Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 30 settembre 2003.

Priimta 2003-09-30 · ECLI:EU:T:2003:250 · General Court · Kalbos: EN · IT · SV · FR · DE

Byla
T-203/01
Teismas
General Court
Data
2003-09-30
ECLI
ECLI:EU:T:2003:250
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasJ. AziziTeisėjasM. JaegerKanclerisJ. Plingers
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

30 settembre 2003 (*1)

Nella causa T-203/01,

Manufacture française des pneumatiques Michelin, con sede in Clermont-Ferrand (Francia), rappresentata dagli avv.ti J.-F. Bellis, M. Wellinger, D. Waelbroeck e M. Johnsson, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainwright, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. Barav, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Bandag Inc., con sede in Muscatine, Iowa (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti H. Calvet e R. Saint-Esteben, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 giugno 2001, 2002/405/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 82 del Trattato CE (COMP/E-2/36.041/PO - Michelin) ( GU 2002, L 143, pag. 1 ),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 aprile 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Politica commerciale della ricorrente nei mercati di cui trattasi

Procedimento amministrativo e decisione impugnata

«Articolo 1

La Commissione constata che in un periodo compreso tra il 1 o gennaio 1990 e il 31 dicembre 1998 la [ricorrente] ha violato l'articolo 82 del Trattato CE applicando sistemi di sconti fidelizzanti ai rivenditori di pneumatici nuovi di ricambio e di pneumatici ricostruiti per autocarri e autobus in Francia.

Articolo 2

Per la violazione di cui all'articolo 1, alla [ricorrente] è inflitta un'ammenda di 19,76 milioni di EUR.

(...)

Articolo 3

[La ricorrente] si astiene dal ripetere i comportamenti di cui all'articolo 1 e da qualsiasi altro comportamento avente un effetto equivalente.

Articolo 4

La destinataria della presente decisione è la [ricorrente]».

Procedimento

Conclusioni delle parti

In diritto

Osservazioni preliminari

Sul primo motivo: la Commissione avrebbe violato l'art. 82 CE nel ritenere che gli sconti quantitativi costituissero un abuso ai sensi di tale disposizione

Decisione impugnata

«(216)

[Gl]i sconti [quantitativi] assumevano la forma di un abbuono annuo in percentuale sulla totalità del fatturato (automezzi pesanti, auto e furgoni) realizzato con Michelin France. Per poterli ottenere, era sufficiente raggiungere le soglie di fatturato previste nelle tabelle di riferimento. La Corte di giustizia, nella prima causa Michelin (...) come in una giurisprudenza costante e recente, condanna la semplice pratica di uno sconto quantitativo per un'impresa in posizione dominante quando supera un termine ragionevole di tre mesi (come nel caso di specie) perché non equivale ad una normale politica di concorrenza sui prezzi. Infatti, il semplice fatto di acquistare una quantità minima supplementare di prodotti Michelin fa beneficiare il rivenditore di uno sconto sulla totalità del fatturato realizzato con Michelin ed è quindi superiore alla giusta retribuzione marginale o altrimenti detta lineare dell'acquisto supplementare, il che produce in modo evidente un forte effetto incentivante all'acquisto. La Corte insiste sul fatto che uno sconto non può che corrispondere alle economie di scala realizzate dall'impresa grazie agli acquisti supplementari indotti dei consumatori.

Principi che presiedono all'accertamento del carattere illecito di un sistema di sconti applicato da un'impresa in posizione dominante

Abusività del sistema di sconti quantitativi applicato dalla ricorrente

Fatturato 1995

Sconto (aliquota)

Fatturato 1995

Sconto (aliquota)

Fatturato 1995

Sconto (aliquota)

Fatturato 1995

Sconto (aliquota)

