Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 aprile 2004.

Priimta 2004-04-29 · ECLI:EU:C:2004:236 · Court of Justice · Kalbos: EN · IT · SV · FR · DE

Byla
C-496/99
Teismas
Court of Justice
Data
2004-04-29
ECLI
ECLI:EU:C:2004:236
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasV. SkourisTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasJ.-P. PuissochetTeisėjas · pranešėjasR. SchintgenTeisėjasF. MackenGeneralinis advokatasS. AlberKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-496/99 P,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. F. Ruggeri Laderchi, in qualità di agente, successivamente dai sigg. T. van Rijn e L. Visaggio, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 14 ottobre 1999 nelle cause riunite T-191/96 e T-106/97, CAS Succhi di Frutta/Commissione (Racc. pag. II-3181),

procedimento in cui l'altra parte è:

CAS Succhi di Frutta SpA, con sede in Castagnaro, rappresentata inizialmente dagli avv.ti A. Tizzano, G.M. Roberti e F. Sciaudone, successivamente dagli avv.ti G. M. Roberti e F. Sciaudone,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), e dalla sig.ra F. Macken, giudici,

avvocato generale: sig. S. Alber

cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale pronunciate all'udienza del

24 ottobre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto giuridico, fatti e procedimento

«1 Il 4 agosto 1995 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1975/95, relativo all’azione di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell’Armenia, dell’Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan (GU L 191, pag. 2; in prosieguo: il “regolamento n. 1975/95”). Nei primi due ‘considerando’ di tale regolamento si rileva che “occorre prevedere la messa a disposizione per le popolazioni della Georgia, dell’Armenia, dell’Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan di prodotti agricoli al fine di migliorare le condizioni di rifornimento, tenendo conto delle diversità delle situazioni locali e, al contempo, non compromettendo l’evoluzione verso un approvvigionamento secondo le regole del mercato”, e che “la Comunità dispone di prodotti agricoli all’ammasso in seguito a misure di intervento e che, in via eccezionale, occorre smaltire questi prodotti in via prioritaria per realizzare l’azione prevista”.

2 A tenore dell’art. 1 del regolamento n. 1975/95:

“Si procede, nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad azioni con una fornitura gratuita a favore delle popolazioni della Georgia, dell’Armenia, dell’Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan di prodotti agricoli da determinare, disponibili in seguito a misure di intervento; in caso di indisponibilità temporanea dei prodotti all’intervento, gli stessi possono essere mobilizzati sul mercato comunitario al fine di rispettare gli impegni assunti dalla Comunità”.

3 L’art. 2 del regolamento n. 1975/95 dispone:

“1. I prodotti sono forniti tali e quali o dopo trasformazione.

(...)”.

4 Successivamente, la Commissione ha emanato il regolamento (CE) 18 agosto 1995, n. 2009, recante disposizioni applicabili alla fornitura gratuita di prodotti agricoli provenienti dalle scorte di intervento, destinati alla Georgia, all’Armenia, all’Azerbaigian, al Kirghizistan e al Tagikistan, prevista dal regolamento n. 1975/95 (GU L 196, pag. 4; in prosieguo: il “regolamento n. 2009/95”).

5 Nel secondo ‘considerando’ del regolamento n. 2009/95 si rileva che

“(...) le forniture gratuite sono da effettuarsi sotto forma di prodotti agricoli non trasformati provenienti dalle scorte di intervento, nonché di prodotti della stessa categoria non disponibili all’intervento; (...) occorre pertanto definire le modalità specifiche per la fornitura di prodotti trasformati; (...) si deve prevedere, in particolare, la possibilità che tali forniture vengano pagate in materie prime provenienti dalle scorte di intervento”.

6 L’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2009/95 dispone:

“La gara può vertere sul quantitativo di prodotti da prelevare fisicamente dalle scorte di intervento come corrispettivo per la fornitura di prodotti trasformati della stessa categoria merceologica allo stadio di consegna da stabilirsi nel bando di gara”.

