Sentenza della Corte (grande sezione) del 29 giugno 2004.

Priimta 2004-06-29 · ECLI:EU:C:2004:394 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-486/01
Teismas
Court of Justice
Data
2004-06-29
ECLI
ECLI:EU:C:2004:394
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjas · pranešėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasJ.‑P. PuissochetTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasR. SchintgenTeisėjasF. MackenTeisėjasN. ColnericTeisėjasS. von BahrTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasD. Ruiz-Jarabo ColomerKanclerisM. Múgica Arzamendi
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-486/01 P,

Front national, con sede a Saint-Cloud (Francia), rappresentato dai sigg. F. Wagner e V. de Poulpiquet de Brescanvel, avocats,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 2 ottobre 2001, nelle cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, Martinez e a./Parlamento (Racc. pag. II-2823),

procedimento in cui l'altra parte è:

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. G. Garzón Clariana, J. Schoo e H. Krück, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), A. Rosas, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra Múgica Arzamendi, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 9 dicembre 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del

20 gennaio 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Ambito normativo

«1. I deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche.

(…)».

«1. I deputati non appartenenti ad alcun gruppo politico dispongono di una segreteria, secondo modalità fissate dall’Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale.
«1. Qualora sorgano dubbi in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente regolamento, il Presidente può, senza pregiudizio delle decisioni prese precedentemente in materia, deferire l’esame della questione alla commissione competente.

Il Presidente può deferire la questione alla commissione competente anche a seguito di una richiesta di decisione in merito a un richiamo al regolamento (articolo 142).

(...)».

Fatti all’origine della controversia

«Nel corso della sua riunione del 27 e 28 luglio 1999, la commissione degli affari costituzionali ha preso in esame la domanda d’interpretazione dell’art. 29, [n.] 1, del regolamento, rinviatale dalla conferenza dei presidenti durante la riunione del 21 luglio 1999.

In seguito ad uno scambio di opinioni approfondito e con 15 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astensione, la commissione degli affari costituzionali interpreta l’art. 29, [n.] 1, del regolamento come segue:

La dichiarazione di costituzione del [gruppo TDI] non è conforme all’art. 29, [n.] 1, del [regolamento].

Infatti, la dichiarazione di costituzione di tale gruppo, in particolare l’allegato 2 della lettera di costituzione indirizzata al presidente del Parlamento europeo, esclude ogni affinità politica. Essa lascia ai diversi membri firmatari la più completa indipendenza politica in seno a tale gruppo.

Vi propongo di inserire, come nota interpretativa del regolamento all’art. 29, [n.] 1, il seguente testo:

“Non è ammessa ai sensi di questo articolo la costituzione di un gruppo che apertamente neghi qualsiasi carattere politico o qualsiasi affinità politica tra i suoi componenti”.

(...)».

Sentenza impugnata

Sulla ricevibilità

«66 Per quanto riguarda la causa T‑327/99, va sottolineato che il Front national, partito politico francese, è una persona giuridica il cui obiettivo statutario consiste nel promuovere, attraverso i suoi membri, idee e progetti politici nel contesto delle istituzioni nazionali ed europee. Esso ha presentato una lista alle elezioni del giugno 1999 dei rappresentanti al Parlamento. I suoi membri eletti deputati al Parlamento su questa lista figurano tutti tra i deputati che hanno dichiarato la costituzione del gruppo TDI. A causa dell’atto 14 dicembre 1999, essi condividono tutti la situazione descritta sopra al punto 59, il che incide direttamente sulle condizioni di promozione delle idee e dei progetti del partito che essi rappresentano nell’assemblea parlamentare europea e, quindi, sulle condizioni di realizzazione dell’obiettivo statutario di tale partito politico a livello europeo.

67 Si deve quindi ritenere che l’atto 14 settembre 1999 riguardi direttamente il Front national».

Nel merito

Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado

Sull’impugnazione incidentale

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla ricevibilità del ricorso del Front national

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (Grande Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 ottobre 2001, cause riunite T‑222/99, T‑327/99 e T‑329/99, Martinez e a./Parlamento, è annullata in quanto dichiara ricevibile il ricorso del Front national (causa T‑327/99).

2) Il ricorso del Front national mirante all’annullamento della decisione del Parlamento europeo 14 settembre 1999, relativa all’interpretazione dell’art. 29, n. 1, del regolamento di tale istituzione e recante lo scioglimento, con effetto retroattivo, del «Gruppo tecnico dei deputati indipendenti (TDI) – Gruppo misto », è irricevibile.

3) Non occorre più statuire sul ricorso presentato dal Front national contro la sentenza menzionata al punto 1 del presente dispositivo.

4) Il Front national è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo nell’ambito sia della presente causa sia del procedimento sommario.

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