Sentenza della Corte (grande sezione) del 5 ottobre 2004.

Priimta 2004-10-05 · ECLI:EU:C:2004:584 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-397/01
Teismas
Court of Justice
Data
2004-10-05
ECLI
ECLI:EU:C:2004:584
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasC. GulmannTeisėjasJ.‑P. PuissochetTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjas · pranešėjasR. SchintgenTeisėjasF. MackenTeisėjasN. ColnericTeisėjasS. von BahrTeisėjasK. LenaertsGeneralinis advokatasD. Ruiz-Jarabo ColomerKanclerisH. von Holstein
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nei procedimenti riuniti da C-397/01 a C-403/01,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Arbeitsgericht Lörrach (Germania) con decisioni del

26 settembre 2001

, pervenute in cancelleria il

12 ottobre 2001

, nelle cause

Bernhard Pfeiffer (C-397/01),

Wilhelm Roith (C-398/01),

Albert Süß (C-399/01),

Michael Winter (C-400/01),

Klaus Nestvogel (C-401/01),

Roswitha Zeller (C-402/01),

Matthias Döbele (C-403/01)

contro

Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di sezione, R. Schintgen (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr e K. Lenaerts, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento,

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza del 9 marzo 2004,

viste le osservazioni scritte presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Normativa comunitaria

«1. La presente direttiva concerne tutti i settori d’attività privati o pubblici (attività industriali, agricole, commerciali, amministrative, di servizi, educative, culturali, ricreative, ecc.).

In questo caso, si deve vigilare affinché la sicurezza e la salute dei lavoratori siano, per quanto possibile, assicurate, tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva».

«1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro; e

b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1) “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

2) “periodo di riposo”: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro; (…)».

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori:

(…)

2) la durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario».

«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare od introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire l’applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

«Gli Stati membri possono prevedere:

(…)

2) per l’applicazione dell’articolo 6 (durata massima settimanale del lavoro), un periodo di riferimento non superiore a quattro mesi. (…)».

«1. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri possono derogare agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16 quando la durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:

a) di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;

b) di manodopera familiare; o

c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose.

2.1. agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16:

(…)

c) per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta;

i) di servizi relativi all’accettazione, al trattamento e/o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, da case di riposo e da carceri; (…)

iii) di servizi stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, di vigili del fuoco o di protezione civile;

(…)

(...)

Le deroghe previste al primo e secondo comma sono ammesse soltanto a condizione che ai lavoratori interessati siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.

(...)

Tuttavia gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di consentire che, per ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, i contratti collettivi o gli accordi conclusi tra le parti sociali fissino periodi di riferimento che non superino in alcun caso i dodici mesi.

(...)».

«1. a) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 23 novembre 1996 o provvedono affinché, al più tardi entro tale data, le parti sociali applichino consensualmente le disposizioni necessarie, fermo restando che gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per poter garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla presente direttiva.

b) i) Tuttavia, ogni Stato membro ha la facoltà di non applicare l’articolo 6, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, a condizione che assicuri, mediante le misure necessarie prese a tale scopo, che:

Normativa nazionale

«L’orario di lavoro dei lavoratori non deve superare le otto ore quotidiane. Può essere prolungato fino a dieci ore solo a condizione che non si superino in media otto ore giornaliere nell’arco di sei mesi solari o di 24 settimane».
«(1) Mediante contratto collettivo o contratto aziendale fondato su un contratto collettivo è possibile:

a) prolungare l’orario di lavoro giornaliero oltre le dieci ore, anche senza compensazione, quando nell’orario di lavoro rientrano di regola e in misura rilevante ore di permanenza obbligatoria (‘Arbeitsbereitschaft’),

b) stabilire un altro periodo di riposo compensativo,

c) estendere, senza compensazione, l’orario lavorativo giornaliero fino a dieci ore, per un massimo di sessanta giorni all’anno. (...)».

«Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, un contratto collettivo esistente o che continua a produrre effetti dopo tale data contiene disposizioni derogatorie ai sensi dell’art. 7, nn. 1 e 2 (...), che superano i limiti massimi stabiliti dalle norme citate, tali disposizioni restano impregiudicate. Gli accordi aziendali fondati su contratti collettivi sono assimilati ai contratti collettivi di cui alla prima frase (...)».

«Articolo 14 Orario di lavoro normale

(1) L’orario di lavoro normale prevede mediamente 39 ore pause escluse (38 ore e mezzo al 1° aprile 1990) alla settimana. In generale, la media dell’orario di lavoro settimanale normale è calcolata su un periodo di 26 settimane. Nel caso di lavoro a turni o in alternanza, si può stabilire un periodo più lungo.

(2) L’orario di lavoro normale può essere esteso (...)

a) fino a dieci ore giornaliere (in media 49 ore settimanali) se include di regola una permanenza obbligatoria (“Arbeitsbereitschaft”) di almeno due ore al giorno in media,

b) fino a undici ore giornaliere (in media 54 ore settimanali) se include di regola una permanenza obbligatoria (“Arbeitsbereitschaft”) di almeno tre ore al giorno in media,

c) fino a dodici ore giornaliere (in media 60 ore settimanali) se il lavoratore deve soltanto essere presente sul luogo di lavoro per svolgere il lavoro richiesto in caso di necessità. (...)