7 Secondo l’art. 6, n. 1, lett. e), sub 1), del regolamento n. 2009/95, l’offerta, per essere valida, deve contenere, in caso di applicazione dell’art. 2, n. 2, “la quantità di prodotti proposta espressa in tonnellate (peso netto) in cambio di una tonnellata netta di prodotto finito nelle condizioni e allo stadio di consegna previste nel bando di gara”.

8 A tenore dell’art. 6, n. 2, del regolamento n. 2009/95:

“Un’offerta che non sia presentata a norma del presente articolo, che non risponda che parzialmente alle condizioni del regolamento della gara, o che contenga condizioni diverse da quelle stabilite dal presente regolamento potrà essere rifiutata”.

9 Ai sensi dell’art. 15, n. 1, del regolamento n. 2009/95, nei bandi di gara sono specificate tra l’altro:

“– le clausole e condizioni complementari,

10 Secondo l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 2009/95, nel caso di gara di cui all’art. 2, n. 2, del medesimo regolamento il bando in particolare specifica:

«– le partite o i gruppi di partite da prendere in consegna in pagamento della fornitura;

11 La Commissione ha poi emanato il regolamento (CE) 7 febbraio 1996, n. 228, relativo alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell’Armenia e dell’Azerbaigian (GU L 30, pag. 18; in prosieguo: il “regolamento n. 228/96”).

12 Il primo e il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 228/96 recitano:

“(...) il regolamento (CE) n. 1975/95 prevede che le azioni di fornitura di prodotti agricoli possano riguardare derrate alimentari disponibili o che possono essere ottenute sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti disponibili a seguito di misure di intervento;

(...) per rispondere alle richieste dei paesi beneficiari di succhi di frutta e confetture di frutta è opportuno indire una gara per la determinazione delle condizioni più vantaggiose per la fornitura di tali prodotti e di prevedere il pagamento dell’aggiudicatario in frutta ritirata dal mercato a seguito di operazioni di ritiro, in applicazione degli articoli 15 e 15bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [GU L 118, pag. 1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione [GU L 132, pag. 8]”.

13 Ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 228/96:

“È indetta una gara per la fornitura di un massimo di 1 000 tonnellate di succhi di frutta, 1 000 tonnellate di succhi di frutta concentrati e 1 000 tonnellate di confettura di frutta, come indicato nell’allegato I, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 2009/95, in particolare all’articolo 2, paragrafo 2, nonché in conformità alle disposizioni specifiche del presente regolamento”.

14 L’allegato I del regolamento n. 228/96 contiene le seguenti precisazioni:

Partita n. 1 Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di meleProdotto da ritirare: mele

Partita n. 2 Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di mele concentrato al 50% Prodotto da ritirare: mele

Partita n. 3 Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di aranceProdotto da ritirare: arance

Partita n. 4 Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di arance concentrato al 50%Prodotto da ritirare: arance

Partita n. 5 Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di confetture di frutta variaProdotto da ritirare: mele

Partita n. 6 Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di confetture di frutta variaProdotto da ritirare: arance

Per ognuna di tali partite la data di consegna è fissata al 20 marzo 1996.

15 Con lettera 15 febbraio 1996 la [CAS Succhi di Frutta SpA; in prosieguo: la “Succhi di Frutta” o la “ricorrente”] ha presentato un’offerta per le partite nn. 1 e 2, proponendo di ritirare come pagamento della fornitura dei suoi prodotti per ciascuna di queste due partite 12 500 e 25 000 tonnellate di mele.

16 La Trento Frutta SpA (in prosieguo: la “Trento Frutta”) e la Loma GmbH (in prosieguo: la “Loma”) hanno offerto, rispettivamente, di ritirare 8 000 tonnellate di mele per la partita n. 1 e 13 500 tonnellate di mele per la partita n. 2. Inoltre, la Trento Frutta ha fatto presente che, in caso di insufficienza di mele, era pronta a ricevere pesche.

