CASE OF MEDVEDYEV AND OTHERS v. FRANCE

[Italian Translation] by UFTDU (Unione forense per la tutela dei diritti umani)

Application no. 3394/03 · Delivered 2008-07-10 · ECLI:CE:ECHR:2008:0710JUD000339403 · Languages: IT · EN · FR

Application no.
3394/03
Delivered
2008-07-10
Respondent State
FRA
Conclusion
Violation of Art. 5-1;No violation of Art. 5-3;Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient
Convention articles
5, 5-1, 5-1-c, 5-3, 29, 29-3, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentNicolas BratzaJudgeJean-Paul CostaJudgeChristos RozakisJudgeFrançoise TulkensJudgeJosep CasadevallJudgeGiovanni BonelloJudgeCorneliu BîrsanJudgeBoštjan M. ZupančičJudgeLech GarlickiJudgeElisabet FuraJudgeKhanlar HajiyevJudgeDean SpielmannJudgeJán ŠikutaJudgeGeorge NicolaouJudgeNona TsotsoriaJudgeAnn PowerJudgeMihai PoalelungiRegistrarMichael O’Boyle
Summary
Preparing…

CONSIGLIO D’EUROPA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

QUINTA SEZIONE

MEDVEDYEV E ALTRI c. FRANCIA

(Ricorso n. 3394/03)

SENTENZA

STRASBURGO

10 luglio 2008

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.

traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo Nel caso Medvedyev e altri c. Francia,

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (quinta sezione), riunita in una Camera composta da :

Peer Lorenzen, Presidente,

Jean-Paul Costa,

Karel Jungwiert,

Renate Jaeger,

Mark Villiger,

Isabelle Berro-Lefèvre,

Mirjana Lazarova Trajkovska, giudici, e da Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 13 maggio ed il 17 giugno 2008,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data :

PROCEDURA

Sono comparsi :

Anne-Françoise Tissier, vice-direttrice dei diritti dell’uomo alla

direzione degli affari giuridici presso il ministero degli affari esteri ed

europei, agente,

Mostafa Mihraje, consigliere degli affari esteri per la vice-direzione dei

diritti dell’uomo della direzione degli affari giuridici presso il ministero

degli Affari esteri ed europei, consigliere,

François Martineau, capo dell’ufficio del diritto del mare alla direzione

centrale del commissariato della marina nazionale,

Elie Renard, magistrato presso la direzione degli affari criminali e della

grazia del Ministero della giustizia,

Serge Segura, vice-direttore del diritto del mare, della pesca e

dell’Antartica alla direzione degli affari giuridici presso il Ministero

degli affari esteri ed europei, consiglieri.

Patrice Spinosi, consigliere.

La Corte ha ascoltato le dichiarazioni di Spinosi e Tissier e le loro risposte alle domande dei giudici.

FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

Il Governo ha prodotto una nota verbale datata 7 giugno 2002, indirizzata dal Ministero degli affari esteri cambogiano all’ambasciata di Francia a Phnom Penh, ai sensi della quale :

« Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (...) facendo

riferimento alla sua nota n. 507/2002 in data 7 giugno 2002, ha l’onore di confermare

formalmente che il Governo reale di Cambogia autorizza le autorità francesi ad

intercettare, controllare

e

avviare procedimenti giudiziari nei confronti

dell’imbarcazione Winner, battente bandiera cambogiana (...) appartenente a (...)

presso le isole Marshall. (...) »

II. IL DIRITTO INTERNO ED INTERNAZIONALE RILEVANTE

« Traffico illecito via mare

illecito via mare, in conformità con il diritto internazionale del mare.

bandiera o che non batte nessuna bandiera, o che non sia in alcun modo immatricolata,

pratichi il traffico illecito, può domandare alle altre Parti di aiutarla a porre fine a tale

utilizzo. Le Parti così richieste forniscono tale assistenza compatibilmente con i mezzi

di cui dispongono.

libertà di navigazione conformemente al diritto internazionale e che inalbera la

bandiera o porta l’immatricolazione di un’altra Parte, pratichi un traffico illecito può

notificarla allo Stato di bandiera, domandare conferma dell’immatricolazione e, se

questa è confermata, chiedere a questo Stato l’autorizzazione di prendere misure

adeguate nei confronti di questa nave.

ad ogni altro accordo o intesa peraltro stipulati tra queste Parti, lo Stato di bandiera

può in particolare autorizzare lo Stato richiedente a :

a. fermare la nave

b. visitare la nave

c. se sono scoperte prove attestanti la partecipazione ad un traffico illecito, prendere

adeguati provvedimenti nei confronti della nave, delle persone che si trovano a bordo

e del carico.

