Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 marzo 1999.

Priimta 1999-03-04 · ECLI:EU:C:1999:118 · Court of Justice · Kalbos: EN · IT · SV · FR · DE

Byla
C-258/97
Teismas
Court of Justice
Data
1999-03-04
ECLI
ECLI:EU:C:1999:118
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasP.J.G. KapteynTeisėjasG. HirschTeisėjasJ.L. MurrayTeisėjasH. RagnemalmTeisėjasR. SchintgenTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasA. SaggioKanclerisH.A. Rühl
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-258/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI)

e

Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft,

>domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), e della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori P.J.G. Kapteyn (relatore), presidente di sezione, G. Hirsch, J.L. Murray, H. Ragnemalm e R. Schintgen, giudici,

avvocato generale: signor A. Saggio

cancelliere: signor H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

sentite le osservazioni orali della Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft, rappresentata dall'avv. Klaus Messiner, e dal signor Gerhard Maderthaner, direttore del servizio giuridico, del governo austriaco, rappresentato dal signor Michael Fruhmann, della cancelleria, e della Commissione, rappresentata dal signor Hendrik van Lier e dalla signora Claudia Schmidt, all'udienza del 17 giugno 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 1_ ottobre 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con ordinanza 8 luglio 1997, pervenuta in cancelleria il 17 luglio successivo, l'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, cinque questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), e della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che oppone la società Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI) (in prosieguo: la «ricorrente») alla Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft (società per le gestione degli ospedali del Land, in prosieguo: la «convenuta») quanto all'assegnazione di un appalto di servizi concernente il progetto di costruzione di un ospedale pediatrico a Klagenfurt.

Il diritto comunitario

3 L'art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, nella sua versione derivante dall'art. 41 della direttiva 92/50, è redatto come segue:

«1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE, 77/62/CEE e 92/50/CEE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare nell'articolo 2, paragrafo 7, qualora violino il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono».

4 L'art. 1, nn. 2 e 3, della direttiva 89/665 recita:

«2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.

5 L'art. 2 della stessa direttiva dispone:

«1. Gli Stati membri fanno sì che i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui all'articolo 1 prevedano i poteri che permettano di:

a) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica di un appalto o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dalle autorità aggiudicatrici;

b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nei documenti di gara, nei capitolati d'oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione;

c) accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione. (...)

La nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato sono soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l'autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità. Per lo meno il presidente di tale organo indipendente deve avere le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. L'organo indipendente prende le proprie decisioni all'esito di una procedura in contraddittorio e tali decisioni producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti».

6 Gli artt. 8, 9 e 10 della direttiva 92/50 dispongono:

Articolo 8

«Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell'allegato I A vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI».

Articolo 9

«Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell'allegato I B vengono aggiudicati conformemente agli articoli 14 e 16».

Articolo 10

«Gli appalti aventi per oggetto contemporaneamente servizi elencati nell'allegato I A e servizi figuranti nell'allegato I B vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI qualora il valore dei servizi elencati nell'allegato I A risulti superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato I B. In caso contrario l'appalto viene aggiudicato conformemente agli articoli 14 e 16».

7 Ai sensi dell'art. 168 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21), la direttiva 92/50 doveva essere recepita nel diritto austriaco anteriormente al 1_ gennaio 1995.

Il diritto austriaco

8 Per quanto riguarda il Land della Carinzia, la direttiva 89/665 è stata recepita col Kärntner Auftragsvergabegesetz (legge del Land della Carinzia sull'aggiudicazione degli appalti pubblici), entrato in vigore il 1_ gennaio 1994 (LGBl. n. 55/1994). Nella sezione VIII (mezzi di ricorso), l'art. 59 I dispone che il procedimento di aggiudicazione degli appalti pubblici ai sensi di detta legge è soggetto al controllo dell'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten (organismo amministrativo indipendente incaricato del controllo di legalità degli atti dell'amministrazione del Land, in prosieguo: l'«UVK»).