17 Il 6 marzo 1996 la Commissione ha indirizzato all’Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (in prosieguo: l’“AIMA”), con copia alla Trento Frutta, la nota n. 10663, in cui comunicava che aveva aggiudicato le partite nn. 1, 3, 4, 5 e 6 a quest’ultima. Secondo tale nota, la Trento Frutta avrebbe ricevuto, come pagamento, un accesso prioritario alle seguenti quantità di frutta ritirate dal mercato:

Partita n. 1: 8 000 tonnellate di mele o, in alternativa, 8 000 tonnellate di pesche;

Partita n. 3: 20 000 tonnellate di arance o, in alternativa, 8 500 tonnellate di mele oppure 8 500 tonnellate di pesche;

Partita n. 4: 32 000 tonnellate di arance o, in alternativa, 13 000 tonnellate di mele oppure 13 000 tonnellate di pesche;

Partita n. 5: 18 000 tonnellate di mele o, in alternativa, 18 000 tonnellate di pesche;

Partita n. 6: 45 000 tonnellate di arance o, in alternativa, 18 000 tonnellate di mele oppure 18 000 tonnellate di pesche.

18 Il 13 marzo 1996 la Commissione ha indirizzato all’AIMA la nota n. 11832 in cui comunicava di aver aggiudicato la partita n. 2 alla Loma contro il ritiro di 13 500 tonnellate di mele.

19 L’AIMA ha preso, conformemente al regolamento n. 228/96, i provvedimenti necessari per l’esecuzione delle citate note della Commissione nn. 10663 e 11832 con circolare 21 marzo 1996, n. 93, che riprendeva il contenuto di queste.

20 Il 14 giugno 1996 la Commissione ha emanato la decisione C(96) 1453, relativa alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinati alle popolazioni dell’Armenia e dell’Azerbaigian prevista dal regolamento n. 228/96 (in prosieguo: la «decisione 14 giugno 1996»). Nel secondo ‘considerando’ della detta decisione si rileva che dal momento in cui è stata decisa l’aggiudicazione i quantitativi dei prodotti in causa ritirati dal mercato erano irrilevanti rispetto ai quantitativi necessari e che per i due prodotti la campagna di ritiro era praticamente conclusa. Era quindi necessario, per portare a termine questa operazione, consentire agli aggiudicatari che lo desiderassero di ottenere in pagamento, in sostituzione delle mele e delle arance, la fornitura di altri prodotti ritirati dal mercato in proporzioni prestabilite che riflettessero l’equivalenza di trasformazione dei prodotti in causa.

21 L’art. 1 della decisione 14 giugno 1996 dispone che i prodotti ritirati dal mercato sono messi a disposizione degli aggiudicatari (cioè la Trento Frutta e la Loma) su loro richiesta, secondo i seguenti coefficienti di equivalenza:

a) una tonnellata di pesche per una tonnellata di mele,

b) 0,667 tonnellate di albicocche per una tonnellata di mele,

c) 0,407 tonnellate di pesche per una tonnellata di arance,

d) 0,270 tonnellate di albicocche per una tonnellata di arance. 22 Tale decisione è stata indirizzata alla Repubblica italiana, alla Repubblica francese, alla Repubblica ellenica e al Regno di Spagna.

23 Il 22 luglio 1996 la Commissione ha emanato la decisione C(96) 1916, relativa alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinati alle popolazioni dell’Armenia e dell’Azerbaigian, conformemente al regolamento n. 228/96 (in prosieguo: la “decisione 22 luglio 1996”). Secondo il terzo ‘considerando’ della detta decisione, la quantità disponibile di pesche e albicocche non sarebbe stata sufficiente per la conclusione dell’operazione ed era quindi opportuno permettere, altresì, di sostituire nettarine alle mele che dovevano essere prelevate dagli aggiudicatari.

24 L’art. 1 della decisione 22 luglio 1996 dispone che i prodotti ritirati dal mercato sono messi a disposizione della Trento Frutta e della Loma su loro richiesta, secondo il coefficiente di equivalenza 1,4 tonnellate di nettarine per una tonnellata di mele.

25 Tale decisione è stata indirizzata alla Repubblica italiana.

26 Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, e notificato all’AIMA il 24 luglio 1996, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della citata circolare n. 93/96 dell’AIMA.