tengono debitamente conto della necessità di non pregiudicare la sicurezza della vita

in mare e quella della nave e del suo carico e di non recare pregiudizio agli interessi

commerciali e giuridici dello Stato di bandiera o di ogni altro Stato interessato.

paragrafo 1 del presente articolo, subordinare la sua autorizzazione a condizioni

decise di comune accordo tra lo Stato di bandiera e lo Stato richiedente in particolare

per quanto riguarda la responsabilità.

indugio ad ogni domanda rivoltale da un’altra Parte in vista di determinare se una

nave che batte la sua bandiera vi è autorizzata, ed alle domande di autorizzazione

presentate in applicazione del paragrafo 3. Nel momento in cui diviene Parte alla

presente Convenzione ciascun Stato designa l’autorità, o, se del caso, le autorità

abilitate a ricevere tali domande ed a rispondervi. Entro il mese successivo a tale

designazione, il Segretario generale notifica a tutte le altre Parti l’autorità designata da

ciascuna di esse.

senza indugio lo Stato di bandiera interessato dei risultati di tale misura.

bilaterali o regionali in vista di dare effetto alle disposizioni del presente articolo o di

rafforzarne l’efficacia.

navi da guerra o da aeronavi militari o da altre navi o aeronavi a tal fine debitamente

abilitate che portano in maniera visibile un contrassegno esterno e che sono

identificabili come essendo al servizio dello Stato.

conto, conformemente con il diritto internazionale del mare, della necessità di non

sconfinare sui diritti e sugli obblighi e sull’esercizio della giurisdizione degli Stati

costieri, e di non pregiudicare tali diritti, obblighi o giurisdizione. »

La Francia non ha siglato invece l’accordo « relativo al traffico illecito via mare, in attuazione dell’articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope » conclusa a Strasburgo il 31 gennaio 1995 ed entrata in vigore il 1mo maggio 2000.

« Quando vi sono ragionevoli motivi di sospettare che un traffico di stupefacenti si

svolga a bordo di una delle navi di cui all’articolo 12 e che si trova al di l° delle acque

territoriali, i comandanti della navi dello Stato ed i comandanti di bordo delle aeronavi

dello Stato, incaricati della sorveglianza in mare, sono autorizzati ad eseguire o far

eseguire, sotto l’autorità del prefetto marittimo, che ne avvisa il procuratore della

Repubblica, le misure di controllo e di coercizione previste dal diritto internazionale e

dalla presente legge. »

L’articolo 12 della legge precisa (nella sua versione applicabile all’epoca dei fatti di causa) che l’articolo 13 si applica, oltre che alle navi battenti bandiera francese, « alle navi battenti bandiera di uno Stato parte alla Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988 diverso dalla Francia, o regolarmente immatricolate in uno di tali Stati, su domanda o con il consenso dello Stato di bandiera » (nella sua versione modificata dalla legge n. 2005-371 del 22 aprile 2005, l’articolo 12 riguarda le « navi battenti bandiera di uno Stato che ha sollecitato l’intervento della Francia o acconsentito alla sua domanda di intervento ») ed « alle navi che non issano alcuna bandiera o senza nazionalità ». Esso aggiunge che « la ricerca, la constatazione, il procedimento ed il giudizio dei reati relativi al traffico di stupefacenti commessi in mare » sono inoltre disciplinati dalle seguenti disposizioni (nella sua versione applicabile all’epoca dei fatti di causa) :

« Capitolo 1. – Le misure prese su richiesta o con il consenso di uno Stato parte alla

citata Convenzione firmata a Vienna il 20 dicembre 1988

Articolo 14

I. – Quando decide di visitare la nave, su domanda o con il consenso di uno Stato

parte alla citata Convenzione, il comandante può far procedere al sequestro dei

prodotti stupefacenti scoperti e degli oggetti o documenti che sembrano collegati al

traffico di stupefacenti.

Su di essi sono affissi i sigilli alla presenza del capitano della nave o di tutte le

persone che si trovano a bordo della stessa.

II. – Il comandante può ordinare il dirottamento della nave verso una posizione o un

porto adeguati quando devono essere eseguite a bordo delle investigazioni

approfondite che non possono essere effettuate in mare.

Il dirottamento può ugualmente essere ordinato verso un punto situato nelle acque

internazionali quando lo Stato di bandiera ne formula espressa domanda, al fine di

assumere il comando della nave.