9 000

7,50

172 000

10,65

5 855 000

11,85

10 660 000

12,45

15 000

8,50

241 000

10,75

6 242 000

11,90

11 170 000

12,50

25 000

9,00

492 000

10,85

6 604 000

11,95

11 730 000

12,55

30 000

9,25

757 000

10,95

6 934 000

12,00

12 520 000

12,60

35 000

9,50

1 030 000

11,05

7 280 000

12,05

13 380 000

12,65

45 000

9,85

1 306 000

11,15

7 640 000

12,10

14 314 000

12,70

60 000

10,00

1 656 000

11,25

8 020 000

12,15

15 314 000

12,75

80 000

10,10

2 100 000

11,35

8 415 000

12,20

16 385 000

12,80

100 000

10,20

2 663 000

11,45

8 830 000

12,25

17 532 000

12,85

118 000

10,35

3 376 000

11,55

9 260 000

12,30

18 792 000

12,90

142 000

10,50

4 280 000

11,65

9 710 000

12,35

20 145 000

12,95

5 136 000

11,75

10 180 000

12,40

22 000 000

13,00

Fatturato ricostruzione

IVA esclusa

Aliquota di sconto

< 7 000

0,00

7 000

2,00

7 400

3,00

8 000

3,50

10 800

4,00

14 700

4,50

19 600

4,75

29 400

5,00

49 000

5,10

88 200

5,20

166 600

5,30

323 400

5,40

637 000

5,50

1 127 000

5,60

1 813 000

5,70

2 499 000

5,80

3 185 000

5,90

≥ 3 920 000

6,00

Sul secondo motivo: la Commissione avrebbe violato l'art. 82 CE nel ritenere che il sistema del premio di servizio costituisse un abuso ai sensi di tale disposizione

Decisione impugnata

«L'aliquota del premio, fissata all'inizio dell'anno con una convenzione annua con il rivenditore in un documento denominato “premio di servizio”, era stabilita in funzione del rispetto degli impegni assunti dal rivenditore in una serie di settori. Ogni impegno corrispondeva ad un certo numero di punti e il superamento di determinate soglie di punteggio conferiva il diritto ad un premio corrispondente ad una percentuale del fatturato per tutte le categorie di pneumatici realizzato con Michelin France. Tale percentuale variava da 0 all'1,5 % dal 1980 al 1991 e da 0 al 2,25 % dal 1992 al 1996».
«La concessione dei punti non era esente da soggettività e lasciava a Michelin un margine di discrezionalità nella valutazione. Inoltre, certi punti erano subordinati alla condizione della trasmissione di informazioni strategiche molto precise sul mercato (dal 1980 al 1992), che non erano nell'interesse del rivenditore (che, ad esempio, non riceveva in cambio studi di mercato)».
«Sino al 1992, venivano assegnati punti se il rivenditore rispettava una percentuale minima di rifornimento di prodotti Michelin. Il rispetto di tale impegno richiesto da Michelin nel quadro del premio di servizio rafforzava fortemente i legami tra Michelin e i rivenditori esercitando un effetto di fidelizzazione che deve essere considerato abusivo. Almeno sino al 1992, infatti, una voce “servizio nuovi prodotti” prevedeva la possibilità per il rivenditore di ottenere punti supplementari se si riforniva di nuovi prodotti nella misura di una determinata percentuale rispetto alla quota regionale di tali prodotti. Poiché l'ottenimento dei punti non dipendeva dai quantitativi, ma dal rispetto di una percentuale determinata rispetto alla quota regionale dei prodotti, ci si trova di fronte alla variante di un premio di fedeltà, che deve essere considerato abusivo, dato che è richiesto da un'impresa in posizione dominante. Questa voce costituiva infatti un incentivo illecito alla promozione dei nuovi prodotti Michelin, a detrimento dei prodotti concorrenti».
«Un punto veniva assegnato se il rivenditore si impegnava a fare sistematicamente ricostruire le carcasse Michelin presso Michelin. Il premio di servizio era quindi anche uno strumento che permetteva di realizzare vendite collegate, pratica abusiva che consentiva a Michelin di utilizzare la propria posizione dominante sul mercato degli pneumatici nuovi per mezzi pesanti al fine di confortare la propria posizione sul mercato contiguo della ricostruzione».
«(...) L'eventuale perdita di questo punto e la possibile riduzione dell'importo totale del premio annuo che poteva risultarne faceva[no] aumentare direttamente il costo unitario di tutti gli pneumatici acquistati da Michelin, poiché il rivenditore non perdeva soltanto il premio in relazione agli pneumatici ricostruiti, ma anche quello riferito all'insieme del suo fatturato totale con Michelin».

Carattere abusivo del sistema del premio di servizio

«Nel 1993, ho esercitato una pressione sulla Michelin. Infatti, avevo preso visione del premio di servizio 1992 di un collega la cui portata era notevolmente inferiore alla nostra e che non lavorava nel settore degli automezzi pesanti. Quest'ultimo percepiva una percentuale di premio più consistente. La Michelin ha allora modificato il numero di punti relativi ad alcuni criteri e noi abbiamo ottenuto, senza che intervenisse alcun mutamento nel 1993: (...) % di premio di progresso. Nel 1995, ho continuato a esercitare una pressione sulla Michelin e, sempre senza trasformare la natura delle nostre relazioni, (...) ho ottenuto (...) % di premio di progresso. Persistendo nel 1996, sono riuscito a ottenere il massimo, ossia il 2,25%».