27 Il 26 luglio 1996, nel corso di una riunione tenutasi a sua richiesta con i servizi della direzione generale “Agricoltura” della Commissione (DG VI), la ricorrente ha presentato le sue obiezioni alla sostituzione di altre frutta alle mele e alle arance autorizzata dalla Commissione ed ha ottenuto una copia della decisione 14 giugno 1996.

28 Il 2 agosto 1996 la ricorrente ha fatto pervenire alla Commissione la “relazione tecnica n. 94”, realizzata dal Dipartimento Territorio e Sistemi Agro‑Forestali dell’Università di Padova, in merito ai coefficienti di equivalenza economica tra varie frutta ai fini della trasformazione in succo.

29 Il 6 settembre 1996 la Commissione ha emanato la decisione C(96) 2208, che modifica la decisione della Commissione 14 giugno 1996, relativa alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinati alle popolazioni dell’Armenia e dell’Azerbaigian conformemente al regolamento n. 228/96 (in prosieguo: la “decisione 6 set tembre 1996”). A tenore del secondo ‘considerando’ della detta decisione, per realizzare una sostituzione più equilibrata, sull’insieme del periodo di ritiro delle pesche, tra mele ed arance utilizzate per la fornitura di succhi di frutta alle popolazioni del Caucaso e pesche ritirate dal mercato per il pagamento di tali forniture, era opportuno modificare i coefficienti stabiliti nella decisione 14 giugno 1996. I nuovi coefficienti dovevano applicarsi unicamente ai prodotti che non erano ancora stati ritirati dagli aggiudicatari a titolo di pagamento delle forniture.

30 Ai sensi dell’art. 1 della decisione 6 settembre 1996, l’art. 1, n. 1, lett. a) e c), della decisione 14 giugno 1996 era così modificato:

“a) 0,914 tonnellate di pesche per una tonnellata di mele,

(...)

c) 0,372 tonnellate di pesche per una tonnellata di arance”. 31 Tale decisione è stata indirizzata alla Repubblica italiana, alla Repubblica francese, alla Repubblica ellenica e al Regno di Spagna.

32 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 novembre 1996, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione 6 settembre 1996; tale causa è stata iscritta a ruolo con il numero T‑191/96.

33 Con ordinanza 26 febbraio 1997, causa T‑191/96 R, CAS Succhi di Frutta/Commissione (Racc. pag. II‑211), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione 6 settembre 1996, presentata dalla ricorrente il 16 gennaio 1997.

34 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 aprile 1997, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione 22 luglio 1996, deducendo di aver ricevuto copia della detta decisione solo il 30 gennaio 1997, nel contesto del procedimento sommario. Tale causa è stata iscritta a ruolo con il numero T‑106/97.

35 Con ordinanza 20 marzo 1998, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha respinto l’istanza proposta dall’Allione Industria Alimentare SpA [in prosieguo: la “Allione”] al fine di essere autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente nella causa T‑191/96 (Racc. pag. II‑573).

36 Con ordinanza 14 ottobre 1998, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha disposto la riunione delle cause T‑191/96 e T‑106/97 ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

37 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, esso ha invitato la Commissione a dichiarare per iscritto prima dell’udienza quale fosse lo stato delle scorte di mele disponibili presso enti d’intervento al momento dei fatti. La Commissione ha ottemperato a tale invito entro il termine impartito. L’udienza si è svolta il 10 febbraio 1999».

La sentenza impugnata

Sulla ricevibilità

«50 L’art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) offre, nel quarto comma, alle persone fisiche o giuridiche la possibilità di proporre un ricorso d’annullamento contro le decisioni di cui sono destinatarie e contro quelle che, pur apparendo come un regolamento o una decisione rivolta ad altre persone, le riguardino direttamente ed individualmente.

51 Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono essere individualmente riguardati, ai sensi di detta disposizione, solo se la decisione li tocchi a motivo di determinate qualità personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifichi in modo analogo al destinatario (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197; v., ad esempio, sentenza del Tribunale 11 febbraio 1999, causa T‑86/96, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt‑Unternehmen e Hapag Lloyd Fluggesellschaft/Commissione, Racc. pagg. II‑179, punto 42, e la giurisprudenza citata).