9 Le disposizioni relative a detto organo sono raccolte in una legge speciale, vale a dire il Kärntner Verwaltungssenatsgesetz (LGBl. n. 104/1990). Questa legge disciplina in particolare le competenze di detto organo, la sua composizione e la sua indipendenza.

10 E' pacifico che nel Land della Carinzia il recepimento della direttiva 92/50 ha prodotto effetti soltanto a partire dal 1_ luglio 1997.

Le questioni pregiudiziali

11 La ricorrente presentava un'offerta in occasione di un procedimento di aggiudicazione di appalto organizzato dalla convenuta, relativo alla costruzione di un ospedale pediatrico a Klagenfurt. L'appalto aveva ad oggetto una serie di servizi di ingegneria, tra cui attività di pianificazione e di consulenza per diverse apparecchiature mediche.

12 Dopo che l'appalto era stato aggiudicato alla società viennese CMT Medizintechnik Gesellschaft mbH, la ricorrente, che aveva concorso alla stessa gara di appalto, proponeva un ricorso dinanzi all'UVK, deducendo l'illegittimità dell'aggiudicazione per violazione della normativa comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

13 Ritenendo di non essere in grado di pronunciarsi sulla controversia di cui era investito senza aver ottenuto chiarimenti sull'interpretazione delle direttive 89/665 e 92/50, l'UVK ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti cinque questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 2, n. 8, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, debba essere interpretato nel senso che l'Unabhängiger Verwaltungssenat della Carinzia presenta i requisiti di giudice competente per le procedure di ricorso relative ad appalti di servizi.

2) Se questa o altre disposizioni della direttiva del Consiglio 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, dalle quali scaturisce un diritto soggettivo a promuovere una procedura di ricorso dinanzi ad autorità o a giudici quali definiti all'art. 2, n. 8, della direttiva 89/665/CEE, debbano essere interpretate nel senso che esse sono così precise e concrete, che un singolo, qualora la direttiva in questione non sia stata attuata da uno Stato membro, possa far valere con successo in un procedimento tale diritto nei confronti del detto Stato.

3) Se le disposizioni dell'art. 41 della direttiva 92/50/CEE, in combinato disposto con la direttiva 89/665/CEE, che fondano un diritto da parte dei singoli a promuovere una procedura di ricorso, debbano essere interpretate nel senso che un giudice nazionale quale l'Unabhängiger Verwaltungssenat della Carinzia, nello svolgere una procedura di ricorso sulla base della legge nazionale, come i §§ 59 e ss. della legge della Carinzia sulle aggiudicazioni di appalti e i relativi regolamenti di applicazione, possa poi disapplicare tali norme qualora l'avvio di una procedura di ricorso ai sensi della detta legge della Carinzia sulle aggiudicazioni per un'aggiudicazione di appalti di servizi lo impedisca e quindi possa ugualmente avviare una procedura di ricorso ai sensi della sezione 8 della legge della Carinzia sulle aggiudicazioni di servizi.

4) Se, alla luce dell'art. 10 della direttiva 92/50/CEE, le prestazioni menzionate nell'esposizione dei fatti vadano qualificate come servizi ai sensi dell'allegato I A della direttiva 92/50/CEE, categoria 12 (servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrate; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi).

5) Se le disposizioni della direttiva 92/50/CEE debbano essere interpretate nel senso che esse rispondono ai presupposti definiti nella sentenza 14 dicembre 1974, causa 41/74, Van Duyn, punto 12, in materia di applicazione diretta di una direttiva comunitaria, sicché gli appalti di servizi di cui all'allegato I A della direttiva vadano aggiudicati con la procedura ivi prevista, oppure se le disposizioni della direttiva rilevanti nella fattispecie per le prestazioni di servizi menzionate all'allegato I A siano idonee a soddisfare i presupposti definiti nella causa di cui sopra». Sulla prima questione

14 Con la prima questione il giudice a quo chiede, in sostanza, se disposizioni come quelle che disciplinano la sua composizione e il suo funzionamento rispondano ai requisiti di cui all'art. 2, n. 8, della direttiva 89/665.

15 Si deve ricordare che quest'ultima disposizione riguarda gli organi dei responsabili delle procedure di ricorso contro i provvedimenti adottati dagli organi di base competenti in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati da detta direttiva.

