Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 27 settembre 2006.

Priimta 2006-09-27 · ECLI:EU:T:2006:265 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
T-168/01
Teismas
General Court
Data
2006-09-27
ECLI
ECLI:EU:T:2006:265
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasH. LegalTeisėjasP. LindhTeisėjasI. Wiszniewska‑BiałeckaTeisėjasV. VadapalasTeisėjasE. Moavero MilanesiKanclerisC. Kristensen
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa T‑168/01,

GlaxoSmithKline Services Unlimited, già Glaxo Wellcome plc, con sede in Brentford, Middlesex (Regno Unito), rappresentata dall’avv. S. Martínez Lage, dal sig. I. Forrester, QC, e dagli avv.ti F. Depoortere, A. Schulz, T. Louko e I. Vandenborre,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. P. Oliver, successivamente dal sig. É. Gippini Fournier, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata inizialmente dagli avv.ti U. Zinsmeister e M. Lienemeyer, successivamente dall’avv. A. Martin‑Ehlers e infine dall’avv. M. Hartmann‑Rüppel,

da

Bundesverband der Arzneimittell-Importeure eV, con sede in Mülheim an der Ruhr (Germania), rappresentato inizialmente dagli avv.ti M. Epping e W. Rehmann, successivamente dall’avv. Rehmann,

da

Spain Pharma, SA, con sede in Madrid, rappresentata dagli avv.ti P. Muñoz Carpena, B. Ortúzar Somoza e R. Gutiérrez Sánchez,

e da

Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar), con sede in Madrid (Spagna), rappresentata inizialmente dagli avv.ti M. Araujo Boyd e R. Sanz, successivamente dagli avv.ti Araujo Boyd e J.L. Buendia Sierra,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 8 maggio 2001, 2001/791/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE Casi: IV/36.957/F3 Glaxo Wellcome (notifica), IV/36.997/F3 Aseprofar e Fedifar (denuncia), IV/37.121/F3 Spain Pharma (denuncia), IV/37.138/F3 BAI (denuncia) e IV/37.380/F3 EAEPC (denuncia) (GU L 302, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalle sig.re P. Lindh e I. Wiszniewska‑Białecka, dai sigg. V. Vadapalas ed E. Moavero Milanesi, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 giugno 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo e fattuale della controversia

Diritto comunitario

Diritto spagnolo

Fatti della controversia

«A) Ai sensi dell’articolo 100, sottosezioni 1 (primo paragrafo) e 2 della [legge n. 25/1990], i prezzi dei prodotti farmaceutici di [GW] e delle sue controllate non devono, in alcun caso, superare il prezzo industriale massimo stabilito dalle autorità sanitarie spagnole, quando sono presenti i due fattori che consentono l’applicazione delle suddette norme di legge, vale a dire:

B) In assenza di uno di questi due fattori (cioè in tutti i casi in cui la legge spagnola conferisce piena libertà alle case farmaceutiche di fissare i prezzi dei loro prodotti), [GW] e le sue controllate fissano il prezzo dei loro prodotti farmaceutici secondo criteri economici reali, oggettivi e non discriminatori e indipendentemente dalla destinazione del prodotto decisa dal grossista acquirente. In particolare, [GW] e le sue controllate applicano ai loro prodotti farmaceutici il prezzo che, sulla base degli studi economici interni, era stato inizialmente proposto alle autorità sanitarie spagnole e aggiornato in modo oggettivo tenendo conto dell’aumento del costo della vita, secondo il disposto dell’articolo 100, sottosezioni 1 (primo paragrafo) e 2, della [legge n. 25/1990] e altra legislazione spagnola precedente in materia di fissazione dei prezzi dei farmaci».

«Importante: Vi preghiamo di comunicarci il vostro assenso facendoci pervenire una copia firmata del documento di seguito allegato entro il 13 marzo 1998».

Procedimento

Conclusioni delle parti

In diritto

I – Sui motivi diretti a ottenere l’annullamento dell’art. 1 della Decisione

A – Sul motivo vertente su un’insufficienza di motivazione

B – Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 81, n. 1, CE

a) Contenuto della Decisione

b) Argomenti delle parti

c) Giudizio del Tribunale

Sull’autonomia delle volontà

Sulla concordanza delle volontà

a) Contenuto della Decisione

b) Argomenti delle parti

c) Giudizio del Tribunale

Sullo stato della concorrenza preesistente alla clausola 4 delle condizioni generali di vendita

Sulla restrizione della concorrenza imputata alla clausola 4 delle condizioni generali di vendita

C – Sul motivo relativo a uno sviamento di potere, all’inosservanza del principio di sussidiarietà e alla violazione dell’art. 43 CE

II – Sui motivi diretti all’annullamento dell’art. 2 della Decisione

A – Sul motivo relativo a un’insufficienza di motivazione

B – Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 81, n. 3, CE

22 9. In secondo luogo, la Commissione reputa che, anche ammettendo che gli argomenti della GSK – secondo i quali il commercio parallelo perturba la distribuzione di medicinali e determina ritardi riguardo all’immissione sul mercato, difficoltà alle quali la clausola 4 delle condizioni generali di vendita porterebbe rimedio – siano sufficientemente specifici per poter essere presi in considerazione, essi non siano stati sufficientemente provati in alcuna delle fasi del procedimento amministrativo.

a) Considerazioni preliminari

b) Sulla prova dell’esistenza di un incremento di efficienza

Sull’esistenza di un rilevante vantaggio oggettivo

«(…) È una questione discrezionale per le case farmaceutiche decidere l’entità degli investimenti da destinare alla R & S. Gli eventuali risparmi che - ipoteticamente - potrebbero realizzare impedendo il commercio parallelo non sarebbero quindi automaticamente destinati a maggiori investimenti nella R & S. È plausibile che questi risparmi possano semplicemente aggiungersi ai profitti delle imprese. Ovviamente, la creazione di profitti supplementari non può da sola giustificare un’esenzione. A tale riguardo, l’argomentazione di [GSK] significherebbe che la prima condizione [di applicazione dell’art. 81, n. 3, CE] sarebbe soddisfatta da tutti gli accordi che contribuiscono ad un aumento degli introiti di un’azienda impegnata nella R & S. La condizione sarebbe [allora] priva di significato (…)».

Sulla ponderazione

Conclusione

c) Sulla prova relativa all’esistenza di una ripercussione sull’utilizzatore, al carattere indispensabile della clausola 4 delle condizioni generali di vendita e alla mancata eliminazione della concorrenza

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) Gli artt. 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 8 maggio 2001, 2001/791/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE Casi: IV/36.957/F3 Glaxo Wellcome (notifica), IV/36.997/F3 Aseprofar e Fedifar (denuncia), IV/37.121/F3 Spain Pharma (denuncia), IV/37.138/F3 BAI (denuncia) e IV/37.380/F3 EAEPC (denuncia), sono annullati.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) La GlaxoSmithKline Services Unlimited sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese della Commissione, comprese quelle relative agli interventi.

4) La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese della GlaxoSmithKline Services, comprese quelle relative agli interventi.

5) Le parti Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar), Bundesverband der Arzneimittell-Importeure eV, European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) e Spain Pharma, SA, sopporteranno ciascuna le proprie spese.

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