52 È pacifico, nel caso di specie, che la ricorrente ha partecipato alla gara per l’aggiudicazione delle partite nn. 1 e 2 e che la partita n. 1 è stata attribuita alla Trento Frutta.

53 D’altra parte, la Commissione non nega che la sua citata nota 6 marzo 1996, n. 10663, contenga elementi che non corrispondono alle condizioni poste nel bando di gara previsto dal regolamento n. 228/96 in quanto prevede, in particolare, la sostituzione di pesche alle mele e alle arance come modo di pagamento delle forniture della Trento Frutta. La suddetta nota comporta quindi una modifica delle modalità di pagamento previste per le diverse partite.

54 La modifica delle modalità di pagamento previste per le diverse partite è stata ratificata con la decisione 14 giugno 1996 nei confronti di tutti gli aggiudicatari. In seguito la ricorrente ha chiesto alla Commissione di riesaminare tale decisione. A tal fine tra i servizi della DG VI e la ricorrente si è tenuta, il 26 luglio 1996, una riunione a seguito della quale questa ha fatto pervenire alla Commissione la relazione tecnica n. 94 (punti 27 e 28, supra).

55 Alla luce degli elementi nuovi così portati a sua conoscenza e di un riesame dell’insieme della situazione, in particolare del livello dei prezzi delle pesche sul mercato comunitario accertato dai suoi servizi a metà agosto 1996 (v. il documento di lavoro della DG VI, allegato 11 del controricorso), la Commissione ha adottato la decisione controversa 6 settembre 1996, che prevede nuovi coefficienti d’equivalenza tra le pesche, da una parte, e le mele e le arance, dall’altra.

56 Di conseguenza, la decisione controversa deve considerarsi una decisione autonoma, adottata a seguito di una domanda della ricorrente, in base ad elementi nuovi, e che modifica le condizioni per l’aggiudicazione in quanto prevede, con coefficienti d’equivalenza diversi, la sostituzione di pesche alle mele e alle arance come modo di pagamento degli aggiudicatari, e ciò nonostante i contatti intercorsi nel frattempo tra le parti.

57 Alla luce di quanto sopra si deve ritenere che la ricorrente sia individualmente riguardata dalla decisione controversa. Essa lo è, in primo luogo, nella sua qualità di offerente non prescelta in quanto una delle rilevanti condizioni per l’aggiudicazione – quella riguardante il modo di pagamento delle forniture di cui trattasi – è stata successivamente modificata dalla Commissione. Infatti, un siffatto offerente non è individualmente riguardato soltanto dalla decisione della Commissione che determina l’esito favorevole o sfavorevole di ciascuna delle offerte presentate a seguito del bando di gara [sentenza 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777, punto 25]. Esso conserva anche un interesse individuale a vigilare affinché le condizioni del bando di gara siano osservate nella fase di esecuzione della stessa aggiudicazione. Infatti, la mancanza di indicazioni da parte della Commissione, nel bando di gara, della possibilità per gli aggiudicatari di ottenere frutta diversa da quella prevista come pagamento delle loro forniture ha privato la ricorrente della possibilità di presentare un’offerta diversa da quella che essa aveva presentato e di disporre quindi delle stesse opportunità della Trento Frutta.

58 In secondo luogo, nelle specifiche condizioni del caso di specie, la ricorrente è individualmente riguardata dalla decisione controversa in quanto questa è stata adottata a seguito del riesame dell’insieme della situazione, operato a sua domanda e alla luce, in particolare, dei dati supplementari che essa ha presentato alla Commissione.

59 La ricorrente è altresì direttamente riguardata dalla decisione controversa, dato che la Commissione non ha lasciato alcun margine di valutazione alle autorità nazionali quanto alle modalità di attuazione di tale decisione (v., ad esempio, sentenza della Corte 13 maggio 1971, cause riunite 41/70, 42/70, 43/70 e 44/70, International Fruit Company/Commissione, Racc. pag. 411, punti 25‑28).

