Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2005.

Priimta 2005-01-20 · ECLI:EU:C:2005:32 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-464/01
Teismas
Court of Justice
Data
2005-01-20
ECLI
ECLI:EU:C:2005:32
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasC.W.A. TimmermansTeisėjasC. GulmannTeisėjas · pranešėjasR. SchintgenTeisėjasG. ArestisTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasF.G. JacobsKanclerisM.-F. Contet
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑464/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) con decisione

8 novembre 2001

, pervenuta in cancelleria il

4 dicembre 2001

, nella causa

Johann Gruber

contro

Bay Wa AG ,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen (relatore), G. Arestis e J. Klučka, giudici,

avvocato generale: sig. F. G. Jacobs

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e a seguito all'udienza del

24 giugno 2004,

viste le osservazioni scritte presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Ambito normativo

«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».
«Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo».
«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; (...)».

«In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata “consumatore”, la competenza è regolata dalla presente sezione (…):

1) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali,

2) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni,

3) qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizio o di beni mobili materiali se:

a) la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio e se

b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto. (…)».

«L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore».

Controversia principale e questioni pregiudiziali

«1) Se, ai fini della qualità di consumatore ai sensi dell’art. 13 della Convenzione di Bruxelles, in caso di parziale rispondenza della prestazione ad esigenze private, sia decisivo il prevalente scopo privato o professionale della prestazione stessa e quali criteri siano determinanti per la prevalenza dello scopo privato o di quello professionale.

2) Se per la determinazione dello scopo siano rilevanti le circostanze obiettivamente riconoscibili dal punto di vista della controparte del consumatore.

3) Se, in caso di dubbio, un contratto, riconducibile sia all’attività privata che a quella professionale, debba essere considerato come un contratto concluso da un consumatore.

4) Se la conclusione del contratto sia stata preceduta da una pubblicità ai sensi dell’art. 13, [primo comma,] punto 3, lett. a), della Convenzione di Bruxelles, allorché colui che in seguito sarà la controparte del consumatore ha distribuito nello Stato del consumatore un prospetto pubblicitario per i suoi prodotti, senza tuttavia avervi propagandato il prodotto successivamente acquistato dal consumatore.

5) Se sussista un contratto concluso da un consumatore ai sensi dell’art. 13 della Convenzione di Bruxelles quando il venditore abbia fatto dal suo Stato una proposta, non accettata, all’acquirente residente in un altro Stato e tuttavia l’acquirente abbia successivamente comprato il prodotto offerto sulla base di una proposta scritta.

6) Se, ai sensi dell’art. 13, [primo comma,] punto 3, lett. b), della Convenzione di Bruxelles, il consumatore abbia compiuto nel suo Stato l’atto necessario per la conclusione del contratto, anche quando egli accetti con una telefonata, eseguita dal suo Stato, la proposta che gli sia stata formulata nello Stato della sua controparte».

Sulle prime tre questioni

Sulle ultime tre questioni

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Le regole di competenza stabilite dalla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, devono essere interpretate nel modo seguente:

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