III. – Il resoconto delle misure di esecuzione prese in applicazione dell’articolo 17

della Convenzione di Vienna così come i prodotti, gli oggetti o i documenti cui sono

stati affissi i sigilli sono rimessi alle autorità dello Stato di bandiera quando non si

deve procedere giudiziariamente sul territorio francese.

Capitolo II. – Competenza delle giurisdizioni francesi

Articolo 15

Gli autori o i complici di reati di traffico di stupefacenti commessi in alto mare

possono essere perseguiti e giudicati dalle giurisdizioni francesi quando sono conclusi

accordi bilaterali o multilaterali o accordi particolari tra gli Stati parte alla

Convenzione di Vienna.

Gli accordi particolari sono trasmessi per via diplomatica alle autorità francesi,

accompagnati da elementi che permettano di sospettare che un traffico di stupefacenti

avvenga a bordo di una nave.

Una copia di tali documenti è trasmessa con ogni mezzo e nel più breve tempo

possibile al procuratore della Repubblica.

Articolo 16

Oltre agli ufficiali di polizia giudiziaria che agiscono conformemente alle

disposizioni del codice di procedura penale, gli agenti doganali e, quando sono

specialmente autorizzati alle condizioni fissate con decreto del Consiglio di Stato, i

comandanti delle navi di Stato, gli ufficiali della marina nazionale imbarcati su tali

navi ed i comandanti delle aeronavi di Stato, incaricati della sorveglianza in mare,

possono accertare i reati in materia di traffico degli stupefacenti e ricercarne gli autori

secondo le seguenti modalità :

I. – Il procuratore della Repubblica competente è preliminarmente informato con

ogni mezzo delle operazioni programmate al fine della ricerca e dell’accertamento dei

reati.

I reati sono accertati per mezzo di processi-verbali che fanno fede fino a prova

contraria. Tali verbali sono trasmessi senza ritardo al procuratore della Repubblica ed

al più tardi entro quindici giorni dalle operazioni. Ne è rimessa copia alla persona

interessata.

II. – Si può procedere con l’autorizzazione, salvo estrema urgenza, del procuratore

della Repubblica a perquisizioni ed al sequestro dei prodotti stupefacenti e degli

oggetti o documenti che sembrano provenire dalla commissione di un reato contro la

legge sugli stupefacenti, o che sembrano servire per commetterlo. Tale autorizzazione

è trasmessa con ogni mezzo.

Sui prodotti, gli oggetti o i documenti sequestrati sono immediatamente affissi i

sigilli.

Le perquisizioni ed i sequestri possono essere operati a bordo della nave al di fuori

degli orari previsti all’articolo 59 del codice di procedura penale. »

« Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi,

le Parti:

a) Assicurano sul piano nazionale un coordinamento dell’azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tale scopo possono istituire un servizio adeguato

incaricato di tale coordinamento;

b) Si aiutano reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito;

c) Collaborano strettamente tra loro e le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;

d) Vegliano affinché la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi;

e) Si assicurano che qualora vengano trasmessi da un Paese all’altro atti giudiziari per il perseguimento di un’azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi

rapidi all’indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non

pregiudica il diritto della Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro

inviati per via diplomatica.

f) Forniscono all’Organo ed alla Commissione, se lo ritengono opportuno, per il tramite del Segretariato generale, oltre alle informazioni richieste in virtù dell’articolo

18, informazioni riguardanti le attività illecite accertate all’interno delle loro frontiere

e relative in particolare alla coltivazione, produzione,fabbricazione, uso e traffico

illeciti degli stupefacenti; e

g) Forniscono le informazioni di cui al paragrafo precedente, per quanto possibile nel modo e alle date fissate dall’Organo ; da parte sua, su richiesta di una Parte,

l’Organo può aiutarla a fornire informazioni e sostenere gli sforzi da essa intrapresi

per ridurre le attività illecite in materia di stupefacenti all’interno delle proprie

frontiere. »

« Articolo 108 : Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

sostanze psicotrope commesso da navi in alto mare in violazione delle convenzioni

internazionali.

bandiera sia implicata nel traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope, può

richiedere la collaborazione di altri Stati per porvi fine. »

« Articolo 110 : Diritto di visita

trattati, una nave da guerra che incrocia una nave straniera in alto mare non avente

diritto alla completa immunità secondo il disposto degli articoli 95 e 96, non può

legittimamente abbordarla a meno che vi siano fondati motivi di sospettare che la

nave:

a) sia impegnata in atti di pirateria;

b) sia impegnata nella tratta di schiavi;

c) sia impegnata in trasmissioni abusive e lo Stato di bandiera della nave da guerra goda dell’autorità di cui all’articolo 109;

d) sia priva di nazionalità; o

e) pur battendo bandiera straniera o rifiutando di issare la bandiera, abbia in realtà la stessa nazionalità della nave da guerra.

