Sentenza della Corte del 16 marzo 2004.

Priimta 2004-03-16 · ECLI:EU:C:2004:150 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-264/01
Teismas
Court of Justice
Data
2004-03-16
ECLI
ECLI:EU:C:2004:150
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasC. GulmannTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasA. RosasTeisėjasJ.-P. PuissochetTeisėjasR. SchintgenTeisėjasF. MackenTeisėjasN. ColnericTeisėjas · pranešėjasS. von BahrTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasF.G. JacobsKanclerisH.A. Rühl
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nei procedimenti riuniti C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01,

aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) nonché dal Bundesgerichtshof (Germania) nelle cause pendenti dinanzi a tali giudici tra

AOK Bundesverband,

Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK),

Bundesverband der Innungskrankenkassen,

Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen,

Verband der Angestelltenkrankenkassen eV,

Verband der Arbeiter-Ersatzkassen,

Bundesknappschaft,

See-Krankenkasse

e

Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. (C-264/01),

Mundipharma GmbH (C-306/01),

Gödecke GmbH (C-354/01),

Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH (C-355/01),

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE,

LA CORTE,

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

sentite le osservazioni orali dell'AOK Bundesverband, del Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), del Bundesverband der Innungskrankenkassen, del Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, del Verband der Angestelltenkrankenkassen eV, del Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, della Bundesknappschaft, della See-Krankenkasse, rappresentate dall'avv. C. Quack (C–264/01 e C–306/01) e dall'avv. A. von Winterfeld (C–354/01 e C–355/01), della Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co., e della Mundipharma GmbH, rappresentate dall'avv. U. Doepner, nonché della Gödecke GmbH e della Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH, rappresentate dall'avv. U. Reese, del governo tedesco, rappresentato dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal sig. S. Rating, all'udienza del 14 gennaio 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del

22 maggio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Ambito di fatto e di diritto s

Contesto economico e sociale

I massimali e il regime legale di assicurazione malattia

Cause principali e questioni sollevate

Cause C-264/01 e C-306/01

«1) Se l’art. 81, n. 1, CE sia da interpretare nel senso che le federazioni nazionali delle casse malattia del regime legale di uno Stato membro debbano essere considerate associazioni di imprese ovvero – qualora una federazione rappresentativa sia nello stesso tempo un ente che provvede direttamente, nell’ambito del regime legale, all’assicurazione malattia – imprese ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, in relazione all’attività, svolta congiuntamente, di determinazione uniforme di massimali per i medicinali applicabili nello Stato membro, massimali che rappresentano di volta in volta il prezzo massimo al quale le casse malattia del regime legale, tenute alla prestazione in natura nei confronti dei loro assicurati, comprano e pagano i medicinali e limitano in tal modo la portata del loro obbligo di prestazione nei confronti dei loro assicurati.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:

a) se la determinazione di massimali del tipo di cui alla prima questione debba considerarsi un accordo (o una decisione) delle federazioni nazionali delle casse malattia del regime legale che, in quanto restrizioni della concorrenza, in particolare ai sensi dell’art. 81, n. 1, lett. a), CE, rientrano nell’ambito di applicazione del divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE;

b) se la seconda questione, lett. a), debba comunque avere soluzione affermativa qualora lo scopo della normativa sui massimali consista tra l’altro nell’esaurire le riserve, sotto il profilo dell’economicità, dei produttori di medicinali in relazione al prezzo di vendita, e l’applicazione della normativa sui massimali nello Stato membro abbia finora fatto sì che circa il 93% delle confezioni di medicinali offerte sul mercato e che rientrano nella disciplina dei massimali non superino (più) i massimali di volta in volta stabiliti.