Sul terzo motivo: la Commissione avrebbe violato l'art. 82 CE nel ritenere che il «Club degli amici Michelin» costituisse un abuso ai sensi di tale disposizione

Decisione impugnata

Osservazioni preliminari

Carattere abusivo delle varie caratteristiche del Club

«Un cliente dalle buone potenzialità, rivolto verso il consumatore, dinamico e in grado di garantire un buon servizio, ma che è una controparte solo nella misura del (...) (

«a)

Perché il Club?

Conclusioni sul Club

Sul quarto motivo: la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione nel ritenere che il cumulo delle varie condizioni imposte ai rivenditori comportasse un effetto addizionale

Sul quinto motivo: la Commissione avrebbe dovuto effettuare una concreta analisi degli effetti delle pratiche messe in discussione

Sul primo motivo: la Commissione avrebbe violato i principi di equità, di proporzionalità e di parità di trattamento, l'art. 253 CE e l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, nel determinare l'importo base per il calcolo dell'ammenda pari a 8 milioni di euro

Decisione impugnata

«(354)

Il comportamento in questione, vale a dire un sistema di sconti fidelizzant[i] simil[i] a quelli che la Commissione e la Corte di giustizia hanno sistematicamente condannato in passato, costituisce un grave abuso di posizione dominante che mirava ad eliminare o, almeno, ad impedire la crescita dei concorrenti di Michelin sui mercati francesi degli pneumatici nuovi e ricostruiti di ricambio per automezzi pesanti. Siffatto comportamento deve essere considerato un'infrazione grave al diritto comunitario della concorrenza.

Esame degli argomenti della ricorrente

Sul secondo motivo: la Commissione avrebbe commesso manifesti errori di valutazione, violato le norme relative all'amministrazione della prova, i principi di equità e di legittimo affidamento, l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, gli orientamenti nonché l'art. 253 CE nel determinare la durata dell'infrazione

Decisione impugnata

«(359)

L'infrazione considerata si è estesa su un periodo superiore o uguale a 19 anni, poiché la politica commerciale in questione è in vigore almeno dal 1980 e Michelin, come indicato nella sezione E, ha accettato di modificare le sue convenzioni a decorrere dal 1 o gennaio 1999. Tuttavia, considerato che la Commissione ha focalizzato la parte centrale delle ricerche sul periodo 1990-1999, per determinare la durata dell'infrazione si terrà conto solo del periodo compreso tra il 1 o gennaio 1990 e il 31 dicembre 1998. La durata degli abusi considerata ai fini della presente decisione è quindi di nove anni.

Esame degli argomenti della ricorrente

Sul terzo motivo: la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore ai valutazione e violato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e gli orientamenti, nell'aumentare l'importo base dell'ammenda in ragione di asserite circostanze aggravanti

Decisione impugnata

«(361)

Michelin è già stata condannata dalla Commissione nel 1981, condanna confermata dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa NBIM per lo stesso tipo di abuso di posizione dominante, vale a dire un sistema di sconti fidelizzanti. La recidiva è esplicitamente considerata dalla comunicazione della Commissione sugli orientamenti (...) come una circostanza aggravante che può comportare una maggiorazione dell'importo dell'ammenda.

Esame degli argomenti della ricorrente

Sul quarto motivo: la Commissione, per il fatto di non prendere in considerazione alcune circostanze attenuanti, avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione, violato i principi di equità, di proporzionalità, di parità di trattamento, di legittimo affidamento, l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, gli orientamenti, nonché l'art. 253 CE

Decisione impugnata

«(364)

Come indicato nella sezione E, Michelin ha presentato nel febbraio 1999 alcune modifiche alla sua politica commerciale, entrate in vigore il 1 o gennaio 1999, che avevano lo scopo di porre fine all'infrazione. Tali modifiche, realizzate effettivamente prima dell'invio all'impresa della comunicazione degli addebiti, danno diritto a circostanze attenuanti, che comportano una riduzione dell'importo di base dell'ammenda del 20 %, ossia di 3,04 milioni di EUR».

Esame degli argomenti della ricorrente

Sul quinto motivo, relativo a una violazione dell'art. 7, n. 1, della CEDU

Sulle spese

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

Lenaerts

Azizi

Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 settembre 2003.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

K. Lenaerts

(*1) Lingua processuale: il francese.

(

(

(

(

(

(

(

(

(

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.