necessari per verificare il diritto della nave di battere la propria bandiera. A tal fine

può inviare alla nave sospettata una lancia al comando di un ufficiale. Se dopo il

controllo dei documenti i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini

bordo che saranno svolte con ogni possibile riguardo.

atto che li giustifichi, essa sarà risarcita di ogni danno o perdita che possa aver subito.

autorizzati, che sia chiaramente contrassegnati e identificabili come navi o aeromobili

che svolgono un pubblico servizio. »

DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5 §§ 1 E 3

DELLA CONVENZIONE

« 1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato

della libertà, se non nei seguenti casi e nei modi previsti dalla legge :

(...)

c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso

un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di

commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso ;

(...)

paragrafo 1.c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un

giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni

giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere

messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a

garanzie che assicurino la comparizione dell’interessato all’udienza.

(...) ».

A. Argomenti delle parti

1. Il Governo

B. Valutazione della Corte

2. Sul merito

a. Sull’articolo 5 § 1

Per quanto riguarda il diritto internazionale, in primo luogo, l’articolo 17 della Convenzione di Vienna – al quale fa riferimento in tale contesto la sezione istruttoria – si limita in ogni caso a prevedere al suo paragrafo 3 l’adozione da parte dello Stato interveniente di « misure adeguate » nei confronti della nave in questione e, al suo paragrafo 4, a disporre l’ispezione e la visita della nave così come, « se sono scoperte prove di partecipazione al traffico illecito, misure adeguate nei confronti della nave, delle persone che si trovano a bordo e del carico » (articolo 17 § 4.c.). In secondo luogo, il Governo non fa riferimento ad alcuna disposizione di diritto internazionale più precisa al riguardo.

b. Sull’articolo 5 § 3

II. SULL’APPLICAZIONE

CONVENZIONE

DELL’ARTICOLO

DELLA

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi

protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo

imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del

caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »

A. Danno

B. Spese e costi

C. Interessi moratori

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

Convenzione ;

dell’articolo 5 § 3 della Convenzione ;

5 § 1 fornisce da sé un’equa soddisfazione sufficiente per il danno

morale subito dai ricorrenti ;

a) che lo Stato difensore debba versare congiuntamente ai ricorrenti, entro tre mesi partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta

definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 5 000

EUR (cinquemila euro), oltre ogni importo che possa essere dovuto dal

ricorrente a titolo di imposta su quest’ultima somma;

b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a

quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale

periodo, aumentato di tre punti percentuali ;

Redatta in Franciase, in seguito comunicata per iscritto il 10 luglio 2008 in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

.

Claudia Westerdiek

Cancelliere

Peer Lorenzen

Presidente

Alla presente sentenza si trova unita, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione dell’opinione parzialmente dissenziente del giudice Berro-Lefèvre, alla quale aderiscono i giudici Lorenzen e Lazarova Trajkovska.

P.L.

C.W.

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE

JUGE BERRO-LEFÈVRE, ALLA QUALE ADERISCONO I GIUDICI

LORENZEN E LAZAROVA TRAJKOVSKA

Non condivido il giudizio della maggioranza secondo cui non vi è, nel caso di specie, violazione dell’articolo 5 § 3 della Convenzione, in una situazione in cui non è contestato che la detenzione dei ricorrenti è durata tredici giorni a bordo del Winner, ai quali si aggiungono, a seconda dei casi, due o tre giorni di fermo a Brest.

Nel caso Rigopoulos, la Corte ha concluso per la manifesta infondatezza dell’accusa formulata ai sensi del l’articolo 5 § 3, tenendo in considerazione le circostanze del tutto eccezionali del caso, e l’impossibilità materiale di condurre fisicamente il ricorrente dinanzi al giudice istruttore in un termine più breve.

Al momento del suo intercettamento, anche il Winner si trovava molto lontano dalle coste francesi, e nessun elemento indica che il suo convogliamento abbia richiesto più tempo del necessario. Anche in tale caso vi era l’impossibilità materiale di tradurre fisicamente i ricorrenti dinanzi ad una autorità giudiziaria in un tempo più breve.