16 Ai sensi dell'art. 2, n. 8, primo comma, della direttiva 89/665, gli Stati membri possono scegliere fra due sistemi per organizzare il sistema di controllo degli appalti pubblici.

17 Il primo sistema consiste nell'assegnare la competenza a conoscere dei ricorsi a organi di natura giurisdizionale. In base al secondo sistema, tale competenza è, in una prima fase, assegnata ad organismi che non costituiscono detti organi. In tal caso, i provvedimenti adottati da tali organismi devono poter costituire oggetto di un ricorso giurisdizionale, oppure di un ricorso presso un altro organo, il quale deve allora rispondere ai requisiti speciali di cui all'art. 2, n. 8, secondo comma, della direttiva 89/665 al fine di garantire un adeguato ricorso (sentenza 4 febbraio 1999, causa C-103/97, Köllensperger e Atzwanger, Racc. pag. I-551, punto 29).

18 Orbene, come ha rilevato nei paragrafi 12-14 delle sue conclusioni l'avvocato generale, un organismo come l'UVK possiede tutte le caratteristiche richieste perché gli sia riconosciuta la qualità di giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato.

19 Ne consegue che se, come nella fattispecie della causa principale, l'organo responsabile dei ricorsi presenta natura giurisdizionale, non si applicano i requisiti speciali stabiliti dall'art. 2, n. 8, secondo comma, della direttiva 89/665.

20 Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve rispondere al giudice a quo che i requisiti enunciati nell'art. 2, n. 8, della direttiva 89/665 non si applicano ad organi la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati da norme come quelle che caratterizzano detto giudice.

Sulla seconda e sulla terza questione

21 Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice a quo chiede, in sostanza, se l'art. 2, n. 8, o altre disposizioni della direttiva 89/665 debbano essere interpretati nel senso che, in mancanza di un recepimento della direttiva 92/50 entro il termine all'uopo prescritto, gli organi di ricorso degli Stati membri competenti in materia di procedimenti di assegnazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, istituiti in forza del detto art. 2, n. 8, siano del pari legittimati a conoscere dei ricorsi relativi ai procedimenti di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

22 Al riguardo, si deve anzitutto ricordare che, nelle sentenze 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult (Racc. pag. I-4961, punto 40), e 24 settembre 1998, causa C-76/97, Tögel (Racc. pag. I-5357, punto 22), la Corte ha rilevato che spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare il giudice competente a risolvere liti vertenti sui diritti soggettivi, scaturenti dall'ordinamento comunitario, fermo restando, tuttavia, che gli Stati membri sono tenuti a garantire, in ogni caso, la tutela effettiva di detti diritti. Con questa riserva, non spetta alla Corte intervenire nella soluzione dei problemi di competenza che può sollevare, nell'ambito dell'ordinamento giudiziario nazionale, la definizione di determinate situazioni giuridiche fondate sul diritto comunitario.

23 Ai punti 41 e, rispettivamente, 23 delle stesse sentenze, la Corte ha poi dichiarato che l'art. 41 della direttiva 92/50, pur obbligando gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari a garantire ricorsi efficaci in materia di appalti pubblici di servizi, non indica quali devono essere gli organi nazionali competenti, né esige che siano gli stessi che gli Stati membri hanno designato in materia di appalti pubblici di forniture e di lavori.

24 E' tuttavia pacifico che, alla data in cui la ricorrente ha proposto il suo ricorso dinanzi all'UVK, la direttiva 92/50 non era stata recepita nel Land della Carinzia. Infatti, la legge che ha effettuato tale recepimento è entrata in vigore solo il 1_ luglio 1997.

25 Alla luce di circostanze del genere, la Corte ha ricordato, ai punti 43 e, rispettivamente, 25 delle menzionate sentenze Dorsch Consult e Tögel, che l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure il dovere che essi hanno in virtù dell'art. 5 del Trattato CE di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali. Essa ne ha dedotto che, nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato (v. sentenze 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc. pag. I-4135, punto 8; 16 dicembre 1993, causa C-334/92, Wagner Miret, Racc. pag. I-6911, punto 20, e 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 26).