3) In caso di soluzione affermativa anche delle questioni sub 2 (o di una delle questioni sub 2): se un sistema di massimali del tipo di cui alla prima e alla seconda questione possa essere escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE conformemente all’art. 86, n. 2, prima frase, CE, sebbene le federazioni nazionali delle casse malattia del regime legale, in sede di determinazione di massimali, costituiscano l’acquirente più importante sul mercato dei medicinali e, complessivamente considerate, siano in posizione dominante e sebbene, come soluzione del problema della riduzione dei costi della sanità pubblica, venga in considerazione anche il conferimento del potere di fissare siffatti massimali ad un’istituzione che non è parte nel mercato dei medicinali, in particolare al governo federale o ad un ministro federale.

4) In caso di soluzione affermativa anche della terza questione:

a) quali requisiti debbano possedere e dimostrare le federazioni nazionali delle casse malattia del regime legale per poter beneficiare della deroga di cui all’art. 86, n. 2, prima frase, CE in relazione alla determinazione di massimali;

b) ovvero, se la concessione della deroga di cui all’art. 86, n. 2, prima frase, CE sia comunque esclusa ai sensi dell’art. 86, n. 2, seconda frase, CE, a causa degli effetti del sistema dei massimali sugli scambi commerciali».

Cause C‑354/01 e C‑355/01

«1) Se gli artt. 81 CE e 82 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale le federazioni nazionali delle casse del regime legale di assicurazione malattia fissano, per tutte le casse malattia del regime legale e per quelle integrative («Ersatzkassen»), i massimali obbligatori entro i quali le casse malattia assumono a proprio carico i costi dei medicinali, allorché il legislatore determina i criteri sulla base dei quali i massimali devono essere calcolati stabilendo, tra altro, che mediante i massimali vengano assicurate cure complete e qualitativamente garantite degli iscritti nonché la disponibilità di sufficienti terapie alternative, e la determinazione è assoggettata a un controllo giurisdizionale di merito, su iniziativa sia dell’assicurato sia del produttore di specialità medicinali interessato.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione: se, ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE, gli artt. 81 CE e 82 CE non si applichino qualora una siffatta determinazione sia diretta a salvaguardare, nei termini contemplati dall'art. 35 del libro V del Sozialgesetzbuch, un sistema di assicurazione contro i rischi di malattia che viene messo a repentaglio in conseguenza di una forte crescita dei costi.

3) In caso di soluzione affermativa della prima questione e negativa della seconda questione: se esistano diritti di natura comunitaria al risarcimento del danno e alla rimozione degli atti delle federazioni rappresentative, come le convenute nella causa principale, anche quando queste nel determinare i massimali si conformino a una disposizione di legge, sebbene il rifiuto di partecipare a tale determinazione non dia luogo a sanzioni a loro carico sulla base del diritto nazionale».

Osservazioni preliminari

1) Se associazioni di casse malattia, come le federazioni di casse di cui alla causa principale, debbano essere considerate come imprese o associazioni di imprese ai sensi dell’art. 81 CE quando stabiliscono massimali corrispondenti al limite massimo del prezzo dei medicinali presi a carico dalle casse malattia.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se tali associazioni violino le disposizioni dell’art. 81 CE quando adottano decisioni dirette a fissare tali massimali.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se la deroga prevista all’art. 86, n. 2, CE si applichi a tali decisioni.

4) Se, in caso di violazione delle regole di concorrenza previste dal Trattato, esista un diritto all'eliminazione del fatto dannoso e al risarcimento del danno subìto nei confronti di tali associazioni.

Sulla prima questione

Osservazioni delle parti

Giudizio della Corte

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall’Oberlandesgericht Düsseldorf nonché dal Bundesgerichtshof con ordinanze, rispettivamente, 18 maggio 2001 e 11 luglio 2001, nonché 3 luglio 2001, dichiara:

Associazioni di casse malattia, come l’AOK Bundesverband, il Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), il Bundesverband der Innungskrankenkassen, il Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, il Verband der Angestelltenkrankenkassen eV, il Verband der Arbeiter‑Ersatzkassen, la Bundesknappschaft e la See‑Krankenkasse, non costituiscono imprese o associazioni di imprese ai sensi dell’art. 81 CE quando stabiliscono massimali corrispondenti al limite massimo del prezzo dei medicinali presi a carico dalle casse malattia.

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