Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 novembre 2003.

Priimta 2003-11-27 · ECLI:EU:C:2003:644 · Court of Justice · Kalbos: EN · IT · SV · FR · DE

Byla
C-497/01
Teismas
Court of Justice
Data
2003-11-27
ECLI
ECLI:EU:C:2003:644
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasP. JannTeisėjasD.A.O. EdwardTeisėjas · pranešėjasS. von BahrGeneralinis advokatasF.G. JacobsKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-497/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell ' art. 234 CE, dal Tribunal d ' arrondissement de Luxembourg (Lussemburgo) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Zita Modes Sàrl

e

Administration de l ' enregistrement et des domaines,

domanda vertente sull ' interpretazione dell ' art. 5, n. 8, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ─ Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto ─ Campo di applicazione delle esenzioni e relative modalità pratiche di applicazione (GU L 102, pag. 18),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. D.A.O. Edward e S. von Bahr (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig. R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

─ per l ' Administration de l ' enregistrement et des domaines, dal sig. F. Kremer, avocat;

─ per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. Traversa e C. Giolito, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell ' avvocato generale, presentate all ' udienza del 26 settembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare l ' operazione come non avvenuta e che il beneficiario continua la persona del cedente. Gli Stati membri adottano, se del caso, le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni di concorrenza, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale».
«Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall ' imposta di cui è debitore:

a) l ' imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta [all ' interno del paese] per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo».

La normativa nazionale

" In deroga alle disposizioni del primo paragrafo, non è considerata come cessione di beni la cessione, in qualunque forma e a qualunque titolo, di una universalità totale o parziale di beni ad un altro soggetto passivo. In questo caso, si ritiene che il cessionario continui la persona del cedente" .

Causa principale e questioni pregiudiziali

" .

«1) Se l ' art. 5, n. 8, della sesta direttiva (...) debba essere interpretato nel senso che il trasferimento di una universalità di beni ad un soggetto passivo costituisce una condizione sufficiente a che l ' operazione non sia sottoposta all ' imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dall ' attività del soggetto passivo o indipendentemente dall ' uso che questi faccia dei beni trasferiti.

2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se l ' art. 5, n. 8, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che il trasferimento di una universalità di beni ad un soggetto passivo deve essere inteso come un trasferimento totale o parziale di un ' impresa ad un soggetto passivo che continua l ' attività totale dell ' impresa cedente o ne continua l ' attività nel ramo che corrisponde all ' universalità parziale ceduta, oppure semplicemente come un trasferimento totale o parziale di una universalità di beni ad un soggetto passivo che continua il tipo di attività totale o parziale del cedente, senza che vi sia alcun trasferimento d ' impresa o di un ramo d ' impresa.

3) In caso di soluzione affermativa per una delle parti della seconda questione, se l ' art. 5, n. 8, esiga da uno Stato ovvero consenta allo stesso di imporre che l ' attività del beneficiario sia svolta conformemente alla prescritta autorizzazione di esercizio nell ' attività ovvero nel settore d ' attività, rilasciata dall ' organismo competente, fermo restando che l ' attività svolta rientra nel circuito economico lecito ai sensi della giurisprudenza della Corte».

Prima e seconda questione pregiudiziale

Osservazioni presentate alla Corte

Giudizio della Corte

Terza questione

Osservazioni presentate alla Corte

Giudizio della Corte

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal d ' arrondissement de Luxembourg con ordinanza 19 dicembre 2001, dichiara:

1) L ' art. 5, n. 8, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ─ Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto ─ Campo di applicazione delle esenzioni e relative modalità pratiche di applicazione, deve essere interpretato nel senso che, quando uno Stato membro si è avvalso della facoltà, conferitagli dalla prima frase di tale numero, di considerare che, ai fini dell ' imposta sul valore aggiunto, non sia avvenuta alcuna cessione di beni in occasione del trasferimento di una universalità di beni, la detta regola della non avvenuta cessione si applica ─ con riserva di avvalersi eventualmente della possibilità di limitarne l ' applicazione alle condizioni previste alla seconda frase dello stesso numero ─ a qualsiasi trasferimento di un ' azienda o di una parte autonoma di un ' impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un ' impresa o una parte di impresa idonea a svolgere un ' attività economica autonoma. Il beneficiario del trasferimento deve tuttavia avere l ' intenzione di gestire l ' azienda o la parte di impresa in tal modo trasferita e non semplicemente di liquidare immediatamente l ' attività interessata nonché, eventualmente, vendere lo stock.

2) Quando uno Stato membro si è avvalso della facoltà conferitagli dall ' art. 5, n. 8, prima frase, della sesta direttiva 77/388, nella versione risultante dalla direttiva 95/7, di considerare che, ai fini dell ' imposta sul valore aggiunto, non è avvenuta alcuna cessione di beni in occasione della trasmissione di una universalità di beni, la detta disposizione osta a che tale Stato membro limiti l ' applicazione della detta regola di non avvenuta cessione ai soli trasferimenti di universalità di beni per i quali il beneficiario disponga di un ' autorizzazione di esercizio per l ' attività economica che la detta universalità consente di svolgere.

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