26 Ai punti 44 e, rispettivamente, 26 delle menzionate sentenze Dorsch Consult e Tögel, la Corte ha inoltre rilevato che la questione della designazione di un organo competente a conoscere dei ricorsi in materia di appalti pubblici di servizi è pertinente anche in caso di mancata attuazione della direttiva 92/50. Infatti, qualora uno Stato membro abbia omesso di adottare i prescritti provvedimenti di esecuzione, o abbia adottato provvedimenti non conformi a una direttiva, la Corte ha riconosciuto, a determinate condizioni, il diritto dei singoli di far valere in giudizio una direttiva contro lo Stato membro inadempiente. Anche se tale garanzia minima non può bastare a uno Stato membro per giustificare la mancata adozione in tempo utile delle misure di attuazione adeguate allo scopo di ciascuna direttiva (v., in particolare, sentenza 2 maggio 1996, causa C-253/95, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2423, punto 13), essa può avere però l'effetto di legittimare i singoli a far valere nei confronti di uno Stato membro le disposizioni sostanziali della direttiva 92/50.

27 Infine, ai punti 45 e, rispettivamente, 27 delle stesse sentenze, la Corte ha rammentato che, se le norme nazionali non possono essere interpretate conformemente alla direttiva 92/50, gli interessati possono chiedere secondo le adeguate procedure del diritto nazionale il risarcimento del danno subìto per la mancata attuazione della direttiva nel termine prescritto (v., in particolare, sentenza 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 e C-190/94, Dillenkofer e a., Racc. pag. I-4845).

28 Si deve di conseguenza risolvere la seconda e la terza questione come segue: né l'art. 2, n. 8, né le altre disposizioni della direttiva 89/665 possono essere interpretati nel senso che, in mancanza di recepimento della direttiva 92/50 entro il termine all'uopo prescritto, gli organi di ricorso degli Stati membri competenti in materia di procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori, istituiti in forza dell'art. 2, n. 8, della direttiva 89/665, sono legittimati a conoscere altresì dei ricorsi riguardanti i procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. Tuttavia, le esigenze di un'interpretazione del diritto nazionale conforme alla direttiva 92/50 e di un'effettiva tutela dei diritti dei singoli impongono al giudice nazionale di verificare se le norme pertinenti del diritto nazionale consentano di riconoscere ai singoli un diritto di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. In circostanze come quelle della causa principale, l'organo giurisdizionale nazionale è tenuto in particolare ad accertare se detto diritto di ricorso possa essere esercitato dinanzi agli stessi organi previsti in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori.

Sulla quarta questione

29 Con la quarta questione il giudice nazionale chiede se prestazioni di servizi come quelle oggetto della gara d'appalto della convenuta rientrino nella categoria 12 dell'allegato I A della direttiva 92/50.

30 La categoria 12 dell'allegato I A della direttiva 92/50 comprende i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrate; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica e i servizi di sperimentazione tecnica ed analisi.

31 Per i motivi esposti dall'avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, è evidente che servizi come quelli oggetto della gara d'appalto della convenuta rientrano nella categoria 12 dell'allegato I A della direttiva 92/50.

32 Si deve pertanto risolvere la quarta questione nel senso che prestazioni di servizi come quelle oggetto della gara d'appalto della convenuta, che riguardano lavori relativi all'ideazione e all'esecuzione di progetti per la costruzione di una clinica pediatrica in un ospedale e delle relative apparecchiature mediche, rientrano nell'allegato I A, categoria 12, della direttiva 92/50.

Sulla quinta questione

33 Con la quinta questione il giudice a quo chiede in sostanza se le disposizioni della direttiva 92/50 possano essere invocate dai singoli dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali.

34 Come la Corte ha ricordato al punto 42 della sentenza Tögel, secondo una giurisprudenza costante (sentenza 20 settembre 1988, causa 31/87, Beentijes, Racc. pag. 4635, punto 40), in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva risultino essere, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere nei confronti dello Stato, tanto se questo non ha trasposto tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale, quanto se esso l'ha trasposta in modo inadeguato.

