licenze.

2) a) Per il caso in cui dalla soluzione della prima questione risulti che ci si trova in presenza di un “piano o progetto” ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva habitat, se l’art. 6, n. 3, di detta direttiva debba essere considerato una specificazione delle disposizioni di cui al n. 2, ovvero una norma speciale con una portata distinta ed autonoma, ad esempio nel senso che:

i) il n. 2 si riferisce all’uso esistente e il n. 3 ai nuovi piani o progetti, oppure ii) il n. 2 si riferisce alle misure di gestione mentre il n. 3 ad altri provvedimenti, oppure

iii) il n. 3 si riferisce a piani o progetti e il n. 2 ad attività d’altro tipo.

b) Qualora l’art. 6, n. 3, della direttiva habitat debba essere considerato una specificazione delle disposizioni di cui al n. 2, se i nn. 2 e 3 possano essere applicati cumulativamente.

3) a) Se l’art. 6, n. 3, della direttiva habitat debba essere interpretato nel senso che si possa già parlare di un “piano o progetto” nel caso in cui una determinata attività possa avere incidenze su un sito (e perciò debba essere effettuata una “opportuna valutazione” per verificare se le incidenze siano “significative”), oppure se in base a tale disposizione si debba effettuare una “opportuna valutazione” solo qualora si debba ritenere (con sufficiente probabilità) che un “piano o progetto” possa avere incidenze significative.

b) In base a quali criteri si debba valutare se un piano o progetto ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva habitat, non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti.

4) a) In sede di applicazione dell’art. 6 della direttiva habitat, in base a quali criteri si debba verificare se si sia in presenza di “opportune misure” ai sensi del n. 2 di tale disposizione, ovvero di una “opportuna valutazione”, tenuto conto anche della certezza richiesta per l’accordo su un piano o progetto ai sensi del n. 3.

b) Se le nozioni “opportune misure” e “opportuna valutazione” abbiano un significato autonomo, ovvero se per intenderle correttamente si debba tener conto anche dell’art. 174, n. 2, CE, in particolare del principio di precauzione ivi menzionato.

c) Per il caso in cui si debba tener conto del principio di precauzione menzionato nell’art. 174, n. 2, CE, se ciò implichi che una determinata attività, quale la pesca di cuori eduli di cui trattasi, possa essere autorizzata qualora non vi siano dubbi evidenti sull’assenza di possibili incidenze significative, oppure possa essere autorizzata solo qualora non sussista alcun dubbio sull’assenza di tali incidenze o qualora tale assenza possa essere stabilita con certezza.

5) Se l’art. 6, n. 2 e/o n. 3, della direttiva habitat abbia effetto diretto, nel senso che i singoli possono invocare tali disposizioni dinanzi al giudice nazionale e questi, come già stabilito tra l’altro nella sentenza [14 dicembre 1995, causa C-312/93] Peterbroeck [Racc. pag. I-4599], debba accordare la tutela giuridica che deriva per i singoli dall’effetto diretto».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla questione sub 1a)

«– la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,

Sulla questione 1b)

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulla questione sub 3a)

Sulla questione sub 3b)

Sulla quarta questione

Sulla quinta questione

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) La pesca meccanica di cuori eduli, esercitata da molti anni, ma per la quale viene rilasciata ogni anno una licenza per un periodo limitato, licenza che implica ogni volta una nuova valutazione sia della possibilità di esercitare questa attività sia del sito in cui essa può essere esercitata, rientra nella nozione di «piano» o di «progetto» ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2) L’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43 istituisce un procedimento diretto a garantire, mediante un controllo previo, che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito interessato, ma idoneo ad avere incidenze significative sullo stesso, può essere autorizzato solo se non pregiudicherà l’integrità di tale sito, mentre l’art. 6, n. 2, della detta direttiva stabilisce un obbligo di protezione generale consistente nell’evitare deterioramenti nonché perturbazioni che potrebbero avere effetti significativi rispetto agli obiettivi della direttiva e non può essere applicato contemporaneamente al n. 3 del medesimo articolo

3) a) L’art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito è sottoposto a un’opportuna valutazione dell’incidenza che ha sullo stesso tenendo conto degli obiettivi di conservazione di tale sito, quando non possa essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che esso, da solo o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudichi significativamente il detto sito.

b) Ai sensi dell’art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva 92/43, quando un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito rischia di compromettere gli obiettivi di conservazione dello stesso, esso deve essere considerato idoneo a pregiudicare significativamente tale sito. La valutazione del detto rischio deve essere effettuata in particolare alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da un tale piano o progetto.

4) Ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, un’opportuna valutazione delle incidenze sul sito interessato del piano o del progetto implica che, prima dell’approvazione di questo, siano individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o del progetto che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. Le autorità nazionali competenti, tenuto conto dell’opportuna valutazione delle incidenze della pesca meccanica di cuori eduli sul sito interessato con riferimento agli obiettivi di conservazione di quest’ultimo, autorizzano questa attività solo a condizione di aver acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l’integrità del detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all’assenza di tali effetti.

5) Quando un giudice nazionale è chiamato a verificare la legittimità di un’autorizzazione relativa ad un piano o un progetto ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, esso può controllare se i limiti posti da questa alla discrezionalità delle autorità nazionali competenti disposizione siano stati rispettati, sebbene essa non sia stata attuata nell’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato malgrado la scadenza del termine previsto a tale effetto.

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