(5) Il dipendente, su richiesta del datore di lavoro, è obbligato a trattenersi oltre l’orario di lavoro normale in un determinato luogo indicato da quest’ultimo in cui può essere chiamato a prestare servizio in funzione delle necessità [servizio di guardia (“Bereitschaftsdienst”)]. Il datore di lavoro può imporre un servizio di guardia soltanto ove sia prevista una certa mole di lavoro ma, per acquisita esperienza, prevalga il periodo non lavorato. (...)».

«Nell’ambito di applicazione dell’allegato 2 per i lavoratori nel servizio di soccorso e di trasporto di malati si deve tenere conto della nota protocollare relativa all’art. 14, comma 2, del [DRK-TV]».

Cause principali e questioni pregiudiziali

«1) a) Se il rinvio contenuto nell’art. 1, n. 3, della direttiva (...) 93/104 (...), all’art. 2, n. 2, della direttiva (...) 89/391 (...), ai sensi del quale le direttive non si applicano quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile vi si oppongono in modo imperativo, debba essere inteso nel senso che l’attività del ricorrente, lavoratore qualificato per prestare servizio di assistenza medica d’urgenza, rientra in tale esclusione.

b) Se la nozione di trasporto stradale di cui all’art. 1, n. 3, della direttiva 93/104/CE debba essere interpretata nel senso che sono escluse dal campo di applicazione della direttiva solo quelle attività di guida in cui, per la natura dell’attività, vengono percorse ampie distanze e di conseguenza, a causa dell’imprevedibilità di eventuali impedimenti, gli orari di lavoro non possono essere predeterminati, oppure, al contrario, se tale nozione contempli anche il servizio di autoambulanza, che consiste, almeno in parte, nella guida di veicoli di soccorso e nell’accompagnamento dei pazienti durante il tragitto.

2) Se, tenuto conto della sentenza della Corte (…) causa (…) Simap (punti 73 e 74), l’art. 18, n. 1, lett. b), sub i), della direttiva 93/104/CE debba essere interpretato nel senso che richiede necessariamente il consenso espresso del lavoratore al prolungamento dell’orario di lavoro oltre le 48 ore settimanali, ovvero se sia sufficiente, al riguardo, il fatto che, nel contratto di lavoro, il lavoratore concordi con il datore di lavoro che le condizioni di lavoro vengano disciplinate da un contratto collettivo, il quale, dal canto suo, consente di prolungare l’orario di lavoro settimanale ad una media di oltre 48 ore.

3) Se l’art. 6 della direttiva 93/104 (…) abbia un contenuto sufficientemente preciso e incondizionato perché i singoli possano farlo valere dinanzi ai giudici nazionali qualora lo Stato non abbia correttamente trasposto la direttiva nell’ordinamento interno».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione, sub a)

Sulla prima questione, sub b)

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulla portata dell’art. 6, punto 2, della direttiva 93/104

Sull’efficacia diretta dell’art. 6, punto 2, della direttiva 93/104 e sulle conseguenze che ne derivano nelle cause principali

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) a) Gli artt. 2 della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e 1, n. 3, direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che l’attività degli operatori del soccorso, esercitata nell’ambito di un servizio di soccorso medico d’urgenza come quello di cui si tratta nelle cause principali, rientra nella sfera di applicazione delle dette direttive.

b) La nozione di «trasporti stradali» ai sensi dell’art. 1, n. 3, della direttiva 93/104 dev’essere interpretata nel senso che essa non riguarda l’attività di un servizio di soccorso medico d’urgenza, anche qualora questa consista, perlomeno parzialmente, nell’utilizzo di un veicolo e nell’accompagnamento del paziente durante il tragitto verso l’ospedale.

2) L’art. 18, n. 1, lett. b), sub i), primo trattino, della direttiva 93/104 dev’essere interpretato nel senso che esso esige un’accettazione esplicitamente e liberamente espressa da parte di ogni singolo lavoratore affinché il superamento dell’orario massimo di lavoro settimanale di 48 ore, quale previsto all’art. 6 della direttiva, sia valido. A tal fine, non è sufficiente che il contratto di lavoro dell’interessato faccia riferimento a un contratto collettivo che consente tale superamento.

3) – L’art. 6, punto 2, della direttiva 93/104 dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui alle cause principali, esso osta alla normativa di uno Stato membro che, in relazione ai periodi di permanenza obbligatoria («Arbeitsbereitschaft») garantiti da operatori del soccorso nell’ambito di un servizio di soccorso medico di urgenza di un organismo quale il Deutsches Rotes Kreuz, ha l’effetto di consentire, eventualmente per mezzo di un contratto collettivo o di un accordo aziendale fondato su tale contratto, un superamento dell’orario massimo di lavoro settimanale di 48 ore fissato dalla detta disposizione;

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