60 Si deve poi respingere l’argomento relativo al fatto che la ricorrente non ha impugnato entro i termini prescritti la decisione 14 giugno 1996, dato che la decisione controversa non può considerarsi come un atto meramente confermativo di questa. Infatti, come si è rilevato sopra, la Commissione ha accettato, su richiesta della ricorrente, di riesaminare la sua decisione 14 giugno 1996 e la decisione controversa è stata adottata a seguito di tale riesame. D’altronde, la decisione controversa fissa coefficienti di equivalenza diversi e si basa su elementi nuovi. Di conseguenza, il ricorso della ricorrente non può essere dichiarato irricevibile per questo motivo (v. sentenze del Tribunale 3 marzo 1994, causa T‑82/92, Cortes Jimenez e a./Commissione, Racc. PI pag. II‑237, punto 14; 15 ottobre 1997, causa T‑331/94, IPK/Commissione, Racc. pag. II‑1665, punto 24; 8 luglio 1998, causa T‑130/96, Aquilino/Consiglio, Racc. PI pag. II‑1017, punto 34, e 21 ottobre 1998, causa T‑100/96, Vicente‑Nuñez/Commissione, Racc. PI pag. II‑1779, punti 37‑42).

61 Si deve respingere altresì l’argomento secondo il quale la ricorrente non avrebbe alcun interesse ad agire poiché l’annullamento della decisione controversa avrebbe il solo effetto di ripristinare i coefficienti, per essa meno favorevoli, previsti nella decisione 14 giugno 1996.

62 Infatti, non occorre presumere, per valutare la ricevibilità del ricorso, che una sentenza d’annullamento della decisione 6 settembre 1996 avrebbe il solo scopo di rendere nuovamente validi i coefficienti d’equivalenza previsti dalla decisione 14 giugno 1996, tenuto conto, in particolare, dell’obbligo della Commissione di adottare i provvedimenti che l’esecuzione della presente sentenza comporta, in conformità all’art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE) (v. sentenza della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris/Commissione, Racc. pag. 2181, punti 27‑32).

63 Comunque, dal punto 32 della citata sentenza Simmenthal/Commissione risulta che, anche nel caso in cui una decisione di aggiudicazione sia stata pienamente attuata a favore di altri concorrenti, un offerente ha pur sempre un interesse all’annullamento di tale decisione per ottenere dalla Commissione un’adeguata rettifica della propria situazione o per indurre la Commissione ad apportare, in futuro, le opportune modifiche al sistema delle gare nel caso in cui questo fosse dichiarato contrastante con determinate esigenze giuridiche. Tale giurisprudenza può essere trasposta nel caso di specie, tanto più che è pacifico che le operazioni contemplate dal bando di gara de quo non erano state ancora pienamente attuate al momento dell’adozione della decisione controversa.

64 Da quanto precede risulta che il ricorso è ricevibile».

Sul merito

«72 Relativamente alla direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5), la Corte ha affermato che, quando un ente aggiudicatore ha fissato prescrizioni nel capitolato d’appalto, il rispetto del principio della parità di trattamento degli offerenti impone che tutte le offerte siano conformi a tali prescrizioni allo scopo di garantire un raffronto obiettivo tra le offerte (sentenze della Corte 22 giugno 1993, causa C‑243/89, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I‑3353, punto 37, e 25 aprile 1996, causa C‑87/94, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑2043, punto 70). Inoltre, ha affermato che la procedura del raffronto tra le offerte deve rispettare, in tutte le sue fasi, tanto il principio della parità di trattamento degli offerenti quanto quello della trasparenza, affinché tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione delle loro offerte (sentenza Commissione/Belgio, citata, punto 54).

73 Questa giurisprudenza si può trasporre nel caso di specie. Ne deriva che la Commissione era tenuta a precisare chiaramente nel bando di gara l’oggetto e le condizioni della gara ed a conformarsi rigorosamente alle condizioni enunciate affinché tutti gli offerenti disponessero delle stesse possibilità nella formulazione delle loro offerte. In particolare, la Commissione non poteva modificare successivamente le condizioni della gara, in particolare quelle vertenti sull’offerta da presentare, in un modo non previsto nel bando di gara stesso, senza trasgredire il principio di trasparenza.

