Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 gennaio 2004.

Priimta 2004-01-07 · ECLI:EU:C:2004:10 · Court of Justice · Kalbos: EN · IT · SV · FR · DE

Byla
C-60/02
Teismas
Court of Justice
Data
2004-01-07
ECLI
ECLI:EU:C:2004:10
Originalas
EUR-Lex ↗
Teisėjas · pranešėjasD.A.O. EdwardTeisėjasA. La PergolaTeisėjasP. JannGeneralinis advokatasD. Ruiz-Jarabo ColomerKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-60/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell ' art. 234 CE, dal Landesgericht Eisenstadt (Austria) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di

X ,

domanda vertente sull ' interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure riguardanti l ' introduzione nella Comunità, l ' esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale (GU L 341, pag. 8), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 25 gennaio 1999, n. 241 (GU L 27, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. D.A.O. Edward (relatore) e A. La Pergola, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

─ per la Montres Rolex SA, dal sig. G. Kucsko, Rechtsanwalt;

─ per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

─ per il governo finlandese, dalla sig.ra E. Bygglin, in qualità di agente;

─ per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.C. Schieferer, in qualità di agente,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell ' avvocato generale, presentate all ' udienza del 5 giugno 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Normativa comunitaria

" a) le condizioni d ' intervento delle autorità doganali qualora merci sospettate di essere merci di cui al paragrafo 2, lettera a):

─ siano dichiarate per l ' immissione in libera pratica, l ' esportazione o la riesportazione a norma dell ' articolo 61 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario;

─ siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci sotto vigilanza doganale a norma dell ' articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2913/92, vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell ' articolo 84, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, riesportate previa notifica o poste in zona franca o deposito franco ai sensi dell ' articolo 166 dello stesso regolamento;

e

b) le misure che le autorità competenti devono prendere nei riguardi delle merci anzidette qualora si accerti che sono effettivamente merci di cui al paragrafo 2, lettera a) " .

" ─ le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della legislazione comunitaria o della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l ' intervento delle autorità doganali;

─ qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo, documento di garanzia), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al primo punto;

─ gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al primo punto

" .

" Sono vietati l ' introduzione nella Comunità, l ' immissione in libera pratica, l ' esportazione, la riesportazione, il vincolo al regime sospensivo e l ' introduzione in zona franca o in deposito franco di merci riconosciute come merci di cui all ' articolo 1, paragrafo 2, lettera a) in base alla procedura prevista dall ' articolo 6" .
" 1. Fatti salvi gli altri mezzi legali a cui può ricorrere il titolare del diritto, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità competenti:

a) in linea generale di distruggere o di mettere fuori dei circuiti commerciali, secondo le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale senza alcun risarcimento e senza alcuna spesa per l ' erario le merci riconosciute come merci di cui all ' articolo 1, paragrafo 2, lettera a) affinché non subisca pregiudizi il titolare del diritto;

b) di prendere nei confronti di tali merci qualsiasi altra misura che abbia l ' effetto di privare gli interessati dell ' utile economico dell ' operazione. Tranne in caso eccezionale, non si considera che abbia tale effetto la semplice eliminazione dei marchi apposti abusivamente sulle merci contraffatte.

(...)

" .

" (...) [C]iascuno Stato membro adotta provvedimenti da applicare in caso di infrazione alle disposizioni dell ' articolo 2. Queste sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive" .

Normativa nazionale

" Una pena o una misura preventiva può essere inflitta solo per un atto che sia espressamente previsto come reato dalla legge e che, all ' epoca in cui è stato commesso, era già passibile di pena" .
" Allorché un ' autorità o un ente pubblico sospetta l ' esistenza di un atto perseguibile d ' ufficio che rientra nella sua sfera di competenza, esso è tenuto a riferirne al pubblico ministero o a un ' autorità di vigilanza" .
" Fatti salvi i diritti quesiti, il marchio registrato conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio:

1) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

2) un segno che, a motivo della sua identità o della sua somiglianza con il marchio e dell ' identità o somiglianza dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio " .

" 1) di apporre il segno sui prodotti o sul loro imballaggio o sugli oggetti attraverso i quali il servizio è fornito o dovrebbe essere fornito;

2) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

3) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

4) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale, nelle comunicazioni e nella pubblicità " .

Causa principale e questione pregiudiziale

" Se una disposizione nazionale, in concreto l ' art. 60, nn. 1 e 2, del Markenschutzgesetz, in combinato disposto con l ' art. 10 bis dello stesso, la quale può essere interpretata nel senso che non è punibile il mero transito di merci prodotte o poste in commercio in violazione di norme sul diritto di marchio, sia contraria all ' art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure intese a vietare l ' immissione in libera pratica, l ' esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative, nella versione di cui al regolamento (CE) del Consiglio 25 gennaio 1999, n. 241 (...)" .

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Osservazioni sottoposte alla Corte

Giudizio della Corte

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni sottoposte alla Corte

Giudizio della Corte

─ gli artt. 2 e 11 del regolamento n. 3295/94 devono essere interpretati nel senso che essi sono applicabili al caso in cui merci in transito fra due Stati che non sono membri della Comunità europea sono provvisoriamente bloccate in uno Stato membro dalle autorità doganali di quest ' ultimo Stato;

─ l ' obbligo d ' interpretazione conforme del diritto nazionale, alla luce della lettera e dello scopo del diritto comunitario, onde conseguire il risultato perseguito da quest ' ultimo, non può, di per sé e indipendentemente da una legge adottata da uno Stato membro, determinare o aggravare la responsabilità penale di un operatore che ha violato le prescrizioni del detto regolamento.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Landesgericht Eisenstadt, con ordinanza 17 gennaio 2002, dichiara:

1) Gli artt. 2 e 11 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure riguardanti l ' introduzione nella Comunità, l ' esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 25 gennaio 1999, n. 241, sono applicabili al caso in cui merci in transito fra due Stati che non sono membri della Comunità europea sono provvisoriamente bloccate in uno Stato membro dalle autorità doganali di quest ' ultimo Stato.

2) L ' obbligo d ' interpretazione conforme del diritto nazionale, alla luce della lettera e dello scopo del diritto comunitario, onde conseguire il risultato perseguito da quest ' ultimo, non può, di per sé e indipendentemente da una legge adottata da uno Stato membro, determinare o aggravare la responsabilità penale di un operatore che ha violato le prescrizioni del detto regolamento.

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