35 Occorre quindi esaminare se le disposizioni in esame della direttiva 92/50 risultino essere, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise per poter essere fatte valere da un singolo nei confronti dello Stato.

36 Al riguardo, si deve anzitutto rilevare che, come è stato affermato al punto 44 della sentenza Tögel, le disposizioni del titolo I, riguardante la sfera di applicazione ratione materiae e ratione personae della direttiva, e del titolo II, relativo alle procedure applicabili agli appalti aventi ad oggetto i servizi di cui agli allegati I A e I B, sono incondizionate e sufficientemente precise, così da poter essere fatte valere dinanzi ad un giudice nazionale.

37 E' stato del pari affermato, al punto 45 della sentenza Tögel, che, ai sensi degli artt. 8-10, contenuti nel titolo II, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate, in modo incondizionato e preciso, a procedere all'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi in base a procedure nazionali conformi alle disposizioni dei titoli III-VI per i servizi rientranti, integralmente o principalmente, nell'allegato I A e degli artt. 14 e 16 per i servizi rientranti, integralmente o principalmente, nell'allegato I B. L'art. 14 costituisce il titolo IV, mentre l'art. 16 è contenuto nel titolo V.

38 Infine, la Corte ha affermato nella stessa sentenza Tögel, al punto 46, che le dettagliate disposizioni dei titoli III-VI della direttiva 92/50, riguardanti la scelta delle procedure di aggiudicazione e le norme relative ai concorsi di progettazione, le norme comuni in campo tecnico e di pubblicità, nonché quelle relative ai criteri di partecipazione, di selezione e di aggiudicazione, sono, salvo talune eccezioni e sfumature che risultano dal loro tenore letterale, incondizionate e sufficientemente chiare e precise, così da poter essere fatte valere dai prestatori dinanzi ai giudici nazionali.

39 Si deve pertanto risolvere la quinta questione nel senso che le disposizioni dei titoli I e II della direttiva 92/50 possono essere fatte valere direttamente dai singoli dinanzi ai giudici nazionali. Quanto alle disposizioni dei titoli III-VI, esse possono essere del pari fatte valere da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale nella misura in cui dall'esame individuale del loro testo emerga che sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

40 Le spese sostenute dal governo austriaco, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, con ordinanza 8 luglio 1997, dichiara:

1) I requisiti di cui all'art. 2, n. 8, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, non si applicano ad organi la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati da norme come quelle che caratterizzano detto giudice.

2) Né l'art. 2, n. 8, né le altre disposizioni della direttiva 89/665 possono essere interpretati nel senso che, in mancanza di recepimento della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, entro il termine all'uopo prescritto, gli organi di ricorso degli Stati membri competenti in materia di procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori, istituiti in forza dell'art. 2, n. 8, della direttiva 89/665, sono legittimati a conoscere altresì dei ricorsi riguardanti i procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. Tuttavia, le esigenze di un'interpretazione del diritto nazionale conforme alla direttiva 92/50 e di un'effettiva tutela dei diritti dei singoli impongono al giudice nazionale di verificare se le norme pertinenti del diritto nazionale consentano di riconoscere ai singoli un diritto di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. In circostanze come quelle della causa principale, l'organo giurisdizionale nazionale è tenuto in particolare ad accertare se detto diritto di ricorso possa essere esercitato dinanzi agli stessi organi previsti in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori.

3) Prestazioni di servizi come quelle oggetto della gara d'appalto della convenuta, che riguardano lavori relativi all'ideazione e all'esecuzione di progetti per la costruzione di una clinica pediatrica in un ospedale e delle relative apparecchiature mediche, rientrano nell'allegato I A, categoria 12, della direttiva 92/50.

4) Le disposizioni dei titoli I e II della direttiva 92/50 possono essere fatte valere direttamente dai singoli dinanzi ai giudici nazionali. Quanto alle disposizioni dei titoli III-VI, esse possono essere del pari fatte valere da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale nella misura in cui dall'esame individuale del loro testo emerga che sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.