74 Come è stato rilevato sopra, la decisione controversa consente agli aggiudicatari, cioè alla Trento Frutta e alla Loma, di prelevare in pagamento delle loro forniture prodotti diversi da quelli contemplati dal bando di gara, in particolare pesche in sostituzione delle mele e delle arance.

75 Una sostituzione del genere non è prevista dal bando di gara quale risulta dal regolamento n. 228/96. Infatti, emerge dall’allegato I di tale regolamento, interpretato secondo l’art. 15, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2009/95 (v. punti 9‑13 supra), che solo i prodotti citati, cioè, per quanto riguarda le partite nn. 1, 2 e 5, mele e, per quanto riguarda le partite nn. 3, 4 e 6, arance, potevano essere ritirati dagli aggiudicatari come pagamento delle forniture.

76 Inoltre dall’art. 6, n. 1, lett. e), sub 1), del regolamento n. 2009/95 (v. punto 7, supra) risulta che un’offerta, per essere valida, doveva contenere il quantitativo di prodotti richiesto dall’offerente come pagamento della fornitura di prodotti trasformati nelle condizioni previste nel bando di gara.

77 La sostituzione delle pesche alle mele o alle arance in pagamento delle forniture di cui trattasi e la fissazione dei coefficienti d’equivalenza tra tali frutta costituiscono quindi una rilevante modifica di una condizione sostanziale del bando di gara, cioè le modalità di pagamento dei prodotti da fornire.

78 Ora, contrariamente a quanto afferma la Commissione, nessuna delle disposizioni da essa citate, in particolare il primo e il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 228/96 e l’art. 2, n. 2, del regolamento n. 1975/95 (punti 3 e 12, supra), autorizza, neanche implicitamente, una sostituzione del genere. Non è nemmeno prevista una sostituzione nell’ipotesi, prospettata dalla Commissione, in cui i quantitativi di frutta nei magazzini d’intervento siano insufficienti e le frutta di sostituzione fornite come pagamento agli aggiudicatari appartengano allo “stesso gruppo di prodotti” dei loro fornitori.

79 Del resto, la decisione controversa prevede non soltanto la sostituzione di pesche alle mele e alle arance, ma fissa pure coefficienti d’equivalenza con riferimento ad eventi verificatisi successivamente alla gara, cioè il livello dei prezzi delle frutta di cui trattasi sul mercato a metà agosto 1996, mentre la presa in considerazione di tali elementi, successivi alla gara, per determinare le modalità di pagamento applicabili alle forniture in questione non è affatto prevista nel bando di gara.

80 Inoltre, i dati forniti dalla Commissione nel corso del giudizio (v. l’allegato 3 del controricorso e la risposta della Commissione ai quesiti del Tribunale) non attestano che, al momento dell’adozione della decisione controversa, esistesse una indisponibilità di mele nei magazzini d’intervento tale da impedire l’esecuzione delle operazioni contemplate dal bando di gara.

81 Anche ammettendo che siffatta indisponibilità di mele da poter ritirare sia esistita a livello comunitario, ciò non toglie che toccava alla Commissione prevedere, nel bando di gara, le precise condizioni di una sostituzione di frutta a quella prevista quale pagamento delle forniture in questione, al fine di osservare i principi di trasparenza e di parità di trattamento. In mancanza, la Commissione doveva bandire una nuova procedura di gara.

82 Da quanto precede risulta che la decisione controversa viola il bando di gara previsto dal regolamento n. 228/96 e i principi di trasparenza e di parità di trattamento e che essa deve quindi essere annullata, senza che sia necessario statuire sugli altri motivi sollevati dalla ricorrente».

«1) La decisione della Commissione 6 settembre 1996, C(96) 2208, è annullata.

(…)

3) La Commissione è condannata alle spese nella causa T‑191/96. (...)».

Ricorso dinanzi alla Corte

Sull’impugnazione della Commissione

Sui motivi relativi alla ricevibilità del ricorso presentato dalla Succhi di Frutta nella causa T‑191/96

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sui motivi relativi alla fondatezza del ricorso presentato dalla Succhi di Frutta nella causa T‑191/96

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce

1) Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto. La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese del presente procedimento.

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