Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 giugno 2004.

Priimta 2004-06-17 · ECLI:EU:C:2004:373 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-30/02
Teismas
Court of Justice
Data
2004-06-17
ECLI
ECLI:EU:C:2004:373
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasP. JannTeisėjasA. La PergolaTeisėjas · pranešėjasS. von BahrTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasK. LenaertsTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasD. Ruiz-Jarabo ColomerKanclerisM. Múgica Arzamendi
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-30/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal Tributário de Primeira Instância de Lisboa (Portogallo), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Recheio – Cash & Carry SA,

e

Fazenda Pública/Registo Nacional de Pessoas Colectivas,

con l'intervento di:

e

Ministério Público,

con l'intervento di:

domanda vertente sull'interpretazione del diritto comunitario in materia di ripetizione dell'indebito,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von Bahr (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

sentite le osservazioni orali della Recheio – Cash & Carry SA, rappresentata dal sig. J. Vieira Peres, advogado, nonché dai sigg. P. Sousa Machado e M. Fontaine de Campos, advogados, del governo portoghese, rappresentato dal sig. L. Fernandes, assistito dal sig. C. Baptista Lobo, advogado, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra A.M. Alves Vieira e dal sig. R. Lyal, all'udienza del 13 novembre 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'

11 dicembre 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

La controversia principale e il contesto normativo

«1) Se il diritto comunitario osti a che, per le azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione delle sue disposizioni, uno Stato membro fissi un termine di decadenza di 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento volontario, in quanto in tal modo si rende eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al rimborso;

2) in caso affermativo, quale sia il termine minimo che si considera compatibile con il detto divieto relativo all’eccesso di difficoltà;

3) ovvero quali siano i criteri da seguire per fissarlo».

Sulla richiesta di riapertura della fase orale

Sulle questioni pregiudiziali

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal Tributário de Primeira Instância de Lisboa con ordinanza 27 dicembre 2001, dichiara:

Il principio di effettività del diritto comunitario non osta a che, per un’azione di ripetizione di un tributo riscosso in violazione delle sue disposizioni, si fissi un termine di decadenza di 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento volontario del detto tributo.

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