D’altra parte, ciò che distingue il caso di specie dal caso Rigopoulos, è che al loro arrivo a Brest, dopo tredici giorni di detenzione in mare, i ricorrenti sono stati sottoposti al fermo alcuni per due giorni, altri per tre, prima di essere tradotti dinanzi ad un giudice o un magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie, sono stati esaminati e sottoposti alla detenzione provvisoria. Tale misura è stata applicata a tutto l’equipaggio, qualunque fosse il grado di implicazione dei ricorrenti nel sostenuto traffico, e rilevo inoltre che alcuni di loro sono stati assolti dalla Corte d’Assise speciale di Ille-e-Vilaine.

Non riscontro valide motivazioni, e le argomentazioni del Governo sul punto non mi hanno convinto, sul fatto che i ricorrenti non siano, dal loro arrivo a Brest, stati esaminati e tradotti dinanzi al giudice della detenzione e delle libertà, anche perché l’operazione di intercettamento era pianificata da più settimane, l’istruzione era stata aperta e i giudici istruttori designati dal 24 giugno 2002.

Considerati i tredici giorni di privazione della libertà già subiti dai ricorrenti a bordo del Winner, ritengo che i due o tre giorni di fermo supplementari cui sono stati sottoposti mal si conciliano con l’esigenza di prontezza espressa nell’espressione « tradotti al più presto ». Quindi, l’esigenza di prontezza, in particolare, protegge gli imputati da una detenzione prolungata nelle mani delle autorità di polizia o amministrative.

Il caso di specie si distingue ancor più del caso Rigopoulos per il fatto che la detenzione imposta ai ricorrenti non è avvenuta sotto la supervisione di un « giudice o un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie », ma dal procuratore della Repubblica, il quale, come sottolinea la sentenza nella parte relativa all’articolo 5 § 1 (paragrafo 61), non possiede tale qualità ai sensi della giurisprudenza della Corte (sentenze Schiesser c. Svizzera, del 4 dicembre 1979, serie A n. 34, §§ 29-30, e Huber c. Svizzera, del 23 ottobre 1990, serie A n. 188), poiché la privazione della libertà subita da Rigopoulos è avvenuta sotto lo stretto controllo del tribunale centrale di istruzione di Madrid – giurisdizione istruttoria specializzata, indipendente dall’esecutivo.

Rigopoulos é stato immediatamente e con ordinanza motivata sottoposto alla detenzione provvisoria durante il dirottamento della nave, allo spirare delle prime settantadue ore di detenzione, essendovi in tal modo stato nel suo caso un controllo giurisdizionale della privazione della libertà al termine del periodo legale di fermo.

Quindi, al contrario di quest’ultimo, l’equipaggio del Winner non ha beneficiato di protezione contro l’arbitrio, offerta invece da un inquadramento di quella specie. La sentenza rileva tale lacuna al paragrafo 68, ma non ne deriva alcuna conseguenza in merito all’articolo 5 § 3, limitandosi a rinviare alle « circostanze eccezionali » del caso.

Sono consapevole del fatto che, trattandosi di traffico di stupefacenti, le autorità nazionali debbano dar prova di fermezza nei confronti di coloro che contribuiscono alla propagazione di tale flagello (vedi, ad esempio, le sentenze Maslov c. Austria, [GC], n. 1638/08, del 23 giugno 2008, § 80, Dalia c. Francia, del 19 febbraio 1998, Raccolta 1998-I § 54, e Baghli c. Francia, del 30 novembre 1999, n. 34374/97, CEDH 1999-VIII, § 48).

Tuttavia, come indicato a giusto titolo nel suo paragrafo 49, « un tale fine non potrebbe giustificare ogni mezzo ».

La Corte ha sempre ricordato l’importanza delle disposizioni dell’articolo 5 nel sistema della Convenzione : esse consacrano un diritto dell’uomo fondamentale, qual è la protezione dell’individuo dalle azioni arbitrarie dello Stato contro la sua libertà (vedi, in particolare, le sentenze Saadi c. Regno Unito [GC], del 29 gennaio 2008, n. 13229/03, CEDH 2008- ..., § 63, Winterwerp c. Paesi Bassi, del 24 ottobre 1979, serie A n. 33, § 37 e Brogan ed altri c. Regno Unito, del 29 novembre 1988, serie A, n. 145-B, § 58).

La Francia non disponeva, nel caso di specie, di un quadro legislativo tale da offrire sufficienti garanzie contro le privazioni arbitrarie della libertà, e nessuna circostanza eccezionale ha giustificato, a mio parere, un termine di presentazione di quindici o sedici giorni dinanzi ad una autorità giudiziaria.

Pertanto, ritengo che vi sia stata violazione dell’articolo 5 § 3 della Convenzione.

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